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Document 31977L0512
Nineteenth Commission Directive 77/512/EEC of 26 July 1977 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Diciannovesima direttiva 77/512/CEE della Commissione, del 26 luglio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Diciannovesima direttiva 77/512/CEE della Commissione, del 26 luglio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
GU L 207 del 13.8.1977, p. 53–54
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429
Diciannovesima direttiva 77/512/CEE della Commissione, del 26 luglio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 207 del 13/08/1977 pag. 0053 - 0054
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0062
++++ DICIANNOVESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1977 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 77/512/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla diciottesima direttiva 77/471/CEE della Commissione ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , considerando che , a norma della direttiva succitata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ; considerando che alcuni emulsionanti del gruppo degli esteri del polietileneglicolo , nonchù l ' emulsionante etere alchipoliglicerio , iscritti finora nell ' allegato II , sono stati abbondantemente esperimentati in diversi Stati membri ; che è pertanto opportuno autorizzarli , sotto certe condizioni , su scala comunitaria ; considerando che l ' impiego dell ' antibiotico monensinsodio per i bovini all ' ingrasso è stato esperimentato con successo in alcuni Stati membri ; che è pertanto opportuno autorizzarlo , sotto certe condizioni , almeno su scala nazionale nell ' attesa che esso sia ammesso su scala comunitaria ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come indicato negli articoli seguenti . Articolo 2 Nell ' allegato I , la parte E « agenti emulsionanti , stabilizzanti , condensanti , e gelificanti » è da completarsi con le posizioni seguenti : N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animali * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * E 487 * Estere polietileneglicoli di acidi grassi dell ' olio di soia * Vitelli * * * 6 000 * Soltanto succedanei del latte * E 488 * Estere glicericipolietileneglicoli del sego * Vitelli * * * 5 000 * * E 489 * Estere alchilpoliglicerico ( P.M . 650-750 ) * Vitelli * * * 5 000 * * Articolo 3 Nell ' allegato II , la parte A « Antibiotici » è aggiunta la posizione seguente : N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animali * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Validità dell ' autorizzazione * 23 * Monensin sodio * * Bovini all ' ingrasso * * 10 * 40 * Dose massima nella razione giornaliera : * 31 dicembre 1979 * * * * * * * * - bovini dall ' inizio della ruminazione fino a 250 kg : 125 mg ; * * * * * * * * * - bovini oltre 250 kg e fino a 450 kg : 250 mg ; * * * * * * * * * - bovini oltre 450 kg : 360 mg . * * * * * * * * * Oltre alle disposizioni di contrassegno previste dall ' articolo 10 , indicare : * * * * * * * * * « Da non mettere alla portata degli equidi » . * * Articolo 4 Gli Stati membri provvedono all ' entrata in vigore , il 31 dicembre 1977 , delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 26 luglio 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 180 del 20 . 7 . 1977 , pag . 27 .