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Document 31977L0512

    Diciannovesima direttiva 77/512/CEE della Commissione, del 26 luglio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    GU L 207 del 13.8.1977, p. 53–54 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/512/oj

    31977L0512

    Diciannovesima direttiva 77/512/CEE della Commissione, del 26 luglio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 207 del 13/08/1977 pag. 0053 - 0054
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0062


    ++++

    DICIANNOVESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 26 luglio 1977

    che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali

    ( 77/512/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla diciottesima direttiva 77/471/CEE della Commissione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    considerando che , a norma della direttiva succitata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ;

    considerando che alcuni emulsionanti del gruppo degli esteri del polietileneglicolo , nonchù l ' emulsionante etere alchipoliglicerio , iscritti finora nell ' allegato II , sono stati abbondantemente esperimentati in diversi Stati membri ; che è pertanto opportuno autorizzarli , sotto certe condizioni , su scala comunitaria ;

    considerando che l ' impiego dell ' antibiotico monensinsodio per i bovini all ' ingrasso è stato esperimentato con successo in alcuni Stati membri ; che è pertanto opportuno autorizzarlo , sotto certe condizioni , almeno su scala nazionale nell ' attesa che esso sia ammesso su scala comunitaria ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come indicato negli articoli seguenti .

    Articolo 2

    Nell ' allegato I , la parte E « agenti emulsionanti , stabilizzanti , condensanti , e gelificanti » è da completarsi con le posizioni seguenti :

    N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animali * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni *

    E 487 * Estere polietileneglicoli di acidi grassi dell ' olio di soia * Vitelli * * * 6 000 * Soltanto succedanei del latte *

    E 488 * Estere glicericipolietileneglicoli del sego * Vitelli * * * 5 000 * *

    E 489 * Estere alchilpoliglicerico ( P.M . 650-750 ) * Vitelli * * * 5 000 * *

    Articolo 3

    Nell ' allegato II , la parte A « Antibiotici » è aggiunta la posizione seguente :

    N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animali * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Validità dell ' autorizzazione *

    23 * Monensin sodio * * Bovini all ' ingrasso * * 10 * 40 * Dose massima nella razione giornaliera : * 31 dicembre 1979 *

    * * * * * * * - bovini dall ' inizio della ruminazione fino a 250 kg : 125 mg ; * *

    * * * * * * * - bovini oltre 250 kg e fino a 450 kg : 250 mg ; * *

    * * * * * * * - bovini oltre 450 kg : 360 mg . * *

    * * * * * * * Oltre alle disposizioni di contrassegno previste dall ' articolo 10 , indicare : * *

    * * * * * * * « Da non mettere alla portata degli equidi » . * *

    Articolo 4

    Gli Stati membri provvedono all ' entrata in vigore , il 31 dicembre 1977 , delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 26 luglio 1977 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 180 del 20 . 7 . 1977 , pag . 27 .

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