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Document 31978R0914
Council Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 914/78 of 2 May 1978 amending the Staff Regulations of officials of the European Communities as regards the allowance referred to in Article 4a of Annex VII to the Staff Regulations
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 914/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda l'indennità di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII di tale statuto
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 914/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda l'indennità di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII di tale statuto
GU L 119 del 3.5.1978, p. 8–8
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In force
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 914/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda l'indennità di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII di tale statuto
Gazzetta ufficiale n. L 119 del 03/05/1978 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0144
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 04 pag. 000P
++++ REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 914/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda l ' indennità di cui all ' artico 4 bis dell ' allegato VII di tale statuto IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , segnatamente l ' articolo 24 , vista la proposta presentata dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere della Corte di giustizia , considerando che il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 912/78 ( 3 ) , definisce all ' articolo 2 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all ' articolo 3 il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ; che spetta al Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate , modificare detto statuto e detto regime ; considerando che è apparso opportuno rendere permanente l ' indennità di cui all ' articolo 4 bis dell ' allegato VII dello statuto , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Nell ' allegato VII , nel titolo della sezione 2 bis ed all ' articolo 4 bis , prima frase , il termine " temporanea " è soppresso . 2 . Nell ' allegato VII , articolo 4 bis , la seconda frase è sostituita dalla frase seguente : " L ' ammontare di tale indennità è fissato dal Consiglio secondo la procedura di cui all ' articolo 65 paragrafo 3 dello statuto . " Articolo 2 Sino a quando non sarà stato modificato dal Consiglio che delibera conformemente alla procedura prevista all ' articolo 65 , paragrafo 3 , dello statuto , resta applicabile l ' importo di tale indennità , quale figura all ' articolo 3 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2859/77 ( 4 ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 2 maggio 1978 . Per il Consiglio Il Presidente K . B . ANDERSEN ( 1 ) GU n . C 140 del 13 . 11 . 1974 , pag . 20 . ( 2 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 4 ) GU n . L 330 del 23 . 12 . 1977 , pag . 1 .