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Document 31980D0512

    80/512/CEE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito a non applicare le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi foraggere, per quanto concerne il peso del campione per la determinazione dei semi di Cuscuta (Il testi in lingua francese, tedesca, olandese, inglese e danese sono il soli facenti fede)

    GU L 126 del 21.5.1980, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/512/oj

    31980D0512

    80/512/CEE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito a non applicare le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi foraggere, per quanto concerne il peso del campione per la determinazione dei semi di Cuscuta (Il testi in lingua francese, tedesca, olandese, inglese e danese sono il soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 126 del 21/05/1980 pag. 0015 - 0016


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 1980 che autorizza il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito a non applicare le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi foraggere, per quanto concerne il peso del campione per la determinazione dei semi di Cuscuta (I testi in lingua francese, tedesca, olandese, inglese e danese sono i soli facenti fede)

    (80/512/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 quater,

    vista la domanda del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito,

    considerando che la direttiva 66/401/CEE prevede la possibilità di poter rendere meno rigorose talune condizioni relative all'analisi delle sementi nelle regioni della Comunità in cui le ottime condizioni ecologiche garantiscono l'osservanza delle norme comunitarie previste a tale scopo;

    considerando che, nel caso del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito, le condizioni ecologiche e le esperienze acquisite permettono di ritenere che la norma di cui all'allegato II, parte I, punto 2, colonna 13 della tabella è rispettata;

    considerando che il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito potrebbero essere conseguentemente autorizzati a non applicare, per la propria produzione e, ove il caso lo richieda, per quella per la quale un altro Stato membro è stato autorizzato, la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, lettera B 1) per le sementi di base e le sementi certificate di talune specie;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito sono autorizzati a non applicare le condizioni, di cui alla direttiva 66/401/CEE, allegato II, parte I, punto 2, lettera B 1) all'analisi ai fini della certificazione delle sementi di base e delle sementi certificate per le specie elencate in allegato per ciascuno Stato, sempreché dette sementi siano state raccolte nello Stato membro di cui trattasi.

    2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzati a non applicare le condizioni di cui al paragrafo 1, per la produzione per la quale un altro Stato membro è stato autorizzato in conformità del paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE.

    Articolo 2

    L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le condizioni non sono più soddisfatte.

    Articolo 3

    Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.(2) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.

    ALLEGATO

    1. Regno di Danimarca "" ID="1">a) Lotus corniculatus L.> ID="2">- Ginestrino"> ID="1">b) Medicago Lupulina L.> ID="2">- Lupolina"> ID="1">c) Medicago sativa L.> ID="2">- Erba medica"> ID="1">d) Medicago x varia Martyn> ID="2">- Medica varia"> ID="1">e) Trifolium alexandrinum L.> ID="2">- Trifoglio alessandrino"> ID="1">f) Trifolium hybridum L.> ID="2">- Trifoglio ibrido"> ID="1">g) Trifolium incarnatum L.> ID="2">- Trifoglio incarnato"> ID="1">h) Trifolium pratense L.> ID="2">- Trifoglio pratense"> ID="1">i) Trifolium repens L.> ID="2">- Trifoglio bianco"> ID="1">j) Trifolium resupinatum L.> ID="2">- Trifoglio persico">

    2. Repubblica federale di Germania "" ID="1">a) Lotus corniculatus L.> ID="2">- Ginestrino"> ID="1">b) Medicago Lupulina L.> ID="2">- Lupolina"> ID="1">c) Medicago sativa L.> ID="2">- Erba medica"> ID="1">d) Medicago x varia Martyn> ID="2">- Medica varia"> ID="1">e) Trifolium alexandrinum L.> ID="2">- Trifoglio alessandrino"> ID="1">f) Trifolium hybridum L.> ID="2">- Trifoglio ibrido"> ID="1">g) Trifolium incarnatum L.> ID="2">- Trifoglio incarnato"> ID="1">h) Trifolium pratense L.> ID="2">- Trifoglio pratense"> ID="1">i) Trifolium repens L.> ID="2">- Trifoglio bianco"> ID="1">j) Trifolium resupinatum L.> ID="2">- Trifoglio persico">

    3. Granducato del Lussemburgo "" ID="1">a) Medicago sativa L.> ID="2">- Erba medica"> ID="1">b) Medicago x varia Martyn> ID="2">- Medica varia"> ID="1">c) Trifolium pratense L.> ID="2">- Trifoglio pratense"> ID="1">d) Trifolium repens L.> ID="2">- Trifoglio bianco">

    4. Regno dei Paesi Bassi "" ID="1">a) Lotus corniculatus L.> ID="2">- Ginestrino"> ID="1">b) Medicago Lupulina L.> ID="2">- Lupolina"> ID="1">c) Medicago sativa L.> ID="2">- Erba medica"> ID="1">d) Medicago x varia Martyn> ID="2">- Medica varia"> ID="1">e) Trifolium alexandrinum L.> ID="2">- Trifoglio alessandrino"> ID="1">f) Trifolium hybridum L.> ID="2">- Trifoglio ibrido"> ID="1">g) Trifolium incarnatum L.> ID="2">- Trifoglio incarnato"> ID="1">h) Trifolium pratense L.> ID="2">- Trifoglio pratense"> ID="1">i) Trifolium repens L.> ID="2">- Trifoglio bianco"> ID="1">j) Trifolium resupinatum L.> ID="2">- Trifoglio persico">

    5. Regno Unito "" ID="1">a) Lotus corniculatus L.> ID="2">- Ginestrino"> ID="1">b) Medicago Lupulina L.> ID="2">- Lupolina"> ID="1">c) Medicago sativa L.> ID="2">- Erba medica"> ID="1">d) Medicago x varia Martyn> ID="2">- Medica varia"> ID="1">e) Trifolium hybridum L.> ID="2">- Trifoglio ibrido"> ID="1">f) Trifolium pratense L.> ID="2">- Trifoglio pratense"> ID="1">g) Trifolium repens L.> ID="2">- Trifoglio bianco">

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