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Document 31978R1260

    Regolamento (CEE) n. 1260/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, per quanto riguarda la procedura di fissazione del prezzo d' entrata per il riso semigreggio a grani tondi e per le rotture di riso

    GU L 156 del 14.6.1978, p. 11–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995; abrog. impl. da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1260/oj

    31978R1260

    Regolamento (CEE) n. 1260/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, per quanto riguarda la procedura di fissazione del prezzo d' entrata per il riso semigreggio a grani tondi e per le rotture di riso

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 14/06/1978 pag. 0011 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0003
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0144
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0113
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0113


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1260/78 DEL CONSIGLIO

    del 12 giugno 1978

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , per quanto riguarda la procedura di fissazione del prezzo d ' entrata per il riso semigreggio a grani tondi e per le rotture di riso

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 4 , e dell ' articolo 15 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 3 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1126/78 ( 4 ) , i prezzi d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi e delle rotture di riso sono fissati dal Consiglio su proposta della Commissione ;

    considerando che il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi viene calcolato detraendo dal prezzo indicativo le spese di trasporto tra Rotterdam e Duisburg , le spese di scarico , nonché un margine di commercializzazione ; che il prezzo d ' entrata delle rotture di riso è fissato ad un livello compreso tra il 130 e il 140 % del prezzo d ' entrata del granturco ; che tal prezzi di entrata sono quindi semplici prezzi derivati e che i criteri seguiti per la derivazione sono di ordine tecnico nel caso del riso semigreggio , mentre , nel caso delle rotture di riso , sono già stabiliti dal Consiglio ; che è pertanto opportuno affidare alla Commissione il compito di fissare detti prezzi secondo la procedura di cui all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 è modificato come segue :

    1 . Il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 4 , è sostituito dal seguente :

    " 4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa l ' importo di protezione di cui al paragrafo 3 " .

    2 . Il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 5 , è sostitutito dal seguente :

    " 5 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 27 :

    a ) il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi ;

    b ) il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani lunghi ;

    c ) il prezzo d ' entrata del riso lovrato a grani tondi ;

    d ) il prezzo d ' entrata del riso lavorato a grani lunghi

    e ) la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria e la differenza di valore , per una tonnellata di riso semigreggio , fra tale varietà e quella del riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo " .

    3 . Il testo dell ' articolo 15 , paragrafo 3 , è sostitutito dal seguente :

    " 3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , determina la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d ' entrata delle rotture di riso " .

    4 . All ' articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

    " 4 . Il prezzo d ' entrata delle rotture di riso viene fissato secondo la procedura di cui all ' articolo 27 " .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso si applica dal 1 * settembre 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addi 12 giugno 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K . OLESEN

    ( 1 ) GU n . C 85 del 10 . 4 . 1978 , pag . 31 .

    ( 2 ) GU n . C 101 del 26 . 4 . 1978 , pag . 10 .

    ( 3 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 23 .

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