Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977R0516

    Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 73 del 21.3.1977, p. 1–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1986; abrogato e sostituito da 31986R0426

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/516/oj

    31977R0516

    Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 21/03/1977 pag. 0001 - 0019
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0226
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0046
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0046


    ++++ ++++ ++++

    relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , dato il loro numero , la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ed ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione :

    considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l ' instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario , evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati al l ' interno della Comunità ; che , in tale contesto , è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitativi e le misure di effetto equivalente ;

    considerando che per quanto riguarda lo zucchero , il glucosio e lo sciroppo di glucosio , queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali ;

    considerando che , per i suddetti motivi , è opportuno disporre che all ' elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 3330/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3138/76 ( 3 ) ; che è opportuno applicare lo stesso onere all ' importazione per gli elementi glucosio e sciroppo di glucosio che , incorporati nel prodotti trasformati in questione , si sostituiscono allo zucchero ;

    considerando che il metodo di calcolo seguito comporta frequenti modifiche del prelievo in causa ; che tuttavia , tenuto conto del carattere speciale dei prodotti trasformati , è necessario disporre che , per detti prodotti , il prelievo venga fissato soltanto una volta per trimestre ;

    considerando che si devono adottare misure speciali qualora manche uno degli elementi di calcolo necessari per la fissazione del prelievo ;

    considerando che al medesimo fine è pure necessario prevedere , per alcuni prodotti particolarmente sensibili , l creazione di un sistema di titoli d ' importazione o di un regime di prezzi minimi che gli importatori s ' impegnino a rispettare che , per il corretto funzionamento di tali regimi , è d ' uopo disporre che il rilascio del titoli d ' importazione sia abbinato alla costituzione sia di una cauzione che garantisca l ' impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi , sia di una cauzione supplementare che garantisca l ' osservanza del prezzo minimo da parte degli importatori ; che è necessario prevedere la possibilità di istituire un sistema di prezzi « plancher » ;

    considerando che è parimenti opportuno prevedere , per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti trasformati , una restituzione all ' esportazione verso i paesi terzi , allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi zuccheri praticati all ' esterno e all ' interno della Comunità ;

    considerando che , per rendere possibile l ' accesso dei prodotti trasformati senza aggiunta di zucchero ai mercati dei paesi terzi , si devono concedere restituzione all ' esportazione ; che , per i prodotti con aggiunta di zucchero , occorre limitare questa restituzione generale ai soli casi nei quali la restituzione prevista per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti non fosse sufficiente per consentire l ' esportazione ;

    considerando che , nell ' interesse della stabilità delle transazioni commerciali , occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell ' importo di prelievi e dell restituzioni ; che ai fini di un ' efficiente amministrazione , è opportuno istituire titoli di fissazione anticipata e prevedere che tali titoli nonchù i certificati d ' importazione siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell 'impegno d ' importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo ;

    considerando che , a complemento del sistema suindicato è opportuno prevedere , nella misura necessaria al suo corretto funzionamento , la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e , se la situazione del mercato lo richiede , il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall ' industria di trasformazione della Comunità per l ' esportazione non siano svantaggiati da un regime di perfezionamento attivo , che inciterebbe tale industria ed accordare la preferenza all ' importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

    considerando che il meccanismo dei prezzi e prelievi comuni può , in circostanze eccezionali , presentare delle disfunzioni ; che , allo scopo di non lasciare , in tali casi , il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne , occorre far si che la Comunità possa adottare rapidamente le misure che si rivelino necessarie ;

    considerando che , l ' attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ;

    considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni previste , è opportuno istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato di gestione ;

    considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;

    considerando che le spese che risultano agli Stati membri dagli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità , conformemente al disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 5 ) ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L 'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti :

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    ex 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati , escluse le olive *

    ex 07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze , atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato , escluse le olive * ex 07.04 * Ortaggi e piante mangerecce disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati , escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale e al calore , non atte al consumo umano , ed escluse le olive *

    08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri *

    08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante gas solforoso o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma inadatte al consumo in tale stato * 08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso ) *

    08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche *

    ex 13.03 B * Sostanze pectiche e pectinati *

    20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nel l ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zucchero *

    20.02 * Ortaggi o piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico *

    20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri *

    20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , ghiacciate , cristallizzate ) *

    20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zucchero

    20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole *

    ex 20.07 * Succhi di frutta ( esclusi i succhi e i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri *

    ex 20.07 * Succhi d ' uva ( compresi i mosti d ' uva ) senza aggiunta di alcole , con un tenore di zucchero addizionato superiore al 30 % in peso ( 1 ) *

    ( 1 ) A decorrere dal 1° gennaio 1978 questa sottovoce è soggetta al regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 n relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 ) .

    Articolo 2

    1 . Oltre al dazio doganale , all ' importazione dei prodotti elencati nell ' allegato I , per gli zuccheri diversi addizionati si applica un prelievo fissato secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti .

    2 . Detto prelievo è uguale , per 100 chilogrammi netti di prodotto importato , alla differenza tra :

    a ) la media dei prezzi d ' entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza e

    b ) la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili allo zucchero bianco , calcolata per un periodo costituito dai primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per quale è fissata la differenza e i due mesi immediatamente precedenti , tenendo presente che tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 del l ' allegato I .

    Se l ' ammontare di cui alla lettera b ) è più elevato di quello di cui alla lettera a ) , non si applica alcun prelievo .

    3 . La differenza di cui al paragrafo 2 è fissata dalla Commissione per ciascun trimestre dell ' anno civile .

    4 . In caso di modifica , nel corso di un trimestre , del prezzo d ' entrata di cui al paragrafo 2 lettera a ) , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , decide sull ' opportunità di modificare la differenza e stabilisce le eventuali misure da prendere a tal fine .

    5 . Quando uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 non sia not il 15 del mese che precede il trimestre per il quale deve essere determinata la differenza , la Commissione procede al calcolo della differenza prendendo in considerazione , invece del l ' elemento di calcolo mancante , quello sul quale si era basata per calcolare la differenza applicabile durante il trimestre in corso .

    Al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è venuta a conoscenza del dato mancante , la Commissione fissa e rende applicabile una differenza rettificata .

    Tuttavia , se essa viene a conoscenza di tale dato soltanto dopo l ' inizio dell ' ultimo mese del trimestre considerato , la rettifica delle differenza non ha luogo .

    6 . A richiesta dell ' importatore , se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato , il tenore di zuccheri addizionati , stabilito conformemente al paragrafo 8 , è inferiore di almeno 2 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 del l ' allegato I per il prodotto in questione , il prelievo è calcolato , per 100 chilogrammi netti di prodotto importato , moltiplicando la differenza di cui al paragrafo 2 per una cifra che rappresenta il tenore in zuccheri addizionati di cui al paragrafo 8 .

    7 . Se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato , il tenore in zuccheri addizionati , stabilito conformemente al paragrafo 8 , è superiore di almeno 3 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 dell ' allegato I , il prelievo è calcolato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6 .

    8 . Per tenore di zuccheri addizionati s ' intende la cifra risultante dall ' applicazione del metodo rifrattometrico di cui all ' allegato III , moltiplicata per il fattore 0,93 per i prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune e per il fattore 0,95 per gli altri prodotti elencati nell ' allegato I , diminuita della cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 2 dello stesso allegato I .

    9 . Le modalità d ' applicazione dei paragrafi da 1 a 8 vengono adottate , all ' occorrenza , secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 .

    10 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può modificare l ' allegato I .

    Articolo 3

    1 . Ogni anno , anteriormente al 1° aprile , viene fissato , per la campagna di commercializzazione successiva , un prezzo minimo all ' importazione per i concentrati di pomodori di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune .

    2 . Il prezzo minimo viene fissati tenendo conto :

    - dei prezzi di costo medi del prodotto comunitario nel periodo che va dall ' inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione ;

    -dei prezzi franco frontiera all ' importazione nel periodo che va dall ' inizio sel secondo anno che precede l ' anno della sua fissazione fino alla data di tale fissazione , escludendo i prezzi all ' importazione eccessivamente bassi od eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali ; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune ;

    - dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali ;

    - della necessità di evitare che l ' applicazione di detto prezzo minimo abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri ;

    - della necessità di fare in modo che l ' applicazione di detto prezzo minimo contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi .

    3 . Fino al 31 dicembre 1977 , per quanto concerne le importazioni nei nuovi Stati membri , contemporaneamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1 è fissato un prezzo minimo speciale . Quest ' ultimo viene stabilito per la prima volta in base al livello di prezzi risultante dall ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 3 del protocollo n . 8 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ( 6 ) .

    Il prezzo minimo speciale è ravvicinato progressivamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1 .

    Il ravvicinamento è effetuato ogni anno ed è stato effetuato per la prima volta il 1° luglio 1976 , maggiorando il prezzo minimo speciale successivamente di un terzo e della metà della differenza tra il livello di tale prezzo , valido prima di ogni ravvicinamento , e il livello del prezzo minimo applicabile per la campagna successiva .

    Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 viene applicato nei nuovi Stati membri al più tardi il 1°gennaio 1978 .

    4 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , fissa il livello del prezzo minimo e del prezzo minimo speciale per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali tenendo conto , in particolare , della varietà , della qualità , della composizione , della preparazione , del condizionamento e del formato , e fissa altresi la relative data d ' applicazione .

    5 . I coefficienti da applicare a tali prezzi per tener conto delle eventuali differenze , in particolare rispetto alla varietà , alla qualità , alla composizione , alla preparazione , al condizionamento e al formato per i quali sono stati fissati , vengono decisi secondo la procedura di cui all ' articolo 20 .

    6 . le modalità d ' applicazione del presente articolo sono stabilite , in caso di necessità , secondo la procedura di cui all ' articolo 20 .

    Articolo 4

    1 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può decidere l ' istituzione di un regime di prezzi « plancher » .

    2 . In caso di applicazione del paragrafo 1 , il prezzo « plancher » viene fissato tenendo conto :

    - dei prezzi franco frontiera all ' importazione praticati nel periodo che va dall ' inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione , escludendo i prezzi all ' importazione eccessivamente bassi o eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali ; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune ; tuttavia , per i nuovi Stati membri , tali prezzi sono maggiorati sino al 31 dicembre 1977 dei dazi che questi Stati applicano nei confronti dei paesi terzi , conformemente all ' articolo 59 dell ' atto di adesione ;

    - dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali ;

    - della necessità di evitare che l ' applicazione di detto prezzo « plancher » abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri ;

    - della necessità di fare in modo che l ' applicazione di detto prezzo « plancher » contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi .

    Articolo 5

    1 . Per consentire l ' esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01 , del glucosio e dello sciroppo di glucosio della voce 17.02 B II , anche sotto forma dei prodotti della voce 17.02 B I , incorporati nei prodotti di cui all ' allegato II , è concessa una restituzione .

    La restituzione fissata viene concessa a richiesta del l ' interessato .

    2 . L ' importo della restituzione per 100 chilogrammi netti di prodotto esportato è pari :

    - per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco , al l ' importo della restituzione fissato - in conformità dell ' articolo 19 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 e delle relative disposizioni di applicazione - per chilogrammo di saccarosio , per quanto riguarda i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) , del suddetto regolamento , moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di saccarosio impiegato per produrre 100 chilogrammi netti di prodotto finito ;

    - per il glucosio e lo sciroppo di glucosio all ' importo rispettivo delle restituzioni fissato per tali prodotti in conformità dell ' articolo 16 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( 7 ) e delle relative diposizioni di applicazione , moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di glucosio o di sciroppo di glucosio impiegato per produrre 100 chilogrammi netti di prodotto finito .

    Le cifre che esprimono i quantitativi di saccarosio , di glucosio e di sciroppo di glucosio vengono determinate in base alla dichiarazione di cui all ' articolo 7 .

    3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni .

    4 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo sono adottate all ' occorrenza secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 .

    Articolo 6

    1 . Entro limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all ' articolo 1 senza aggiunta di zucchero , sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale , la differenza tra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all ' esportazione .

    2 . La restituzione è identica per tutta la Comunità . Essa può essere differenziata secondo le destinazioni .

    La restituzione è concessa a richiesta dell ' interessato .

    La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 .

    In caso di necessità , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può modificare la restituzione nell ' intervallo .

    3 . Qualora la restituzione fissata ai sensi dell ' articolo 5 risulti insufficiente per consentire l ' esportazione dei prodotti con aggiunta di zucchero di cui all ' articolo 1 , a tali prodotti si applicano le disposizioni del presente articolo anzichù quelle dell ' articolo 5 .

    4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzione e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare .

    5 . Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura prevista dal l ' articolo 20 .

    Articolo 7

    1 . Per poter beneficiare della restituzione prevista al l ' articolo 5 , i prodotti di cui all l' allegato II devono essere accompagnati da una dichiarazione dell ' interessato i quantitativi di saccarosio , di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi .

    2 . Qualora le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 6 o 7 , si applichino ai prodotti elencati nell ' allegato I , questi ultimi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell ' importatore indicate il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 8 .

    Se tale condizione non è soddisfatta , l ' articolo 2 , paragrafo 6 non è applicabile .

    3 . La veridicità delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti è soggetta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato .

    4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate , all 'occorrenza , secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 .

    Articolo 8

    1 . Il prelievo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e le restituzioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , e al l' articolo 6 sono quelli applicabili il giorno dell ' importazione e dell ' esportazione .

    2 . Tuttavia , il prelievo o la restituzione calcolati in base alle disposizioni dell ' articolo 2 , o dell ' articolo 5 , in vigore il giorno di deposito della domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all ' articolo 9 , possono essere applicati a richiesta dell ' interessato , da presentare comtemporaneamente alla domanda di titolo , ad un ' operazione da effettuare nel periodo di validità del titolo .

    Il prelievo è modificato in funzione del prezzo d ' entrata dello zucchero bianco in vigore il giorno del l ' importazione .

    3 . Le modalità d ' applicazione dei paragrafi precedenti sono adottate , all ' occorrenza , secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 .

    4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le misure da applicare in caso di circostanze eccezionali .

    5 . Qualora l ' esame della situazione del mercato riveli l ' esistenza di difficoltà nell ' applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo o della restituzione , o qualora tali difficoltà rischino di manifestarsi , può essere deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo di cui all ' articolo 20 , di sospendere l ' applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario .

    In caso d ' estrema urgenza , la Commissione può decidere , dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d ' informazione di cui dispone , di sospendere la fissazione anticipa per tre giorni lavorativi al massimo .

    Le domande di titolo , accompagnate dalle domande di fissazione anticipata , presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili .

    Articolo 9

    1 . Tutte le importazioni nella Comunità o le esportazioni da essa di prodotti che beneficiano del regime di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni previsto dall ' articolo 8 sono soggette alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata , rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta , indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità .

    2 . Il titolo di fissazione anticipata è valido per tutta la Comunità .

    Il rilascio dei titoli di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l ' impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo e che viene incamerata totalmente o parzialmente se l ' operazione non è realizzata nel periodo suddetto , o è realizzata solo in parte .

    3 . Il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata , l ' importo della cauzione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 20 .

    Articolo 10

    1 . Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell ' allegato IV è soggetta alla presentazione di un titolo d ' importazione , che viene rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta , indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità .

    Il titolo è valido per tutta la Comunità .

    2 . Il rilascio del titolo d 'importazione è subordinato :

    - per tutti i prodotti , alla costituzione di una cauzione che garantisca , l ' impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso e che , salvo casi di forza maggiore , viene interamente o parzialmente incamerata se entro tale termine l ' importazione non ha avuto luogo ovvero è stata realizzata solo in parte ;

    - per i concentrati di pomodori , alla costituzione di una cauzione supplementare , la quale garantisca che il prezzo franco frontiera - maggiorato dei dazi doganali - dei prodotti da importare in base al titolo succitato sarà uguale o superiore secondo il caso al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale . Tale cauzione viene incamerata in proporzione ai quantitativi importati ad un prezzo inferiore al prezzo inferiore al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale ; tuttavia , la costituzione di questa cauzione supplementare non viene richiesta per i prodotti originari dei paesi terzi che possano garantire , assumendosene l ' impegno , che il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo minimo e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico .

    3 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata può de decidere la modificata dell ' allegato IV .

    Il periodo di validità dei titoli d ' importazione e le altre modalità d ' applicazione del presente articolo , le quali possono stabilire , in particolare , un termine di rilascio dei titoli , vengono fissati secondo la procedura di cui all ' articolo 20 .

    Articolo 11

    Se il prelievo per gli zuccheri diversi addizionati viene fissato in anticipo per uno dei prodotti di cui all ' allegato IV , la fissazione anticipa deve figurare sul titolo d ' importazione , il quale funge da giustificativo di quest ' ultima .

    In tal caso l ' articolo 9 non si applica .

    Articolo 12

    1 . Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali , dello zucchero e degli ortofrutticoli , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può escludere interamente o parzialmente , in casi specifici , il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio , lo zucchero bianco , il glucosio , lo sciroppo di glucosio e gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione di merci indicate nell ' articolo 1 .

    2 . Il quantitativo di materie prime non soggette a dazio , prelievo o tassa di effetto equivalente nel quadro del traffico di perfezionamento attivo deve corrispondere alle condizioni effettive in cui ha luogo l ' operazione di perfezionamento in causa .

    Articolo 13

    1 . Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili le norme generali d ' interpretazione e le norme particolari di applicazione della tariffa doganale comune ; la nomenclature tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune .

    2 . Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa sal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , negli scambi con i paesi terzi sono vietate :

    - la riscossione di qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ,

    -L ' applicazione di qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente .

    3 . Tuttavia , per i succhi di agrumi della sottovoce ex 20.07 della tariffa doganale comune , esclusi i succhi di pompelmi , gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 - senza renderle comunque più restrittive - le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d ' importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi . Il regime destinato ad entrare in vigore dopo il 31 dicembre 1977 verrà deciso dal Consiglio prima di tale data . Se entro questa scadenza non verrà presa alcuna decisione , continuerà ad applicarsi il regime precedente .

    4 . Per le prugne secche di cui alla sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune , gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 - senza renderle comunque più restrittive - le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d ' importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi . A decorrere dal 1° gennaio 1978 , si applicherà il paragrafo 2 e le importazioni saranno subordinate alla presentazione di un titolo d ' importazione , a norma dell ' articolo 10 .

    5 . I prodotti a base di patate , di cui all ' articolo 1 non rientrano nella sfera di applicazione del paragrafo 2 .

    Articolo 14

    1 . Se , nella Comunità , il mercato di uno o più prodotti fra quelli cui si riferisce l ' articolo 1 subisce o rischia di subire , in conseguenza d ' importazioni o di esportazioni , gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate finchù la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi .

    Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi .

    2 . Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1 , la Commissione decide , su richiesta di uno Stato membro e di propria iniziativa , le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili .

    La decisione della Commissione su richiesta di uno Stato membro deve essere adottata nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda .

    3 . Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento prevvedimento preso dalla Commissione nel termine di tri giorni lavorativi a far data dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione . Il Consiglio si riunisce immediatamente e può modificare o annullare il provvedimento in questione deliberando a maggioranza qualificata .

    Articolo 15

    1 . L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 109/70 ( 8 ) è esteso ai prodotti elencati all ' articolo 1 e importati da tutti i paesi citati in detto allegato .

    2 . I prodotti di cui all ' articolo 1 sono inclusi nel l ' elenco comune di liberalizzazione che figura nell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 ( 9 )

    3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all ' articolo 13 , paragrafi 3 , 4 e 5 .

    Articolo 16

    Non possono essere immessi pratica nella Comunità i prodotti di cui all ' articolo 1 fabbricati od ottenuti utilizzando prodotti che non si trovano nella situazione contemplata dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , o dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato .

    Articolo 17

    Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento , alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 si applicano gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato .

    Articolo 18

    Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento . Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 20 .

    Articolo 19

    1 . É istituito un comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , in appresso denominato « Comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

    2 . Nel comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    Articolo 20

    1 . Nei casi in cui fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il proprio parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti .

    3 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato , esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio . In tal caso , la Commissione può rinviare l ' applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

    Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa nel termine di un mese .

    Articolo 21

    Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro .

    Articolo 22

    Nell ' applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato .

    Articolo 23

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 865/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 10 ) , modificato da ultimo da regolamento ( CEE ) n . 1164/76 ( 11 ) e il regolamento ( CEE ) n . 1927/75 del Consiglio , del 22 luglio 1975 , relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 12 ) sono abrogati .

    2 . I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da incendersi riferiti al presente regolamento .

    Per i visti e i richiami agli articoli dei predetti regolamenti vale la tabella di concordanza che figura nell 'allegato V .

    Articolo 24

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 14 marzo 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . C 30 del 7 . 2 . 1977 , pag . 25 .

    ( 2 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1974 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 94 del 30 . 12 . 1970 , pag . 13 .

    ( 5 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 62 del 7 . 3 . 1975 , pag . 6 .

    ( 7 ) GU n . L 281 del 1 °. 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 19 del 26 . 1 . 1970 , pag . 1 .

    ( 9 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 1 .

    ( 10 ) GU n . L 153 del 1 °. 7 . 1968 , pag . 8 .

    ( 11 ) GU n . L 135 del 24 . 5 . 1976 , pag . 38 .

    ( 12 ) GU n . L 198 del 29 . 7 . 1975 , pag . 7 .

    ALLEGATO I

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ( 1 ) * ( 2 ) *

    20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri : * * *

    A * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 20 * 13 *

    20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , ghiacciate , cristallizzate ) : * * *

    B * altre : * * *

    I * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 57 * 13 *

    20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * * *

    A * Puree e paste di marroni : * * *

    I * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 47 * 13 *

    B * Marmellate di agrumi : * * *

    I * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 30 % * 55 * 13 *

    II * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 % * 10 * 13 *

    C * altre : * * *

    I * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 30 % : * * *

    b ) * altre * 55 * 13 *

    II * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 % * 10 * 13 *

    20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * * *

    B * altre : * * *

    I * con aggiunta di alcole : * * *

    b ) * Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * *

    1 * di più di 1 kg : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 17 % * 6 * 13 *

    2 * di 1 kg o meno : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 19 % * 6 * 13 *

    c ) * Uve : * * *

    1 * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 9 * 13 *

    d ) * Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * *

    1 * di più di 1 kg : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 10 * 9 *

    2 * di 1 kg o meno : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 15 % * 10 * 9 *

    e ) * altre frutta : * * *

    1 * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 9 % * 10 * 9 *

    f * Miscugli di frutta : * * *

    1 * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 9 % * 10 * 9 *

    II * senza aggiunta di alcole : * * *

    a ) * con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * * *

    2 * Segmenti di pompelmi e di pomeli * 10 * 9 *

    3 * Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings e altri simili ibridi di agrumi * 10 * 9 *

    4 * Uve * 9 * 13 *

    5 * Ananassi : * * *

    aa ) * Aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 17 % * 6 * 13 *

    6 * Pere : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 10 * 9 *

    7 * Pesche e albicocche : * * *

    aa ) * Aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 10 * 9 *

    8 * Altre frutta * 10 * 9 *

    9 * Miscugli di frutta * 10 * 9 *

    b ) * con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * * *

    2 * Segmenti di pompelmi e di pomeli * 10 * 9 *

    3 * Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 10 * 9 *

    4 * Uve * 9 * 13 *

    5 * Ananassi : * * *

    aa ) * Aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 19 % * 6 * 13 *

    6 * Pere : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 15 % * 10 * 9 *

    7 * Pesche e albicocche : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 15 % * 10 * 9 *

    8 * Altre frutta * 10 * 9

    9 * Miscugli di frutta * 10 * 9 *

    20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * * *

    A * Con densità superiore a 1,33 a 15° C : * * *

    I * di uve : * * *

    b ) * di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto : * * *

    1 * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 15 *

    * Questa sottovoce è valida soltanto fino al 31 dicembre 1977 . A decorrere dal 1° gennaio 1978 essa è soggetta al regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 816/70 . * * *

    II * di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * *

    b ) * di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto : * * *

    1 * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % : * * *

    * - di mele * 49 * 11 *

    * - di pere e miscugli di succhi di mele e succhi di pere * 49 * 13 *

    III * altri : * * *

    b ) * di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto : * * *

    1 * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % : * * *

    * - di limoni o pomodori * 49 * 3 *

    * - di altre frutta e di ortaggi , compresi i miscugli di succhi * 49 * 13 *

    B * con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C : * * *

    I * di uve , di mele , di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * *

    b ) * di valore uguale o inferiore a 18 UC per 100 kg peso netto : * * *

    1 * di uve : * *

    aa ) * concentrati : * * *

    11 * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 15 *

    bb ) * altri : * * *

    11 * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 15 *

    * Questa sottovoce è valida soltanto fino al 31 dicembre 1977 . A decorrere dal 1° gennaio 1978 essa è soggetta la regime previsto dal regolamento ( CEE ) n . 816/70 . * * *

    2 * di mele : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 11 *

    3 * di pere : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 13 *

    4 * Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 13 *

    II * altri : * * *

    b ) * di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto : * * *

    1 * di arance : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati al 30 % * 49 * 13 *

    2 * di pompelmi e di pomeli : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 13 *

    3 * di limoni : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 3 *

    4 * di altri agrumi : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 13 *

    5 * di ananassi : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 13 *

    6 * di pomodori : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 3 *

    7 * di altre frutta e ortaggi : * * *

    aa ) * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 13 *

    8 * Miscugli : * * *

    aa ) * di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * * *

    11 * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 13 *

    bb ) * altri : * * *

    11 * aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 49 * 13 *

    ALLEGATO II

    Prodotti con aggiunta di saccarosio , di glucosio o di sciroppo di glucosio appartenenti alle seguenti voci della tariffa doganale comune

    ex 13.03 B sostanze pectiche e pectinati

    20.01

    20.02

    20.03

    20.04

    20.05

    20.06

    20.07 ( esclusi i succhi ( compresi i mosti di uve ) . Questa esclusione è applicabile dal 1° gennaio 1978 .

    ALLEGATO III

    METODO RIFRATTOMETRICO DI MISURA DEL RESIDUO SECCO SOLUBILE NEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

    I . Campo d ' applicazione

    L ' applicazione di questo metodo dipende dalla quantità di zucchero nel prodotto analizzato . La presenza di amminoacidi , di sali di acidi organici , di flavonoidi e di sostanze minerali fa variare l ' indice di rifrazione .

    II . Definizione

    Per residuo secco solubile ( determinato rifrattometricamente ) s ' intende la percentuale in massa di saccarosio di una soluzione acquosa di saccarosio avente lo stesso indice di rifrazione del prodotto analizzato , in condizioni determinate di preparazione e di temperatura . La percentuale è espressa in grammi per cento grammi .

    III . Principio

    Deduzione del tenore di residuo secco solubile di un prodotto partendo dal valore del suo indice di rifrazione .

    IV . Apparecchiatura

    Rifrattometro del tipo Abbe

    Questo apparecchio deve essere provvisto di una scala indicante le percentuali in massa di saccarosio con una tolleranza dello 0,1 . Esso deve concepito in modo da permettere la facile e rapida introduzione dei campioni e da poter essere agevolmente pulito .

    Il rifrattometro deve essere provvisto di un termometro la cui scala si estenda almeno da + 15 °C a + 25 °C , nonchù di un dispositivo per la circolazione dell ' acqua che permetta di effettuare le misurazioni a una temperatura di + 20 °C con un ' approssimazione ± 5 °C .

    Le istruzioni operative riguardanti lo strumento devono essere osservate rigorosamente , specie per quanto riguarda la scala di gradazione e l ' intensità della fonte luminosa .

    V . Modo di operare

    1 . Preparazione del campione

    1.1 . Prodotti liquidi e limpidi

    Mescolare con cura e procedere alla determinazione .

    1.2 . Prodotti semidensi , puree , succhi di frutta con sostanze in sospensione

    Omogeneizzare il campione medio da laboratorio dopo averlo mescolato con cura . Passare una parte del campione attraverso una garza asciutta piegata in quattro e , dopo aver eliminato le prime gocce del filtrato , procedere alla determinazione sul prodotto passato .

    1.3 . Prodotti densi ( marmellate e gelatine )

    Se non si è potuto operare direttamente sul prodotto preventivamente omogeneizzare , pesare 40 g del prodotto , con una tolleranza di 0,01 g , in un becher da 250 ml e aggiungere 100 ml di acqua distilatta .

    Far bollire dolcemente per due o tre minuti agitando con un bastoncino di vetro .

    Raffreddare e versare il contenuto del becher in un flacone tarato da 200 ml , colmare fino al segno di taratura con acqua distillata e mescolare con precauzione .

    Dopo aver atteso 20 minuti , filtrare attraverso un filtro pieghettato o un imbuto di Buchner .

    Effettuare la determinazione sul prodotto filtrato .

    1.4 . Prodotti congelati

    Dopo lo scongelamento e l ' eliminazione dei noccioli e delle logge carpellari , mescolare il prodotto con il liquido formatosi in fase di scongelamento ed operare conformemente ai punti 1.2 . o 1.3 .

    1.5 . Prodotti secchi o prodotti contenenti frutti interi o in pezzi

    Dividere parte del campione da laboratorio in piccoli pezzi , eliminare i noccioli e le logge carpellari , mescolare con cura .

    Pesare da 10 a 20 g del prodotto in un becher con una tolleranza di 0,01 g . Aggiungere una quantità di acqua distillata uguale o superiore a 5 volte la massa del prodotto . Riscaldare a bagnomaria per 30 minuti agitando di tanto con un bastoncino di vetro . Dopo il raffreddamento , rendere omogeneo in contenuto del becher e versarlo quindi in un pallone tarato da 100-250 ml ( secondo la quantità del prelievo ) . Colmare fino al segno di taratura e mescolare con cura . Filtrare dopo 20 minuti in un recipiente asciutto ed effettuare la determinazione sul filtrato .

    2 . Determinazione

    Portare il campione alla temperatura di misurazione ( + 20 °C ) immergendo il recipiente che lo contiene in un bagno alla temperatura richiesta .

    Portare una frazione del prelievo sul prisma inferiore del rifrattometro avendo cura che , premendo i prismi l ' uno contro l ' altro , il prelievo copra uniformemente la superficie del vetro , ed effettuare la misurazione conformemente alle istruzione operative per l ' apparecchio utilizzato .

    Leggere la percentuale in massa di saccarosio con una tolleranza dello 0,1 % .

    Effettuare almeno due determinazioni sullo stesso campione preparato .

    VI . Espressione dei risultati

    1 . Modo di calcolo e formula

    Il tenore di residuo secco solubile espresso convenzionalmente in grammi di saccarosio per cento grammi di prodotto viene calcolato come segue :

    Si utilizzano le indicazioni rifrattometriche in percentuale di saccarosio a lettura diretta .

    Se la lettura non è effettuata alla temperatura di + 20 °C , si effettuano le correzioni indicate nella tabella allegata .

    Se la misurazione è stata fatta su una soluzione diluita , il tenore di residuo secco solubile è uguale a

    M × 10/E

    dove M è la massa , in grammi , di residuo secco solubile per 100 grammi di prodotto , indicata dal rifrattometro , ed E è la massa , in grammi , di prodotto per 100 ml di soluzione .

    Correzione da effettuare quando la determinazione viene fatta ad una temperatura diversa da 20 °C

    Temperatura °C * Saccarosio in grammi per 100 g di prodotto * 5 * 10 * 15 * 20 * 30 * 40 * 50 * 60 * 70 * 75 *

    * Sottrarre *

    15 * 0,25 * 0,27 * 0,31 * 0,31 * 0,34 * 0,35 * 0,36 * 0,37 * 0,36 * 0,36 *

    16 * 0,21 * 0,23 * 0,27 * 0,27 * 0,29 * 0,31 * 0,31 * 0,32 * 0,31 * 0,23 *

    17 * 0,16 * 0,18 * 0,20 * 0,20 * 0,22 * 0,23 * 0,23 * 0,23 * 0,20 * 0,17 *

    18 * 0,11 * 0,12 * 1,14 * 0,15 * 0,16 * 0,16 * 0,15 * 0,12 * 0,12 * 0,09 *

    19 * 0,06 * 0,07 * 0,08 * 0,08 * 0,08 * 0,09 * 0,09 * 0,08 * 0,07 * 0,05 *

    * Aggiungere *

    21 * 0,06 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 * 0,07 *

    22 * 0,12 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 * 0,14 *

    23 * 0,18 * 0,20 * 0,20 * 0,21 * 0,21 * 0,21 * 0,21 * 0,22 * 0,22 * 0,22 *

    24 * 0,24 * 0,26 * 0,26 * 0,27 * 0,28 * 028 * 0,28 * 0,28 * 0,29 * 0,29 *

    25 * 0,30 * 0,32 * 0,32 * 0,34 * 0,36 0,36 * 0,36 * 0,36 * 0,36 * 0,37 *

    Le variazioni della temperatura di determinazione rispetto a 20 °C non devono superare ± 5 °C .

    ALLEGATO IV

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti *

    ex 20.02 C * Concentrati di pomodori *

    ex 20.02 C * Pomodori pelati *

    ex 20.06 B * Pesche allo sciroppo *

    ex 20.07 B * Succhi di pomodori *

    20.02 A * Funghi *

    ex 20.06 B * Pere *

    08.12 C * Prugne secche ( 1 ) *

    ex 20.02 G * Piselli *

    ex 20.02 G * Fagiolini *

    ex 08.10 A * Lamponi *

    ex 08.11 E * *

    ex 20.03 * *

    ex 20.05 * *

    ex 20.06 B II * *

    ( 1 ) Dal 1° gennaio 1978 .

    ALLEGATO V

    TABELLA DI CONCORDANZA

    Regolamento ( CEE ) n . 1927/75 * Presente regolamento *

    articolo 2 * articolo 3 *

    articolo 3 * articolo 4 *

    articolo 4 * articolo 10 *

    articolo 5 * articolo 11 *

    articolo 1 , paragrafo 1 * articolo 13 , paragrafo 2 *

    articolo 1 , paragrafo 2 * articolo 13 , paragrafo 3 *

    articolo 1 , paragrafo 3 * articolo 13 , paragrafo 4 *

    articolo 1 , paragrafo 4 * articolo 13 , paragrafo 5 *

    articolo 7 * articolo 14 *

    articolo 6 * articolo 15 *

    Regolamento ( CEE ) n . 865/68 * *

    articolo 1 * articolo 1 *

    articolo 2 * articolo 2 *

    articolo 3 * articolo 5 *

    articolo 3 bis * articolo 6 *

    articolo 4 * articolo 7 *

    articolo 5 * articolo 8 *

    articolo 6 * articolo 9 *

    articolo 8 * articolo 12 *

    articolo 8 , paragrafo 3 * articolo 12 , paragrafo 2 *

    articolo 9 , paragrafo 2 * articolo 13 , paragrafo 1 *

    articolo 9 , paragrafo 1 * articolo 13 , paragrafo 2 *

    articolo 10 , paragrafo 2 * articolo 16 *

    articolo 12 * articolo 17 *

    articolo 13 * articolo 18 *

    articolo 14 * articolo 19 *

    articolo 15 * articolo 20 *

    articolo 16 * articolo 21 *

    articolo 18 * articolo 22

    Top