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Document 31978R2514
Commission Regulation (EEC) No 2514/78 of 26 October 1978 on the registration in the Member States of contracts for seed multiplication in non-member countries
Regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978, relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi
Regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978, relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi
GU L 301 del 28.10.1978, p. 10–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/1989
Regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978, relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 28/10/1978 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0117
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0243
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0117
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0039
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0039
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2514/78 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1978 relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 del Consiglio , del 26 ottobre 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1346/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 bis , paragrafo 4 , e l ' articolo 9 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 prevede la possibilità di rendere obbligatoria la registrazione presso gli organismi degli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi ; che è opportuno avvalersi di questa possibilità per le specie che hanno un ruolo importante nell ' approvvigionament del mercato comunitario ; che occorre quindi stabilire l ' elenco delle specie che soddisfano a questo criterio ; considerando che questi contratti riguardano spesso parecchi raccolti successivi ; che è quindi necessario prevedere , ai fini di una razionale applicazione del sistema , la registrazione dei contratti conclusi prima dell ' entrata in vigore di questo regime , ma riguardanti raccolti ulteriori ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 dispone , fra l ' altro , che i contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi debbano formare oggetto di definizione ; che è altres necessario prevedere che ai fini della registrazione del contratto la parte contraente stabilita nella Comunità fornisca taluni elementi d ' informazione ; considerando che spetta agli Stati membri istituire un sistema di registrazione di questi contratti ; che è opportuno prevedere ch ' essi designino a tale scopo un organismo ; considerando che la Commissione dev ' essere informata dei dati contenuti nei contratti per valutare l ' evoluzione del mercato e garantire l ' orientamento del mercato comunitario considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 I contratti di moltiplicazione delle sementi in un paese terzo , aventi per oggetto le specie o gruppi di varietà elencati nell ' allegato e conclusi a decorrere dal 1 febbraio 1979 , nonché quelli conclusi anteriormente a tale data e relativi alle sementi che devono essere raccolte a decorrere dal 1 giugno 1980 , sono soggetti alla registrazione in conformità delle disposizioni del presente regolamento . Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento , per " contratto di moltiplicazione in un paese terzo " si intende un contratto concluso per iscritto tra una parte stabilita nella Comunità e una parte stabilita in un paese terzo , che beneficia dell ' equivalenza comunitaria in ordine alla produzione delle sementi , in virtù del quale la seconda parte si impegna a moltiplicare o a far moltiplicare le sementi sotto la responsabilità della prima parte , ai fini della loro importazione totale o parziale nella Comunità . Articolo 3 Ai fini della registrazione dei contratti di cui all ' articolo 1 , la parte contraente stabilita nella Comunità deve fornire all ' organismo di cui all ' articolo 4 almeno i seguenti elementi : a ) paese nel quale viene effettuata la moltiplicazione delle sementi , b ) specie e varietà delle sementi , c ) quantità , origine e categoria delle sementi destinate alla moltiplicazione , d ) campagne contemplate dal contratto , quantitativi prevedibili destinati ad essere importati nella Comunità , periodi previsti per le forniture . Articolo 4 Gli Stati membri istituiscono un regime di registrazione dei contratti di cui all ' articolo 1 . A tal fine , essi designano un organismo incaricato della registrazione e ne comunicano il nome e l ' indirizzo alla Commissione anteriormente al 1 febbraio 1979 . Articolo 5 1 . La parte contraente stabilita nella Comunità registra il contratto presso l ' organismo competente dello Stato membro nel cui territorio essa è stabilita prima della data limite indicata nell ' allegato per ogni specie o gruppo di varietà . 2 . Qualsiasi modifica degli elementi di cui all ' articolo 3 , apportata dopo la registrazione del contratto , viene del pari comunicata entro trenta giorni dalla data in cui è stata apportata . Articolo 6 Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione entro un massimo di trenta giorni dalle date limite indicate nell ' allegato , per campagna di commercializzazione , per specie o gruppo di varietà indicate nell ' allegato , per paese terzo interessato , i prevedibili quantitativi di sementi , ottenuti dalla moltiplicazione , destinati ad essere importati nella Comunità . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 26 ottobre 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 165 del 22 . 6 . 1978 , pag . 1 . ALLEGATO * Data limite per la registrazione * dei contratti Specie o gruppi di varietà * Anno precedente * Anno del * il raccolto * raccolto 1 . Festuca pratensis L . * 1 novembre ( 3 ) 2 . Festuca rubra L . * 1 novembre ( 3 ) 3 . Lolium multiflorum L . : a ) Ssp . alternativum * * 1 maggio ( 4 ) b ) Ssp . non alternativum * 1 novembre ( 3 ) 4 . Lolium perenne L . * 1 novembre ( 3 ) 5 . Medicago sativa L . * 1 novembre ( 3 ) 6 . Trifolium pratense L . * 1 novembre ( 1 ) ( 3 ) * 1 maggio ( 2 ) ( 4 ) 7 . Ma s hybrido * * 1 maggio ( 4 ) ( 1 ) Semina autunnale . ( 2 ) Semina primaverile . ( 3 ) Paesi terzi situati nell ' emisfero sud . La data limite è il 1 maggio dell ' anno precedente la raccolta . ( 4 ) Paesi terzi situati nell ' emisfero sud . La data limite è il 1 novembre dell ' anno precedente la raccolta .