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Document 31978D1028
78/1028/EEC: Council Decision of 18 December 1978 setting up an Advisory Committee on Veterinary Training
78/1028/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari
78/1028/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari
GU L 362 del 23.12.1978, p. 10–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
78/1028/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari
Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1978 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0059
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0059
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1978 concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari (78/1028/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione, considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi; considerando che è importante garantire un livello comparabilmente elevato di formazione nel quadro del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario nonché in quello del coordinamento delle condizioni di accesso alle attività di veterinario; considerando che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, è opportuno istituire un comitato consultivo per consigliare la Commissione, DECIDE: Articolo 1 È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dei veterinari, qui di seguito denominato «comitato». Articolo 2 1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione dei veterinari di livello comparabilmente elevato. 2. Il comitato adempie tale compito servendosi in particolare dei seguenti mezzi: - esauriente scambio di informazioni sui metodi di formazione, nonché sul contenuto, livello e struttura dell'insegnamento teorico e pratico impartito negli Stati membri; - consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione dei veterinari ed, eventualmente, la struttura ed il contenuto di tale formazione; - esame delle possibilità di adeguare tale formazione ai progressi registrati nelle scienze veterinarie e nei metodi pedagogici. 3. Il comitato comunica alla Commissione ed agli Stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni formulando, quando lo ritenga opportuno, suggerimenti per quanto riguarda gli emendamenti da apportare alle disposizioni in materia di formazione dei veterinari nelle direttive 78/1026/CEE (1) e 78/1027/CEE (2). 4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro problema che quest'ultima dovesse sottoporgli in relazione alla formazione dei veterinari. Articolo 3 1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia: - un esperto del corpo veterinario in attività di servizio; - un esperto degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze veterinarie; - un esperto delle autorità competenti dello Stato membro. 2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato. 3. I membri e i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, ed i loro supplenti sono designati su proposta del corpo veterinario in attività di servizio e degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze veterinarie. I membri e i supplenti in tal modo designati sono nominati dal Consiglio. (1)Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2)Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale. Articolo 4 1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in funzione sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato. 2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, decesso o sostituzione con un altro membro nominato, secondo la procedura di cui all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato. Articolo 5 Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni è fissato dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione. Articolo 6 Il comitato può costituire gruppi di lavoro e invitare ad ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori. Articolo 7 La Commissione assume la segreteria del comitato. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER