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Document 31979R2976

    Regolamento (CEE) n. 2976/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980

    GU L 336 del 29.12.1979, p. 54–54 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2976/oj

    31979R2976

    Regolamento (CEE) n. 2976/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0054 - 0054


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2976/79 DELLA COMMISSIONE

    del 27 dicembre 1979

    che fissa le quantità di carni bovine congelate , destinate alla trasformazione , che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettere a ) e c ) ,

    considerando che il Consiglio , nel quadro del regime speciale d ' importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione , ha elaborato , per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1980 , un bilancio estimativo di 50 000 tonnellate , ripartite in due quantitativi uguali di 25 000 tonnellate ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonchù il tasso di riduzione del prelievo all ' importazione delle carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento citato ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1980 , le quantità massime di cui all ' articolo 14 , paragrafo 4 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , sono fissate :

    - a 6 000 t , espresse in carni con osso , per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ;

    - a 6 000 t , espresse in carni con osso , per le carni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera b ) , dello stesso regolamento .

    Articolo 2

    Il prelievo riscosso all ' importazione delle carni di cui all ' articolo 1 , secondo trattino , è pari al prelievo applicabile il giorno dell ' importazione ridotto del 55 % .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 27 dicembre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .

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