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Document 31978R1993

    Regolamento (CEE) n. 1993/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, relativo a misure volte ad incrementare l' impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari d' origine comunitaria all' esterno della Comunità con l' ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali

    GU L 230 del 22.8.1978, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/1978

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1993/oj

    31978R1993

    Regolamento (CEE) n. 1993/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, relativo a misure volte ad incrementare l' impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari d' origine comunitaria all' esterno della Comunità con l' ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali

    Gazzetta ufficiale n. L 230 del 22/08/1978 pag. 0008 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0096
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0149
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0096
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0258
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0258


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1993/78 DELLA COMMISSIONE

    del 18 agosto 1978

    relativo a misure volte ad incrementare l ' impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari d ' origine comunitaria all ' esterno della Comunità con l ' ausilio di consulenti tecnici e / o commerciali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1001/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 4 del regolament ( CEE ) n . 1079/77 , sono adottate misure intese a favorire l ' ampliamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari ; che nel programma annuale di tali misure , comunicato al Consiglio a norma del paragrafo 3 del predetto articolo , la Commissione , previa consultazione del comitato consultivo per il latte e i prodotti lattiero-caseari , ha comunicato che intendeva adottare , fra l ' altro , misure intese ad incrementare l ' impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari d ' origine comunitaria all ' esterno della Comunità con l ' ausilio di consulenti tecnici e / o commerciali nel settore lattiero , in particolare nei paesi in via di sviluppo ; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione di tali misure ;

    considerando che tali azioni debbono incentivare gli scambi della Comunità con i paesi interessati , senza tuttavia pregiudicare le esportazioni comunitarie esistenti di prodotti lattiero-caseari ;

    considerando che è opportuno invitare gli enti o le imprese , eventualmente interessati ad attuare tali azioni , che possiedono le qualifiche e l ' esperienza necessarie per presentare precise proposte ; che occorre prevedere soltanto un finanziamento comunitario parziale delle spese occasionate da queste azioni ;

    considerando che devono essere previste modalità per quanto riguarda la durata delle azioni e il versamento dei fondi comunitari agli interessati le cui proposte vengono accettate ; che occorre inoltre che la Commissione sia informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento ; che , in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , trattasi di misure che sono da considerarsi come facenti parte degli interventi ; che è necessario incaricare gli organismi d ' intervento di controllare l ' esecuzione delle proposte accettate e di effettuare i relativi pagamenti ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Alle condizioni previste dal presente regolamento si incoraggiano le azioni intese ad incrementare e a migliorare l ' impiego e il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all ' esterno della Comunità con l ' ausilio di consulenti tecnici e / o commerciali al fine di ampliare gli scambi della Comunità con i paesi interessati .

    2 . Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare unicamente il miglioramento nei paesi terzi delle condizioni di commercializzazione , dell ' informazione del consumatore della pubblicità a favore dei prodotti lattiero-caseari d ' origine comunitaria , qualunque sia la forma dell ' operazione commerciale .

    3 . Le azioni di cui al paragrafo 1 non possono in alcun caso riguardare il finanziamento diretto o indiretto d ' investimenti ( fornitura d ' impianti , consegna di merci rimunerazione del personale , ecc . ) all ' atto della costruzione di nuovi stabilimenti o impianti o all ' atto dell ' ampliamento o del rinnovo di stabilimenti o impianti già esistenti destinati alla fabbricazione o alla trasformazione di prodotti lattiero-caseari in un paese terzo .

    Tuttavia , nel caso si fornisca la prova che investimenti del genere sono effettuati per iniziativa delle autorità o degli interessati del paese terzo in oggetto , l ' apporto delle necessarie conoscenze puo considerarsi come un ' azione ai sensi del paragrafo 1 .

    4 . Non sono prese in considerazione le azioni suscettibili di pregiudicare gli scambi comunitari di prodotti lattiero-caseari già in atto con il paese considerato .

    5 . Le azioni di cui ai paragrafi precedenti sono effettuate fino al 31 dicembre 1979 , fermo restando il disposto dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , secondo comma . Tuttavia , in casi eccezionali , puo essere convenuto un periodo più lungo conformemente all ' articolo 5 , paragrafo 1 , onde garantire la massima efficacia della misura in questione .

    Articolo 2

    1 . Le azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , sono proposte ed attuate da enti o imprese che :

    a ) possiedono le qualifiche e l ' esperienza necessarie all ' esecuzione dell ' azione proposta ,

    b ) offrono adeguate garanzie circa :

    _ la salvaguardia degli interessi del commercio comunitario già in atto con il ( i ) paese ( i ) terzo ( i ) interessato ( i ) ,

    _ la mancanza d ' investimenti finanziari diretti o indiretti a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , primo comma , da parte dell ' organismo o dell ' impresa in questione .

    2 . Il finanziamento comunitario è limitato al 75 % delle spese occasionate dall ' azione considerata .

    Articolo 3

    1 . Gli interessati definiti all ' articolo 2 , paragrafo 1 , sono invitati a trasmettere all ' autorità competente designata dal rispettivo Stato membro _ in appresso denominato " organismo d ' intervento " _ proposte precise relative alle azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

    2 . Le proposte devono pervenire all ' organismo d ' intervento interessato anteriormente al 1 * novembre 1978 .

    3 . Gli organismi d ' intervento precisano le altre modalità per la presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    4 . L ' organismo d ' intervento trasmette alla Commissione proposte ricevute nei dieci giorni lavorativi che seguono la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 .

    L ' organismo d ' intervento puo allegare a detti documenti proprie eventuali osservazioni .

    Articolo 4

    1 . Nella proposta devono essere indicati :

    a ) il nome e l ' indirizzo dell ' interessato ;

    b ) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte , con indicazione dei termini di esecuzione , dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente intervengono nell ' esecuzione ;

    c ) il prezzo offerto per tali azioni , espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l ' interessato , con indicazione sia della ripartizione dell ' importo fra le singole voci sia del relativo piano di finanziamento ;

    d ) le modalità auspicate per il versamento del contributo comunitario ( articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a ) o lettera b ) .

    2 . Le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , riguardano esclusivamente le azioni da attuare nel periodo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 5 .

    Tuttavia , un ' azione proposta puo rientrare in un complesso di azioni , purché la loro esecuzione non superi di massima la data del 31 marzo 1980 . In tal caso devono figurare nella proposta , a titolo indicativo , anche le precisazioni di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , per l ' insieme delle azioni .

    3 . Una proposte è valida soltanto :

    a ) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni definite all ' articolo 2 , paragrafo 1 ,

    b ) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l ' interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel disciplinare di cui all ' articolo 6 .

    Articolo 5

    1 . Dopo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotto lattiero-caseari ai sensi dell ' articolo 31 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , la Commissione conclude i contratti per le azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , con gli interessati le cui proposte sono state accettate .

    Prima della conclusione di un contratto puo essere chiesto all ' interessato di fornire informazioni e / o precisazioni supplementari relative alla sua proposta .

    2 . Ogni interessato viene informato al più presto dall ' organismo d ' intervento del seguito riservato alla su proposta .

    Articolo 6

    1 . In caso di accettazione di una proposta in conformità dell ' articolo 5 , la Commissione stabilisce un disciplinare redatto in almeno tre esemplari e firmato dall ' interessato

    2 . Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 e

    a ) reca le indicazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , o vi fa riferimento e

    b ) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall ' applicazione dell ' articolo paragrafo 1 , secondo comma .

    3 . La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all ' organismo d ' intervento , il quale vigila sull ' osservanza delle condizioni convenute .

    Articolo 7

    1 . L ' organismo d ' intervento versa all ' interessato , secondo le indicazioni precisate nella proposta del medesimo :

    a ) o un solo acconto , pari al 60 % del contributo comunitario convenuto , nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare ,

    b ) o quattro acconti di eguale importo , pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto , ad intervalli di due mesi ; il primo di questi acconti viene pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto e del disciplinare .

    2 . Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l ' organismo d ' intervento di una cauzi pari all ' importo dell ' acconto stesso , maggiorato del 10

    3 . Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell ' organismo d ' intervento sono subordinati all seguenti condizioni :

    a ) l ' organismo d ' intervento constata che l ' interessa adempiuto gli obblighi stabiliti nel disciplinare ,

    b ) la relazione di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , è trasmessa alla Commissione e all ' organismo d ' intervento , il quale verifica le indicazioni in essa contenute d ' intesa con il competente servizio della Commissione ,

    c ) è presentata la prova che l ' interessato ha speso il ééé contributo per i fini previsti .

    4 . Nella misura in cui le condizioni previste dal paragrafo 3 non sono rispettate , le cauzioni sono incamerate . In tal caso , il relativo importo viene detratto dalle spese dichiarate al FEAOG , sezione garanzia , segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 .

    Articolo 8

    1 . Ogni interessato incaricato di una delle azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , presenta alla Commissione e all ' organismo d ' intervento competente , anteriormente al aprile 1980 , una relazione sull ' impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell ' azione in causa . Se in virtù dell ' articolo 1 , paragrafo 5 , è stato convenuto un periodo di esecuzione più lungo di quello previsto in tale disposizione , la relazione dev ' essere trasmessa , al più tardi , 3 mesi dopo la fine di tale periodo .

    2 . I risultati dei lavori previsti dal presente regolamento possono essere pubblicati soltanto previa espressa autorizzazione della Commissione .

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 18 agosto 1978 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 6 .

    ( 2 ) GU n . L 130 del 18 . 5 . 1978 , pag . 11 .

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