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Document 31979R1293

Regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio

GU L 162 del 30.6.1979, pp. 10–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1293/oj

31979R1293

Regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1979 pag. 0010 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0176


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1293/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 , che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

vista la consultazione del Parlamento europeo ,

visto il parere del comitato economico e sociale ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1111/17 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1298/78 ( 2 ) , istituisce , agli articoli 8 e 9 , un regime di contributi sulla produzione applicabile sino al 30 giugno 1980 ;

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee , con sentenza del 25 ottobre 1978 , ha dichiarato invalido il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 nella misura in cui gli articoli 8 e 9 impongono un contributo sulla produzione di isoglucosio pari a 5 unità di conto per 100 chilogrammi di materia secca , per il periodo corrispondente alla campagna saccarifera 1977/1978 ;

considerando che il Parlamento europeo , consultato fin dal 16 marzo 1979 sulla proposta della Commissione , non ha reso nella sessione di maggio il suo parere in merito a questa proposta ed ha rimandato la questione al parere del nuovo Parlamento ;

considerando che , tenuto conto dalla necessità di eseguire senza ritardo eccessivo la sentenza della Corte di giustizia e dell ' impellente interesse pubblico a che il regime per l ' isoglucosio sia stabilito prima dell ' inizio della campagna saccarifera che inizia il 1° luglio 1979 , occorre che il Consiglio si pronunci in materia , senza pregiudizio di nuove misure che esso potrebbe adottare in seguito ad un parere che il Parlamento europeo potrebbe rendere successivamente ;

considerando che la Corte ha costatato che il regime di contributi è incompatibile con il principio generale di non discriminazione sancito dall ' articolo 40 , paragrafo 3 , del trattato ; che la disparità di trattamento è segnatamente dovuta al fatto che il contributo per l ' isoglucosio si applica a tutta la produzione , mentre quello per lo zucchero si applica soltanto alla produzione che supera la quota di base senza eccedere la quota massima ;

considerando che il mezzo migliore per evitare la disparità di trattamento consiste nel sottoporre la produzione di isoglucosio a norme analoghe a quelle che esistono per la produzione di zucchero fino al 30 giugno 1980 ; che tale soluzione è tanto più appropriata date le limitate possibilità di smercio esistenti attualmente sul mercato degli edulcoranti ; che è pertanto opportuno instaurare a titolo transitorio sino al 30 giugno 1980 un sistema temporaneo di quote di produzione per l ' isoglucosio analogo a quello applicato alla produzione di zucchero a norma del regolamento ( CEE ) n . 33330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CE ) n . 1396/78 ( 4 ) ;

considerando che la fabbricazione di isoglucosio è iniziata nella Comunità soltanto nel 1974/1975 ; che è quindi equo assegnare ad ogni fabbricante una quota di base proporzionale alla produzione ottenuta nel corso del periodo più recente possibile , ossia quella ottenuta nel corso del periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979 ; che risulta opportuno , per motivi di equità economica , prendere in considerazione per la determinazione delle quote le capacità tecniche annue di produzione delle imprese in questione ; che è necessario inoltre assegnare una quota di base alle imprese che , in precedenza produttrici di isoglucosio , non ne hanno prodotto nel corso del periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979 , purchù esse riprendano la produzione durante il periodo in cui si applica il regime delle quote ; che infine , onde tener conto del caso delle imprese che inizino la produzione in modo continuo durante il periodo summenzionato , è necessario prevedere la fissazione di un quantitativo di riserva dell ' ordine del 5 % della somma delle quote di base assegnate alle imprese produttrici ;

considerando che , per la stessa analogia con il regime applicato alla produzione di zucchero e per la parità di trattamento , è necessario fissare un importo specifico del contributo sulla produzione applicabile alla produzione di isoglucosio che supera la quota di base senza eccedere la quota massima , tenendo conto del fatto che non è possibile alcuna partecipazione del produttore della materia prima ; che è pertanto opportuno prendere in considerazione la parte del contributo sulla produzione che è a carico dei fabbricanti di zucchero ;

considerando che nella sentenza citata la Corte ha inoltre rilevato che i produttori di isoglucosio non beneficiano di garanzie analoghe a quelle dei fabbricanti di zucchero ; che occorre quindi prevedere , per l ' esportazione di isoglucosio come tale o sotto forma di merci di cui all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 , restituzioni corrispondenti a quelle previste per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

1 . Può essere prevista una restituzione all ' esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , esportati come tali , nonchù per l ' esportazione di isoglucosio della sottovoce 17.02 D I , esportato sotto forma di merci elencate nell ' allegato I .

L ' importo della restituzione è stabilito per 100 chilogrammi di materia secca tenendo conto , in particolare :

a ) della restituzione fissata a norma dell ' articolo 19 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 per l ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) , dello stesso regolamento ;

b ) degli aspetti economici delle esportazioni previste .

Nel fissate la restituzione si può inoltre tener conto della necessità di stabilire un equilibrio tra l ' impiego dei prodotti di base d ' origine comunitaria ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l ' impiego dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento attivo » .

Articolo 2

1 . Le disposizioni del titolo II del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 sono abrogate con effetto al 1° luglio 1977 .

2 . Le misure che si rendono necessarie a seguito dell ' abrogazione di cui al paragrafo 1 vengono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 .

Articolo 3

Nel regolamento ( CEE ) n . 1111/77 , dopo l ' articolo 7 è inserito il titolo seguente :

« TITOLO II

Regime delle quote

Articolo 8

1 . L ' articolo 9 si applica al periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 .

2 . Anteriormente al 1° gennaio 1980 , il Consiglio adotta , secondo la procedura prevista all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1980 .

Articolo 9

1 . Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio , per il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 .

Fatta salva l ' applicazione del paragrafo 3 , la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione costatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979 .

2 . Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata ugualmente una quota massima pari alla sua quota di base , previa applicazione di un coefficiente . Tale coefficiente è quello fissato ai sensi dell ' articolo 25 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 .

3 . La quota di base di cui al paragrafo 1 è eventualmente corretta in modo che la quota massima determinata conformemente al paragrafo 2 .

- non sia superiore all ' 85 % ,

- non sia inferiore al 65 % ,

della capacità tecnica annua di produzione dell ' impresa in questione .

4 . Le quote di base definite in applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono fissate per ciascuna impresa come indicato nell ' allegato II .

5 . Alle imprese produttrici di isoglucosio che , per il periodo di cui al paragrafo 1 , secondo comma , non ne hanno prodotto ma che , durante il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , riprendono la produzione in maniera continua e costatata , viene assegnata una quota di base pari al volume più elevato della loro produzione registrato in uno dei seguenti periodi :

- 1° agosto 1976 - 31 luglio 1977 ,

- 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978 .

A queste stesse imprese viene attribuita una quota massima determinata conformemente al paragrafo 2 .

6 . Alle imprese che iniziano a produrre isoglucosio in maniera continua durante il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , viene assegnata una quota di base entro i limiti di un quantitativo di riserva comunitario pari al 5 % della somma delle quote di base fissate in applicazione del paragrafo 1 .

7 . Il quantitativo di isoglucosio prodotto nel periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , che :

- superi la quota massima dell ' impresa o

- sia stato fabbricato da un ' impresa cui non è stata assegnata una quota di base ,

non può essere smerciato sul mercato interno della Comunità e deve essere esportato come tale verso i paesi terzi senza l ' applicazione dell ' articolo 4 .

8 . Per il quantitativo di isoglucosio prodotto che supera la quota di base senza eccedere la quota massima , gli Stati membri riscuotono da fabbricante di isoglucosio interessato un contributo sulla produzione .

Per il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , l ' importo del contributo sulla produzione di isoglucosio è pari a quella parte del contributo sulla produzione di zucchero fissato , per la campagna saccarifera 1979/1980 , a norma dell ' articolo 28 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , che resta a carico dei fabbricanti di zucchero .

9 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , assegna le quote di cui ai paragrafi 5 e 6 e , se è necessario , adotta le norme generali per l ' applicazione del presente articolo .

10 . Le modalità di applicazione del presente articolo , che prevedono in particolare la riscossione di un importo sui quantitativi di isoglucosio menzionati al paragrafo 7 e non esportati come tali durante il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , nonchù la riscossione del contributo sulla produzione citato al paragrafo 8 , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 12 » .

Articolo 4

Il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 è completato con il seguente allegato II :

« ALLEGATO II

Impresa * Indirizzo della sede sociale * Quota di base in tonnellate espresse in materia secca *

Maizena GmbH * 2000 Hamburg 1 , Postfach 1000 * 28 000 *

Amylum SA * Rue de l ' Intendant 49 , 1020 Bruxelles * 56 667 *

Roquettes Frères SA * 17 , boulevard Vauban , 59000 Lille * 15 887 *

SPAD * 15063 Cassano Spinola , Alessandria , Casella postale 1 * 5 863 *

Fabbriche riunite * * *

Amido glucosio destrina , SpA * Piazza Erculea 9 , Milano * 10 706 *

Tunnel Refineries Ltd * Thames Bank House , Greenwich , London * *

* SE10 OPA * 21 696 » .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . LE THEULE

( 1 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . L 160 del 17 . 6 . 1978 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag . 1 .

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