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Document 31979R2648
Commission Regulation (EEC) No 2648/79 of 28 November 1979 on the arrangements for imports into the United Kingdom and France of knitted or crocheted gloves originating in Pakistan
Regolamento (CEE) n. 2648/79 della Commissione, del 28 novembre 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito e in Francia di guanti a maglia originari del Pakistan
Regolamento (CEE) n. 2648/79 della Commissione, del 28 novembre 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito e in Francia di guanti a maglia originari del Pakistan
GU L 304 del 30.11.1979, p. 5–6
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Regolamento (CEE) n. 2648/79 della Commissione, del 28 novembre 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito e in Francia di guanti a maglia originari del Pakistan
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 30/11/1979 pag. 0005 - 0006
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2648/79 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1979 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito e in Francia di guanti a maglia originari del Pakistan LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3059/78 del Consiglio , del 21 dicembre 1978 , relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ( 1 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2143/79 ( 2 ) , in particolare gli articoli 11 e 15 , considerando che l ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 3059/78 fissa le condizioni intese a stabilire limiti quantitativi ; che le importazioni nel Regno Unito e in Francia di guanti a maglia ( categoria 11 ) originari del Pakistan hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo ; considerando che , conformemente al paragrafo 5 del suddetto articolo , in data 14 agosto 1979 sono state notificate al Pakistan richieste di consultazione ; che a seguito delle consultazioni così avviate , è opportuno assoggettare prodotti in questione a limiti quantitativi dal 1979 al 1982 ; considerando che ; ai sensi del paragrafo 13 del suddetto articolo , il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell ' allegato V di detto regolamento ; considerando che i prodotti in questione esportati dal Pakistan fra il 1° gennaio 1979 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere detratti dal limite quantitativo del 1979 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' importazione nel Regno Unito e in Francia dei prodotti della categoria riportata in allegato , originari del Pakistan , è soggetta ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato , fermo restando il disposto dell ' articolo 2 , paragrafo 1 . Articolo 2 1 . La messa in libera pratica dei prodotti di cui all ' articolo 1 , spediti dal Pakistan verso il Regno Unito e la Francia tra il 1° gennaio 1979 e l ' entrata in vigore del presente regolamento e non ancora messi in libera pratica , viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l ' effettiva spedizione durante il periodo considerato . 2 . I prodotti spediti dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento dal Pakistan verso il Regno Unito e la Francia sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall ' allegato V del regolamento ( CEE ) n . 3059/78 . 3 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 2 , tutti i quantitativi di prodotti spediti dal Pakistan a decorrere dal 1° gennaio 1979 e messi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1979 . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica fino al 31 dicembre 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 28 novembre 1979 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 248 del 2 . 10 . 1979 , pag . 1 . ALLEGATO Categoria * Numero della tariffa doganale comune * Codice Nimexe ( 1979 ) * Designazione delle merci * Stati membri * Unità * Limiti quantitativi dall ' 1 gennaio al 31 dicembre * 1979 * 1980 * 1981 * 1982 * 11 * 60.02 B * * Guanti a maglia non elastica nù gommata : * F * 1 000 paia * 800 * 848 * 899 * 953 * * * * * UK * * 1 500 * 1 590 * 1 685 * 1 787 * * * 60.02-50 ; 60 ; 70 ; 80 * Guanti a maglia non elastica nù gommata , diversi da quelli della categoria 10 , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * * *