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Document 31979R2829
Commission Regulation (EEC) No 2829/79 of 14 December 1979 amending Regulation (EEC) No 1963/79 laying down detailed rules for the application of the production refund on olive oil used in the manufacture of certain preserved foods
Regolamento (CEE) n. 2829/79 della Commissione, del 14 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve
Regolamento (CEE) n. 2829/79 della Commissione, del 14 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve
GU L 320 del 15.12.1979, p. 50–50
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
Regolamento (CEE) n. 2829/79 della Commissione, del 14 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve
Gazzetta ufficiale n. L 320 del 15/12/1979 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0159
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0159
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0023
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2829/79 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1979 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d ' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 590/79 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 591/79 del Consiglio , del 26 marzo 1979 , che stabilisce le norme generali relative alla produzione per gli oli d ' oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve ( 3 ) , in particolare l ' articolo 9 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1963/79 della Commissione ( 4 ) dispone , all ' articolo 2 , paragrafo 1 , che la domanda di controllo dell ' olio deve essere presentata alla competente autorità almeno 5 giorni prima della data prevista per l ' inizio della fabbricazione delle conserve nelle quali viene impiegato l ' olio d ' oliva ; considerando che questo lasso di tempo ha lo scopo di consentire il controllo delle scorte di olio d ' oliva da parte delle autorità competenti ; che le modalità di questo controllo amministrativo differiscono a seconda degli Stati membri e che occorre che siano questi ultimi a fissare il periodo di tempo necessario ad effettuare il controllo in oggetto ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1963/79 è sostituito dal seguente : « 1 . Per beneficiare della restituzione alla produzione il fabbricante deve presentare alla competente autorità , prima della data prevista per l ' inizio della fabbricazione , una domanda di controllo . La domanda può essere presentata soltanto quando l ' olio si trovi nello stabilimento di fabbricazione delle conserve . Lo Stato membro interessato stabilisce , se necessario , un termine tra la data di cui al primo comma . » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 227 del 7 . 9 . 1979 , pag . 10 .