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Document 31977R1389

    Regolamento (CEE) n. 1389/77 del Consiglio, del 21 giugno 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 471/76 che sospende l' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo

    GU L 158 del 29.6.1977, p. 4–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1389/oj

    31977R1389

    Regolamento (CEE) n. 1389/77 del Consiglio, del 21 giugno 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 471/76 che sospende l' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo

    Gazzetta ufficiale n. L 158 del 29/06/1977 pag. 0004 - 0004


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1389/77 DEL CONSIGLIO

    del 21 giugno 1977

    recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 471/76 che sospende l ' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l ' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1554/76 del Consiglio , del 29 giugno 1976 , recante sospensione dell ' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l ' importazione nella Comunità di limoni freschi originari dei paesi del bacino mediterraneo con i quali la Comunità conclude accordi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che la Comunità ha firmato il 18 gennaio 1977 un accordo di cooperazione e un accordo provvisorio per l ' entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell ' accordo di cooperazione relativo agli scambi commerciali , rispettivamente con l ' Egitto ( 2 ) e con la Giordania ( 3 ) , nonchù il 3 maggio 1977 un accordo di cooperazione e un accordo provvisorio con il Libano ( 4 ) ;

    considerando che , per quanto i limoni , tali accordi prevedono disposizioni analoghe a quelle sospese dal regolamento ( CEE ) n . 471/76 del Consiglio , del 24 febbraio 1976 , che sospende l ' applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l ' importazione nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro , della Spagna , di Israele , del Marocco , della Repubblica araba d ' Egitto , della Tunisia e della Turchia , in virtù degli accordi tra la Comunità economica europea ed ognuno di tali paesi ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1388/77 ( 6 ) ; che conviene di conseguenza estendere il campo d 'applicazione del regolamento ( CEE ) n . 471/76 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . L ' articolo 1 , quinto trattino , del regolamento ( CEE ) n . 471/76 è sostituito dal testo seguente :

    « - articolo 17 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo di cooperazione e articolo 10 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto » .

    2 . L ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 471/76 è completato con il testo seguente :

    « - articolo 17, paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo di cooperazione e articolo 10 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno ascemita di Giordania ;

    - articolo 16 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo di cooperazione e articolo 9 , paragrafi 2 e 3 , dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi provvisori .

    Il presente regolamento ù obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D . OWEN

    ( 1 ) GU n . L 172 del 1° . 7 . 1976 , pag . 3 .

    ( 2 ) GU n . L 126 del 23 . 5 . 1977 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 126 del 23 . 5 . 1977 , pag . 166 .

    ( 4 ) GU n . L 133 del 27 . 5 . 1977 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 58 del 5 . 3 . 1976 , pag . 5 .

    ( 6 ) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale .

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