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Document 31978R1260
Council Regulation (EEC) No 1260/78 of 12 June 1978 amending Regulation (EEC) No 1418/76 as regards the procedure for fixing the threshold price for round grain husked rice and for broken rice
Regolamento (CEE) n. 1260/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, per quanto riguarda la procedura di fissazione del prezzo d' entrata per il riso semigreggio a grani tondi e per le rotture di riso
Regolamento (CEE) n. 1260/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, per quanto riguarda la procedura di fissazione del prezzo d' entrata per il riso semigreggio a grani tondi e per le rotture di riso
GU L 156 del 14.6.1978, p. 11–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995; abrog. impl. da 31994R3290
Regolamento (CEE) n. 1260/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, per quanto riguarda la procedura di fissazione del prezzo d' entrata per il riso semigreggio a grani tondi e per le rotture di riso
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 14/06/1978 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0113
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0113
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1260/78 DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1978 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , per quanto riguarda la procedura di fissazione del prezzo d ' entrata per il riso semigreggio a grani tondi e per le rotture di riso IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che , a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 4 , e dell ' articolo 15 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 3 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1126/78 ( 4 ) , i prezzi d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi e delle rotture di riso sono fissati dal Consiglio su proposta della Commissione ; considerando che il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi viene calcolato detraendo dal prezzo indicativo le spese di trasporto tra Rotterdam e Duisburg , le spese di scarico , nonché un margine di commercializzazione ; che il prezzo d ' entrata delle rotture di riso è fissato ad un livello compreso tra il 130 e il 140 % del prezzo d ' entrata del granturco ; che tal prezzi di entrata sono quindi semplici prezzi derivati e che i criteri seguiti per la derivazione sono di ordine tecnico nel caso del riso semigreggio , mentre , nel caso delle rotture di riso , sono già stabiliti dal Consiglio ; che è pertanto opportuno affidare alla Commissione il compito di fissare detti prezzi secondo la procedura di cui all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 è modificato come segue : 1 . Il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 4 , è sostituito dal seguente : " 4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa l ' importo di protezione di cui al paragrafo 3 " . 2 . Il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 5 , è sostitutito dal seguente : " 5 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 27 : a ) il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi ; b ) il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani lunghi ; c ) il prezzo d ' entrata del riso lovrato a grani tondi ; d ) il prezzo d ' entrata del riso lavorato a grani lunghi e ) la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria e la differenza di valore , per una tonnellata di riso semigreggio , fra tale varietà e quella del riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo " . 3 . Il testo dell ' articolo 15 , paragrafo 3 , è sostitutito dal seguente : " 3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , determina la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata delle rotture di riso " . 4 . All ' articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 4 : " 4 . Il prezzo d ' entrata delle rotture di riso viene fissato secondo la procedura di cui all ' articolo 27 " . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica dal 1 * settembre 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addi 12 giugno 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . OLESEN ( 1 ) GU n . C 85 del 10 . 4 . 1978 , pag . 31 . ( 2 ) GU n . C 101 del 26 . 4 . 1978 , pag . 10 . ( 3 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 23 .