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Document 31978L0630
Council Directive 78/630/EEC of 19 June 1978 amending for the first time Directive 76/118/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, recante prima modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana
Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, recante prima modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana
GU L 206 del 29.7.1978, p. 12–12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2003
Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, recante prima modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 29/07/1978 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0161
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0161
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0211
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1978 recante prima modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (78/630/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (3), stabilisce che solo le denominazioni riprese e definite nell'allegato possono essere utilizzate per designare i prodotti ivi definiti ; che nel punto 1, lettera c), dell'allegato è ripresa e definita la denominazione «latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato» ; che, secondo questa disposizione, il solo latte che può essere commercializzato al dettaglio sotto tale denominazione è il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, dal 4 al 4,5 % di materia grassa e almeno il 24 % di estratto secco totale proveniente dal latte; considerando che la direttiva 76/118/CEE, per tener conto delle difficoltà di comprensione per gli acquirenti, elenca, all'articolo 3, paragrafo 2, le denominazioni che gli Stati membri interessati possono riservare sul proprio territorio; considerando che difficoltà analoghe si sono presentate in taluni Stati membri anche in relazione alla denominazione del latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato che può essere venduto al dettaglio ; che è quindi necessario accordare a tali Stati la possibilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE per la vendita al dettaglio con questa denominazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 76/118/CEE è completato dal testo seguente: «d) "Geëvaporeerde halfvolle melk" in Belgio e nei Paesi Bassi, nonché "lait demi-écrémé concentré" e "lait demi-écrémé concentré non sucré" in Belgio, in Francia e nel Lussemburgo, per designare nella vendita al dettaglio il prodotto definito all'allegato, punto 1, lettera c)». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978. Per il Consiglio Il Presidente P. DALSAGER (1)GU n. C 183 del 1º.8.1977, pag 59. (2)GU n. C 84 dell'8.4.1978, pag. 3. (3)GU n. L 24 del 30.1.1976, pag 49.