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Document 31978R2514

    Regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978, relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi

    GU L 301 del 28.10.1978, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2514/oj

    31978R2514

    Regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978, relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 301 del 28/10/1978 pag. 0010 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0117
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0243
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0117
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0039
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0039


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2514/78 DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 1978

    relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 del Consiglio , del 26 ottobre 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1346/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 bis , paragrafo 4 , e l ' articolo 9 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 prevede la possibilità di rendere obbligatoria la registrazione presso gli organismi degli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi ; che è opportuno avvalersi di questa possibilità per le specie che hanno un ruolo importante nell ' approvvigionament del mercato comunitario ; che occorre quindi stabilire l ' elenco delle specie che soddisfano a questo criterio ;

    considerando che questi contratti riguardano spesso parecchi raccolti successivi ; che è quindi necessario prevedere , ai fini di una razionale applicazione del sistema , la registrazione dei contratti conclusi prima dell ' entrata in vigore di questo regime , ma riguardanti raccolti ulteriori ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 dispone , fra l ' altro , che i contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi debbano formare oggetto di definizione ; che è altres necessario prevedere che ai fini della registrazione del contratto la parte contraente stabilita nella Comunità fornisca taluni elementi d ' informazione ;

    considerando che spetta agli Stati membri istituire un sistema di registrazione di questi contratti ; che è opportuno prevedere ch ' essi designino a tale scopo un organismo ;

    considerando che la Commissione dev ' essere informata dei dati contenuti nei contratti per valutare l ' evoluzione del mercato e garantire l ' orientamento del mercato comunitario

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    I contratti di moltiplicazione delle sementi in un paese terzo , aventi per oggetto le specie o gruppi di varietà elencati nell ' allegato e conclusi a decorrere dal 1 febbraio 1979 , nonché quelli conclusi anteriormente a tale data e relativi alle sementi che devono essere raccolte a decorrere dal 1 giugno 1980 , sono soggetti alla registrazione in conformità delle disposizioni del presente regolamento .

    Articolo 2

    Ai sensi del presente regolamento , per " contratto di moltiplicazione in un paese terzo " si intende un contratto concluso per iscritto tra una parte stabilita nella Comunità e una parte stabilita in un paese terzo , che beneficia dell ' equivalenza comunitaria in ordine alla produzione delle sementi , in virtù del quale la seconda parte si impegna a moltiplicare o a far moltiplicare le sementi sotto la responsabilità della prima parte , ai fini della loro importazione totale o parziale nella Comunità .

    Articolo 3

    Ai fini della registrazione dei contratti di cui all ' articolo 1 , la parte contraente stabilita nella Comunità deve fornire all ' organismo di cui all ' articolo 4 almeno i seguenti elementi :

    a ) paese nel quale viene effettuata la moltiplicazione delle sementi ,

    b ) specie e varietà delle sementi ,

    c ) quantità , origine e categoria delle sementi destinate alla moltiplicazione ,

    d ) campagne contemplate dal contratto , quantitativi prevedibili destinati ad essere importati nella Comunità , periodi previsti per le forniture .

    Articolo 4

    Gli Stati membri istituiscono un regime di registrazione dei contratti di cui all ' articolo 1 . A tal fine , essi designano un organismo incaricato della registrazione e ne comunicano il nome e l ' indirizzo alla Commissione anteriormente al 1 febbraio 1979 .

    Articolo 5

    1 . La parte contraente stabilita nella Comunità registra il contratto presso l ' organismo competente dello Stato membro nel cui territorio essa è stabilita prima della data limite indicata nell ' allegato per ogni specie o gruppo di varietà .

    2 . Qualsiasi modifica degli elementi di cui all ' articolo 3 , apportata dopo la registrazione del contratto , viene del pari comunicata entro trenta giorni dalla data in cui è stata apportata .

    Articolo 6

    Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione entro un massimo di trenta giorni dalle date limite indicate nell ' allegato , per campagna di commercializzazione , per specie o gruppo di varietà indicate nell ' allegato , per paese terzo interessato , i prevedibili quantitativi di sementi , ottenuti dalla moltiplicazione , destinati ad essere importati nella Comunità .

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 26 ottobre 1978 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 165 del 22 . 6 . 1978 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    * Data limite per la registrazione

    * dei contratti

    Specie o gruppi di varietà

    * Anno precedente * Anno del

    * il raccolto * raccolto

    1 . Festuca pratensis L . * 1 novembre ( 3 )

    2 . Festuca rubra L . * 1 novembre ( 3 )

    3 . Lolium multiflorum L . :

    a ) Ssp . alternativum * * 1 maggio ( 4 )

    b ) Ssp . non alternativum * 1 novembre ( 3 )

    4 . Lolium perenne L . * 1 novembre ( 3 )

    5 . Medicago sativa L . * 1 novembre ( 3 )

    6 . Trifolium pratense L . * 1 novembre ( 1 ) ( 3 ) * 1 maggio ( 2 ) ( 4 )

    7 . Ma s hybrido * * 1 maggio ( 4 )

    ( 1 ) Semina autunnale .

    ( 2 ) Semina primaverile .

    ( 3 ) Paesi terzi situati nell ' emisfero sud . La data limite è il 1 maggio dell ' anno precedente la raccolta .

    ( 4 ) Paesi terzi situati nell ' emisfero sud . La data limite è il 1 novembre dell ' anno precedente la raccolta .

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