This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31977R1389
Council Regulation (EEC) No 1389/77 of 21 June 1977 amending Regulation (EEC) No 471/76 suspending application of the condition on prices governing the importation into the Community of fresh lemons originating in various Mediterranean countries
Regolamento (CEE) n. 1389/77 del Consiglio, del 21 giugno 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 471/76 che sospende l' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo
Regolamento (CEE) n. 1389/77 del Consiglio, del 21 giugno 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 471/76 che sospende l' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo
GU L 158 del 29.6.1977, p. 4–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1984
Regolamento (CEE) n. 1389/77 del Consiglio, del 21 giugno 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 471/76 che sospende l' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 29/06/1977 pag. 0004 - 0004
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1389/77 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1977 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 471/76 che sospende l ' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l ' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1554/76 del Consiglio , del 29 giugno 1976 , recante sospensione dell ' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l ' importazione nella Comunità di limoni freschi originari dei paesi del bacino mediterraneo con i quali la Comunità conclude accordi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , vista la proposta della Commissione , considerando che la Comunità ha firmato il 18 gennaio 1977 un accordo di cooperazione e un accordo provvisorio per l ' entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell ' accordo di cooperazione relativo agli scambi commerciali , rispettivamente con l ' Egitto ( 2 ) e con la Giordania ( 3 ) , nonchù il 3 maggio 1977 un accordo di cooperazione e un accordo provvisorio con il Libano ( 4 ) ; considerando che , per quanto i limoni , tali accordi prevedono disposizioni analoghe a quelle sospese dal regolamento ( CEE ) n . 471/76 del Consiglio , del 24 febbraio 1976 , che sospende l ' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l ' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro , della Spagna , di Israele , del Marocco , della Repubblica araba d ' Egitto , della Tunisia e della Turchia , in virtù degli accordi tra la Comunità economica europea ed ognuno di tali paesi ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1388/77 ( 6 ) ; che conviene di conseguenza estendere il campo d 'applicazione del regolamento ( CEE ) n . 471/76 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . L ' articolo 1 , quinto trattino , del regolamento ( CEE ) n . 471/76 è sostituito dal testo seguente : « - articolo 17 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo di cooperazione e articolo 10 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto » . 2 . L ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 471/76 è completato con il testo seguente : « - articolo 17, paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo di cooperazione e articolo 10 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno ascemita di Giordania ; - articolo 16 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo di cooperazione e articolo 9 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi provvisori . Il presente regolamento ù obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1977 . Per il Consiglio Il Presidente D . OWEN ( 1 ) GU n . L 172 del 1° . 7 . 1976 , pag . 3 . ( 2 ) GU n . L 126 del 23 . 5 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 126 del 23 . 5 . 1977 , pag . 166 . ( 4 ) GU n . L 133 del 27 . 5 . 1977 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 58 del 5 . 3 . 1976 , pag . 5 . ( 6 ) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale .