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Document 31977L0538

    Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    GU L 220 del 29.8.1977, p. 60–71 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/538/oj

    31977L0538

    Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0060 - 0071
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0200
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0199
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0200
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0212
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0212


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 28 giugno 1977

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    ( 77/538/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano tra l ' altro i proiettori fendinebbia posteriori ;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottare da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

    considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli e dei loro rimorchi ;

    considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa a proiettori fendinebbia posteriori , ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

    considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che il loro obiettivo corrisponda a quello dei lavori effettuati in proposito in seno alla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU ;

    considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che , per ben funzionare , questo ultima richiede l ' applicazione di queste prescrizioni da parte di tutti gli Stati membri con decorrenza dalla stessa data ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE di qualunque tipo proiettore fendinebbia posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0 , II e III .

    2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

    Articolo 2

    Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato II per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia posteriori di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

    Articolo 3

    1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia posteriori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

    2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia posteriori recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

    Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

    Articolo 4

    Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato I , compilate per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore che esse omologano o rifiutano di omologare .

    Articolo 5

    1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori fendinebbia posteriori muniti dello stesso marchio di omologazione CEE , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

    2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

    Articolo 6

    Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

    Articolo 7

    Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori fendinebbia posteriori , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

    Articolo 8

    Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i proiettori fendinebbia posteriori , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità dell prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

    Articolo 9

    Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore , destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , come pure i suoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si rotaie , delle trattrici e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici .

    Articolo 10

    Le modifiche necessarie per adeguare al processo tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

    Articolo 11

    1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 28 giugno 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W . RODGERS

    ( 1 ) GU n . C 118 del 16 . 5 . 1977 , pag . 29 .

    ( 2 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 2 .

    ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 1 .

    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO 0 : Definizioni , disposizioni generali , intensità della luce emessa , modalità di prova , prova di resistenza al calore , della luce emessa , conformità della produzione

    ALLEGATO I : Modello della scheda di omologazione CEE

    ALLEGATO II : Condizioni di omologazione CEE e marcatura

    ALLEGATO III : Misure fotometriche

    ALLEGATO 0

    DEFINIZIONI , DISPOSIZIONI GENERALI , INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA , MODALITÀ DI PROVA , PROVA DI RESISTENZA AL CALORE , COLORE DELLA LUCE EMESSA , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    1 . DEFINIZIONI

    1.1 . Proiettore fendinebbia posteriore

    Per « proiettore fendinebbia posteriore » si intende il faro che serve a rendere più visibile il veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia .

    1.2 . Asse di riferimento

    Per « asse di riferimento » si intende l ' asse catatteristico del segnale luminoso , determinato dal costrutore del proiettore per servire da direzione di riferimento ( H = 0° , V = 0° ) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo .

    1.3 . Centro di riferimento

    Per « centro di riferimento » si intende l ' intersezione dell ' asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata da costruttore del proiettore .

    1.4 . Superficie apparente

    Per « superficie apparente » , in una direzione d ' osservazione determinata , si intende la proiezione ortogonale della superficie d ' uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione .

    1.5 . Tipo di proiettore fendinebbia posteriore

    Per « tipo di proiettore fendinebbia posteriore » , si intendono proiettori fendinebbia posteriori che non presentino tra loro differenze essenziali ; tali differenze riguardano in particolare :

    1.5.1 . i marchi di fabbrica o commerciali .

    1.5.2 . le caratteristiche del sistema ottico ,

    1.5.3 . gli elementi aggiuntivi tali da modificare i risultati ottici per riflessione , rifrazione o assorbimento ,

    1.5.4 . il tipo di lampada .

    2 . DISPOSIZIONI GENERALI

    2.1 . Ciascuno dei campioni di cui al punto 1.2.3 dell ' allegato II deve soddisfare alle disposizioni indicate di seguito .

    2.2 . I proiettori fendinebbia posteriori debbono essere progettati e costruiti in modo che , nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni , il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva .

    3 . INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

    3.1 . L ' intensità della luce emessa da ognuno dei due campioni di cui al punto 1.2.3 dell ' allegato II che abbia soddisfatto le prescrizioni del punto 5 deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e misurati rispetto all ' asse di riferimento nelle direzioni sottoindicate ( espresse in gradi rispetto all ' asse di riferimento ) .

    3.2 . L ' intensità lungo gli assi H e V , fra 10° a sinistra e 10° e destra nonchù fra 5° verso l ' alto e 5° verso il basso , non deve essere inferiore a 150 ce . Tra gli assi , l ' intensità non deve essere inferiore a 75 cd .

    3.3 . L ' intensità della luce emessa in tutte le direzioni di osservazione non deve superare 300cd .

    3.4 . La superficie apparente nella direzione dell ' asse di riferimento non deve superare 140 cm2 .

    3.5 . L ' allegato II dà i particolari sui metodi di misura da usare in caso di dubbio .

    4 . MODALITÀ DI PROVA

    Tutte le misure debbono essere effettuate con la lampada campione incolore del tipo previsto per il proiettore fendinebbia posteriore e regolata in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questo tipo di lampada .

    5 . PROVA DI RESISTENZA AL CALORE

    5.1 . Il proiettore deve essere sottoposte a una prova di un ' ora di funzionamento continuo , dopo un periodo di riscaldamento di 20 minuti . La temperatura ambiente deve essere compresa fra 23 ± 5° C . La lampada della categoria prescritta e deve essere alimentata con corrente o un voltaggio tale da dare la potenza media specificara per i corrispondenti livelli della tensione di prova .

    5.2 . Se solo la potenza massima è specificata , la prova deve essere condotta regolando la tensione in modo da ottenere una potenza uguale al 90 % della potenza specificata . La potenza media o massima specificata deve , in ogni caso , essere scelta nella gamma di tensioni di 6 , 12 o 24 V , a cui si raggiunge il valore massimo .

    5.3 . Dopo il proiettore si è stabilizzato alla temperatura ambiente , non deve essere percepita nessuna distorsione , deformazione , incrinatura o modifica cromatica .

    6 . COLORE DELLA LUCE EMESSA

    Il dispositivo deve emettere una luce di colore rosso . Il colore della luce emessa , misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2 854 K , corrispondente all ' illuminante A della commissione internazionale dell ' illuminazione ( CIE ) , deve rientrare nei limiti delle seguenti coordinate tricromatriche :

    limite verso il giallo : y * 0,335 ,

    limite verso il porpora : z * 0,008 .

    7 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    Ogni proiettore fendinebbia posteriore recante il marchio d omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 3 e 6 . Tuttavia , per un qualsiasi proiettore fendinebbia posteriore prelevato da una fabbricazione di serie , i requisiti relativi ai minimi di intensità della luce emessa ( misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 4 ) possono limitarsi , in ogni direzione , all ' 80 % dei valori minimi prescritti al precedente punto 3 .

    ALLEGATO I

    MODELLO DI SCHEDA D ' OMOLOGAZIONE CEE

    ( Formato massima : A 4 [ 210 × 297 mm ] )

    Indicazione dell ' amministrazione

    Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE di un tipo di proiettore fendinebbia posteriore

    N . di omologazione CEE

    1 . Tipo di proiettore fendinebbia posteriore

    2 . Tipo o tipi di lampada previsti

    3 . Marchio di fabbrica o commerciale del proiettore

    4 . Nome e indirizzo del costruttore

    5 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario

    6 . Presentato all ' omologazione CEE in data

    7 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE

    8 . Data del verbale rilasciato da questo servizio

    9 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio

    10 . Data dell ' omologazione CEE del rifiuto/della revoca dell ' omologazione CEE ( 1 )

    11 . Omologazione CEE , unica rilasciata , in base al punto 3.3 dell ' allegato II , ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci , in particolare :

    12 . Data dell ' omologazione CEE unica/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione CEE unica ( 1 )

    13 . Luogo

    14 . Data

    15 . Firma

    16 . Il disegno n . ... qui allegato , indica le posizioni geometriche di montaggio del proiettore fendinebbia posteriore sul veicolo , nonchù l ' asse di riferimento ed il centro di riferimento del proiettore stesso

    17 . Eventuali osservazioni

    ( 1 ) Candellare le menzioni inutili .

    ALLEGATO II

    CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

    1 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    1.1 . La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario .

    1.2 . Per ogni tipo di proiettore fendinebbia posteriore la domanda deve essere corredata :

    1.2.1 . da una descrizione tecnica , che precisi in particolare il tipo o tipi di lampada previsti che devono essere conformi dalla prescrizioni della Commissione internazionale dell ' illuminazione ( CIE ) ;

    1.2.2 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo di proiettore fendinebbia posteriore , nei quali siano precisate le prescrizioni geometriche del montaggio sul veicolo , nonchù l ' asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento ( angolo orizzontale H = 0° , angolo verticale V = 0° ) e il punto che deve preso come centro di riferimento per le prove stesse ;

    1.2.3 . da due campioni ; nel caso in cui il proiettore fendinebbia posteriore non possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo , i due campioni presentati possono essere identici soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo ;

    1.2.4 . da un campione supplementare che verrà conservato dal laboratorio per qualsiasi altra verifica che si rende necessaria in seguito .

    2 . ISCRIZIONI

    2.1 . I campioni di un tipo di proiettore fendinebbia presentati all ' omologazione CEE debbono :

    2.1.1 . recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; questo marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile ;

    2.1.2 . recare l ' indicazione , chiaramente leggibile ed indelebile , del tipo o dei tipi di lampada previsti ;

    2.1.3 . presentare una spazio sufficiente per il marchio di omologazione CEE compresi i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4 ; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2 .

    3 . OMOLOGAZIONE CEE

    3.1 . Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1.2.3 . sono conformi alle disposizioni degli allegati 0 , II e III , l ' omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d ' omologazione .

    3.2 . Questo numero non viene più attribuito a nessun altro tipo di proiettore fendinebbia posteriore .

    3.3 . Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia posteriore ed altre luci , si può attribuire un marchio di omologazione CEE , unico , a condizione che il proiettore fendinebbia posteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione per il quale è stata richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ed essa applicabile .

    4 . MARCATURA

    4.1 . Ogni proiettore fendinebbia posteriore conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d ' omologazione CEE .

    4.2 . Tale marchio è costituito :

    da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal numero o del gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione :

    1 per la R.f . di Germania ,

    2 per la Francia ,

    3 per l ' Italia ,

    4 per i Paesi Bassi ,

    6 per il Belgio ,

    11 per il Regno Unito ,

    13 per il Lussemburgo ,

    18 per la Danimarca ,

    IRL per l ' Irlanda ,

    e da un numero d ' omologazione CEE , corrispondente al numero della scheda d ' omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore fendinebbia posteriore .

    4.3 . Il marchio d ' omologazione CEE è completato dal simbolo aggiuntivo « F » .

    4.4 . Il numero d ' omologazione CEE deve essere apposto in prossimita dal rettangolo circosritto alla lettera « e » , in una posizione qualsiasi rispetto ad esso .

    4.5 . Il marchio d ' omologazione CEE e il simbolo aggiuntivo debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo che siano indelebili anche quando i proiettori fendinebbia posteriori sono montati sul veicolo .

    4.6 . Nell ' appendice 1 viene fornito un esempio di marchio d ' omologazione CEE completo di simbolo aggiuntivo .

    4.7 . Qualora venga attribuito un numero di omologazione CEE unico , come previsto da punto 3.3 , per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia posteriore ed altre luci , può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE , costituito da quanto segue :

    - un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione ,

    - un numero d ' omologazione CEE ,

    - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE .

    4.8 . le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , dalle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata .

    4.9 . Nell ' appendice 2 vengono forniti alcuni esempi di marchi di omologazione CEE per un dispositivo comportante più luci .

    Appendice 1

    Esempio di marchio di omologazione CEE : vedi G.U .

    Appendice 2

    Esempi di marchi d ' omologazione CEE : vedi G.U .

    Esempi di marcatura di un dispositivo che comporta più luci ( mutuamente incorporate e che ha ottenuto l ' omologazione CEE )

    1 . Marcatura separata

    Marchio * Marchio * Marchio * Marchio * Marchio *

    Tipo * Tipo * Tipo * Tipo * Tipo *

    2 * S * R * I * F *

    e6 * e6 * e6 * e6 * e6 *

    270 * 270 * 270 * 270 * 270 *

    Indicatore luminoso di direzione * Luce di arresto * Luci di posizione * Catadiottro * Proiettore fendinebbia posteriore *

    Marchio * * * * *

    Tipo * * * * *

    2-S-R-I-F * * * * *

    e6 * * * * *

    270 * * * * *

    ALLEGATO III

    MISURE FOTOMETRICHE

    1 . Durante le misure fotometriche , un ' adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti .

    2 . Le misure debbono essere seguite in modo tale che :

    2.1 . la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell ' inverso del quadrato della distanza ;

    2.2 . l ' apparecchiatrua di misura sia tale che l ' apertura angolare del ricevitore , visto dal di riferimento della luce , sia compresa tra 10' e 1° ;

    2.3 . l ' intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non di discosti di più di 15' dalla direzione di osservazione medesima .

    3 . La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all ' asse di riferimento ( sul veicolo essa dovrà essere orizzontale , parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso di visibilità richiesto ) . Essa passa per il centro di riferimento .

    Designo : vedi G.U .

    3.1 . Le intensità al di fuori degli assi misurate all ' interno del rombo definito dalle direzioni estreme di misura ( vedi diagramma ) .

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