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Document 31978R2116

Regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione, del 7 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2598/70 che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970

GU L 246 del 8.9.1978, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2006; abrog. impl. da 32006R0851

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2116/oj

31978R2116

Regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione, del 7 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2598/70 che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970

Gazzetta ufficiale n. L 246 del 08/09/1978 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0034
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0123
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0123


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2116/78 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1978

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2598/70 che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1108/70 del Consiglio , del 4 giugno 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1108/70 del Consiglio , del 4 giugno 1970 , che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia , su strada e per via navigabile ( 1 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 1 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2598/70 della Commissione , del 18 dicembre 1970 , che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1108/70 del Consiglio , del 4 giugno 1970 ( 2 ) ,

visti i pareri dei membri del comitato di esperti governativi ,

considerando che è opportuno precisare la natura delle spese per le infrastrutture ferroviarie per conoscere l ' insieme di tali spese e la parte a carico delle imprese ferroviarie ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

L ' allegato 2 del regolamento ( CEE ) n . 2598/70 viene modificato come indicato in allegato .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 7 settembre 1978 .

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 130 del 15 . 6 . 1970 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . L 278 del 23 . 12 . 1970 , pag . 1 .

ALLEGATO

Allegato 2 al regolamento ( CEE ) n . 2598/70

A . OSSERVAZIONI GENERALI

Il punto 2 , secondo comma , è completato come appresso :

" Per le ferrovie le somme detratte devono essere indicate separatamente . Esse possono riguardare in particolare le compensazioni ricevute per :

_ oneri d ' infrastruttura ( regolamento ( CEE ) n . 1107/70 ( 1 ) , articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) ) ;

_ oneri per pensioni ( regolamento ( CEE ) n . 1192/69 ( 2 ) , articolo 4 , paragrafo 1 , lettera c ) ( categoria III ) ) .

( 1 ) GU n . L 130 del 15 . 6 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 156 del 28 . 6 . 1969 , pag . 8 " .

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