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Document 31979R1293
Council Regulation (EEC) No 1293/79 of 25 June 1979 amending Regulation (EEC) No 1111/77 laying down common provisions for isoglucose
Regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio
Regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio
GU L 162 del 30.6.1979, pp. 10–12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 25/06/1979
Regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1979 pag. 0010 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0176
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1293/79 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 , che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , vista la consultazione del Parlamento europeo , visto il parere del comitato economico e sociale , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1111/17 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1298/78 ( 2 ) , istituisce , agli articoli 8 e 9 , un regime di contributi sulla produzione applicabile sino al 30 giugno 1980 ; considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee , con sentenza del 25 ottobre 1978 , ha dichiarato invalido il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 nella misura in cui gli articoli 8 e 9 impongono un contributo sulla produzione di isoglucosio pari a 5 unità di conto per 100 chilogrammi di materia secca , per il periodo corrispondente alla campagna saccarifera 1977/1978 ; considerando che il Parlamento europeo , consultato fin dal 16 marzo 1979 sulla proposta della Commissione , non ha reso nella sessione di maggio il suo parere in merito a questa proposta ed ha rimandato la questione al parere del nuovo Parlamento ; considerando che , tenuto conto dalla necessità di eseguire senza ritardo eccessivo la sentenza della Corte di giustizia e dell ' impellente interesse pubblico a che il regime per l ' isoglucosio sia stabilito prima dell ' inizio della campagna saccarifera che inizia il 1° luglio 1979 , occorre che il Consiglio si pronunci in materia , senza pregiudizio di nuove misure che esso potrebbe adottare in seguito ad un parere che il Parlamento europeo potrebbe rendere successivamente ; considerando che la Corte ha costatato che il regime di contributi è incompatibile con il principio generale di non discriminazione sancito dall ' articolo 40 , paragrafo 3 , del trattato ; che la disparità di trattamento è segnatamente dovuta al fatto che il contributo per l ' isoglucosio si applica a tutta la produzione , mentre quello per lo zucchero si applica soltanto alla produzione che supera la quota di base senza eccedere la quota massima ; considerando che il mezzo migliore per evitare la disparità di trattamento consiste nel sottoporre la produzione di isoglucosio a norme analoghe a quelle che esistono per la produzione di zucchero fino al 30 giugno 1980 ; che tale soluzione è tanto più appropriata date le limitate possibilità di smercio esistenti attualmente sul mercato degli edulcoranti ; che è pertanto opportuno instaurare a titolo transitorio sino al 30 giugno 1980 un sistema temporaneo di quote di produzione per l ' isoglucosio analogo a quello applicato alla produzione di zucchero a norma del regolamento ( CEE ) n . 33330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CE ) n . 1396/78 ( 4 ) ; considerando che la fabbricazione di isoglucosio è iniziata nella Comunità soltanto nel 1974/1975 ; che è quindi equo assegnare ad ogni fabbricante una quota di base proporzionale alla produzione ottenuta nel corso del periodo più recente possibile , ossia quella ottenuta nel corso del periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979 ; che risulta opportuno , per motivi di equità economica , prendere in considerazione per la determinazione delle quote le capacità tecniche annue di produzione delle imprese in questione ; che è necessario inoltre assegnare una quota di base alle imprese che , in precedenza produttrici di isoglucosio , non ne hanno prodotto nel corso del periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979 , purchù esse riprendano la produzione durante il periodo in cui si applica il regime delle quote ; che infine , onde tener conto del caso delle imprese che inizino la produzione in modo continuo durante il periodo summenzionato , è necessario prevedere la fissazione di un quantitativo di riserva dell ' ordine del 5 % della somma delle quote di base assegnate alle imprese produttrici ; considerando che , per la stessa analogia con il regime applicato alla produzione di zucchero e per la parità di trattamento , è necessario fissare un importo specifico del contributo sulla produzione applicabile alla produzione di isoglucosio che supera la quota di base senza eccedere la quota massima , tenendo conto del fatto che non è possibile alcuna partecipazione del produttore della materia prima ; che è pertanto opportuno prendere in considerazione la parte del contributo sulla produzione che è a carico dei fabbricanti di zucchero ; considerando che nella sentenza citata la Corte ha inoltre rilevato che i produttori di isoglucosio non beneficiano di garanzie analoghe a quelle dei fabbricanti di zucchero ; che occorre quindi prevedere , per l ' esportazione di isoglucosio come tale o sotto forma di merci di cui all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 , restituzioni corrispondenti a quelle previste per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 4 1 . Può essere prevista una restituzione all ' esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , esportati come tali , nonchù per l ' esportazione di isoglucosio della sottovoce 17.02 D I , esportato sotto forma di merci elencate nell ' allegato I . L ' importo della restituzione è stabilito per 100 chilogrammi di materia secca tenendo conto , in particolare : a ) della restituzione fissata a norma dell ' articolo 19 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 per l ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) , dello stesso regolamento ; b ) degli aspetti economici delle esportazioni previste . Nel fissate la restituzione si può inoltre tener conto della necessità di stabilire un equilibrio tra l ' impiego dei prodotti di base d ' origine comunitaria ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l ' impiego dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento attivo » . Articolo 2 1 . Le disposizioni del titolo II del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 sono abrogate con effetto al 1° luglio 1977 . 2 . Le misure che si rendono necessarie a seguito dell ' abrogazione di cui al paragrafo 1 vengono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 . Articolo 3 Nel regolamento ( CEE ) n . 1111/77 , dopo l ' articolo 7 è inserito il titolo seguente : « TITOLO II Regime delle quote Articolo 8 1 . L ' articolo 9 si applica al periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 . 2 . Anteriormente al 1° gennaio 1980 , il Consiglio adotta , secondo la procedura prevista all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1980 . Articolo 9 1 . Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio , per il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 . Fatta salva l ' applicazione del paragrafo 3 , la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione costatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979 . 2 . Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata ugualmente una quota massima pari alla sua quota di base , previa applicazione di un coefficiente . Tale coefficiente è quello fissato ai sensi dell ' articolo 25 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 . 3 . La quota di base di cui al paragrafo 1 è eventualmente corretta in modo che la quota massima determinata conformemente al paragrafo 2 . - non sia superiore all ' 85 % , - non sia inferiore al 65 % , della capacità tecnica annua di produzione dell ' impresa in questione . 4 . Le quote di base definite in applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono fissate per ciascuna impresa come indicato nell ' allegato II . 5 . Alle imprese produttrici di isoglucosio che , per il periodo di cui al paragrafo 1 , secondo comma , non ne hanno prodotto ma che , durante il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , riprendono la produzione in maniera continua e costatata , viene assegnata una quota di base pari al volume più elevato della loro produzione registrato in uno dei seguenti periodi : - 1° agosto 1976 - 31 luglio 1977 , - 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978 . A queste stesse imprese viene attribuita una quota massima determinata conformemente al paragrafo 2 . 6 . Alle imprese che iniziano a produrre isoglucosio in maniera continua durante il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , viene assegnata una quota di base entro i limiti di un quantitativo di riserva comunitario pari al 5 % della somma delle quote di base fissate in applicazione del paragrafo 1 . 7 . Il quantitativo di isoglucosio prodotto nel periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , che : - superi la quota massima dell ' impresa o - sia stato fabbricato da un ' impresa cui non è stata assegnata una quota di base , non può essere smerciato sul mercato interno della Comunità e deve essere esportato come tale verso i paesi terzi senza l ' applicazione dell ' articolo 4 . 8 . Per il quantitativo di isoglucosio prodotto che supera la quota di base senza eccedere la quota massima , gli Stati membri riscuotono da fabbricante di isoglucosio interessato un contributo sulla produzione . Per il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , l ' importo del contributo sulla produzione di isoglucosio è pari a quella parte del contributo sulla produzione di zucchero fissato , per la campagna saccarifera 1979/1980 , a norma dell ' articolo 28 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , che resta a carico dei fabbricanti di zucchero . 9 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , assegna le quote di cui ai paragrafi 5 e 6 e , se è necessario , adotta le norme generali per l ' applicazione del presente articolo . 10 . Le modalità di applicazione del presente articolo , che prevedono in particolare la riscossione di un importo sui quantitativi di isoglucosio menzionati al paragrafo 7 e non esportati come tali durante il periodo di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , nonchù la riscossione del contributo sulla produzione citato al paragrafo 8 , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 12 » . Articolo 4 Il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 è completato con il seguente allegato II : « ALLEGATO II Impresa * Indirizzo della sede sociale * Quota di base in tonnellate espresse in materia secca * Maizena GmbH * 2000 Hamburg 1 , Postfach 1000 * 28 000 * Amylum SA * Rue de l ' Intendant 49 , 1020 Bruxelles * 56 667 * Roquettes Frères SA * 17 , boulevard Vauban , 59000 Lille * 15 887 * SPAD * 15063 Cassano Spinola , Alessandria , Casella postale 1 * 5 863 * Fabbriche riunite * * * Amido glucosio destrina , SpA * Piazza Erculea 9 , Milano * 10 706 * Tunnel Refineries Ltd * Thames Bank House , Greenwich , London * * * SE10 OPA * 21 696 » . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . LE THEULE ( 1 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 4 . ( 2 ) GU n . L 160 del 17 . 6 . 1978 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag . 1 .