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Document 31977L0311
Council Directive 77/311/EEC of 29 March 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors
Direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote
Direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote
GU L 105 del 28.4.1977, p. 1–9
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009L0076
Direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 28/04/1977 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0016
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0026
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0026
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all ' orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 77/311/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che per permettere l ' applicazione della procedura di omologazione CEE , oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) , sono necessarie prescrizioni che garantiscano la sicurezza del lavoro e soprattutto la protezione dell ' udito dei lavoratori del settore agricolo che guidano tali trattori ; considerando che queste prescrizioni sono tanto più necessarie in quanto la legislazione di solo due Stati membri prevede disposizioni precise per il livello sonoro all ' orecchio dei conducenti dei suddetti trattori ; considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali summenzionate sono tali da ostacolare gli scambi all ' interno della Comunità e quindi lo stabilimento e il funzionamento del mercato comune , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Ai sensi della presente direttiva , per trattore ( agricolo o forestale ) s ' intende ogni veicolo a motore , a ruote o a cingoli , avente almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella sua potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati attrezzi , macchine o rimorchi destinati all ' impiego nelle attività agricole o forestali . Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico e di accompagnatori . 2 . la presente direttiva si applica soltanto ai trattori di cui al paragrafo 1 , montati su pneumatici , aventi due assi , e con una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 25 km/h . Articolo 2 1 . Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE , nù l ' omologazione nazionale , la vendita l ' immatricolazione o la messa in circolazione di un trattore per motivi riguardanti il livello sonoro all ' orecchio del conducente , se esso non supera i seguenti limiti : 90 dB ( A ) misurati nelle condizioni previste dall ' allegato I o 86 dB ( A ) misurati nelle condizioni previste dall ' allegato II . Durante un periodo transitorio che termina a una data che sarà fissata entro il 1° ottobre 1981 conformemente alla procedura di cui all ' articolo 13 della direttiva 74/150/CEE , i suddetti limiti vengono aumentati di 6 dB ( A ) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1 dell ' allegato I e al punto 3.2.2.1 dell ' allegato II . 2 . Durante un periodo transitorio che scade ad una data che sarà fissata anteriormente al 1° ottobre 1981 , conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 13 dell direttiva 74/150/CEE , gli Stati membri possono , per i trattori senza cabina , ammettere l ' omologazione nazionale , la vendita , l ' immatricolazione o la messa in circolazione , se il livello sonoro no supera i seguenti limiti : 96 dB ( A ) misurati nelle condizioni previste dall ' allegato I o 92 dB ( A ) misurati nelle condizioni previste dall ' allegato II . Articolo 3 Ai sensi della presente direttiva , per cabina si intende qualsiasi struttura realizzata con elementi rigidi , trasparenti e non , che racchiuda il conducente e lo isoli dall ' ambiente esterno e che possa restare permanentemente chiusa durante il servizio . Articolo 4 Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinchù , sia nella presentazione alla vendita che nella pubblicità , non venga utilizzato alcun elemento per attribuire ai trattori caratteristiche che non posseggono per quanto riguarda il livello sonoro all ' orecchio del conducente . Articolo 5 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati vengono adottate conformemente alla procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 74/150/CEE . Articolo 6 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entra diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinano dalla presente direttiva . Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 29 marzo 1977 . Per il Consiglio Il Presidente G . KAUFMAN ( 1 ) GU n . C 127 del 18 . 10 . 1974 , pag . 34 . ( 2 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 30 . ( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 . ALLEGATO I STRUMENTO , CONDIZIONI E METODI DI MISURA 1 . UNITÀ E STRUMENTO DI MISURA 1.1 . Unità di misura Si misura il valore A del livello sonoro LA in dB , abbreviato dB ( A ) . 1.2 . Strumento di misura Il livello sonoro all ' orecchio del conducente viene misurato con un fonometro conforme al tipo descritto nella pubblicazione n . 179 , prima edizione 1965 , della Commissione elettrotecnica internazionale . In caso di indicazione variabile si devono prendere i valori media fra i valori massimi . 2 . CONDIZIONI DI MISURA Le misure vengono effettuate nelle seguente condizioni : 2.1 . il trattore deve essere vuoto , cioè senza accessori facoltativi , ma con il fluido di raffreddamento , i lubrificanti , il carburante , gli attrezzi e il conducente . Quest ' ultimo non deve indossare abiti troppo pesanti , nù sciarpa o cappello . Nel trattore non deve trovarsi alcun oggetto che possa disturbare l ' acustica ; 2.2 . i pneumatici devono essere gonfiati alla pressione dal fabbricante del trattore , il motore , la trasmissione e gli assi motori devono essere alla normale temperatura di funzionamento e il parzializzatore del radiatore , qualora esista , deve rimanere aperto ; 2.3 . gli accessori azionati dal motore o indipendenti , come i tergicristalli , il riscaldamento , la presa di forza , ecc . , devono essere desinseriti durante la misura se possono influenzare il livello sonoro . I dispositivi che normalmente funzionano insieme al motore , come il ventilatore di raffreddamento del motore , devono essere in funzione durante la misura ; 2.4 . il percorso di misura deve essere situato in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa ; questo percorso può essere cosituito , per esempio , da uno spazio aperto di 50 metri di raggio , la cui parte centrale , per almeno 20 metri di raggio , deve esser praticamente orizzontale , oppure può essere costituito da un percorso orizzontale con una pista , il più possibile piana e priva di solchi . La pista deve essere possibilmente pulita ed asciutta ( per esempio senza ghiaia , foglie , neve , ecc . ) . Pendii e dislivelli sono ammessi soltanto se le variazioni del livello sonoro da essi causate sono comprese nelle tolleranze degli strumenti di misura ; 2.5 . il rivestimento della pista deve essere tale che i pneumatici non producano un rumore eccessivo ; 2.6 . il tempo deve essere sereno e il vento debole . Il livello sonoro circostanze dovuto al vento o ad altre fonti sonore all ' orecchio del conducente deve essere inferiore di almeno 10 dB ( A ) al livello sonoro del trattore ; 2.7 . se s ' impiega un veicolo per la registrazione delle misure questo dev ' essere rimorchiato o condotto ad una distanza tale dal trattore da evitare qualsiasi interferenza . Durante il procedimento di misurazione nessun oggetto che possa disturbare la misurazione e nessuna superficie riflettente devono trovarsi entra la distanza di 20 metri su ciascun lato della traiettoria ed entro la distanza di 20 metri davanti e dietro il veicolo . Questa condizione può essere considerata come rispettata se le variazioni del livello sonoro così causate restano entro le tolleranze ; in caso contrario la misurazione deve essere sospesa durante il tempo della perturbazione ; 2.8 . tutte le misurazioni di una stessa serie devono eseguite sullo stesso percorso . 3 . METODO DI MISURA 3.1 . Il microfono è collocato lateralmente a 250 mm dal piano mediano del sedile , e precisamente sul lato in cui si si rileva il massimo livello sonoro . La membrana del microfono è rivolta verso la strada e il centro del microfono di trova 790 mm sopra il punto di riferimento del sedile descritto nell ' allegato III , e 150 mm davanti allo stesso . Deve essere evitata un ' eccessiva vibrazione del microfono . 3.2 . Per ottenere il livello sonoro massimo in dB ( A ) : 3.2.1 . sui veicoli che hanno una struttura ( di serie ) chiusa , tutte le aperture ( per esempio porte , finestre , ecc . ) devono essere chiuse durante una prima serie di misurazione ; 3.2.1.1 . durante una seconda serie di misurazioni , devono essere lasciate aperte - a condizione che quando sono aperte non costituiscano un pericolo per la circolazione stradale - ; il parabrezza ribaltrabile deve sistemato in posizione di protezione ; 3.2.2 . si misura il rumore utilizzando la reazione lenta del fonometro al carico corrispondente al rumore massimo con la marcia aventi che dà la velocità più vicina a 7,25 km/h . L ' acceleratore deve essere spinto a fondo . Si inizia con carico nullo , poi si aumenta il carico fino ad ottenere il livello massimo di rumore . Ad ogni variazione di carico , prima della misura , occorre lasciare il tempo necessario alla stabilizzazione del livello di rumore ; 3.2.3 . si misura il rumore utilizzando la reazione lenta del fonometro al carico corrispondente al rumore massimo con una marcia qualsiasi diversa da quella prevista al punto 3.2.2 , nella quale sia stato rigistrato un livello sonoro superiore di almeno 1 dB ( A ) a quello registrato per la velocità menzionata al punto 3.2.2 . L ' acceleratore deve essere spinto . Si inizia con carico nullo , poi si aumenta il carico fino ad ottenere il livello massimo di rumore . Ad ogni variazione di carico , prima della misura , occorre lasciare il tempo necessario alla stabilizzazione del livello di rumore ; 3.2.4 . si misura il rumore alla velocità di massima di costruzione del trattore senza carico . 3.3 . Nel verbale devono figurare le seguenti misure del livello sonoro : 3.3.1 . con la marcia che dà la velocità più vicina a 7,25 km/h ; 3.3.2 . con qualsiasi altra marcia , purchù le condizioni di cui al punto 3.2.36 siano soddisfatte ; 3.3.3 . alla marcia più alta di costruzione . 4 . VALUTAZIONE Le misurazioni effettuate in conformità dei punti 3.2.1 , 3.2.2 , 3.2.3 e 3.2.4 non devono dare valori superiori ai limiti fissati all ' articolo 2 . ALLEGATO II STRUMENTO , CONDIZIONI E METODI DI MISURA 1 . UNITÀ E STRUMENTO DI MISURA 1.1 . Unità di misura Si misura il valore A del livello sonoro LA in dB , abbreviato dB ( A ) . 1.2 . Strumento di misura Il livello sonoro all ' orecchio del conducente viene misurato con un fonometro conforme al tipo descritto nella pubblicazione n . 179 , prima edizione 1965 , della Commissione elettrotecnica internazionale . In caso di indicazione variabile si devono prendere i valori media fra i valori massimi . 2 . CONDIZIONI DI MISURA Le misure vengono effettuate nelle seguente condizioni : 2.1 . il trattore deve essere vuoto , cioè senza accessori facoltativi , ma con il fluido di raffreddamento , i lubrificanti , il carburante , gli attrezzi e il conducente . Quest ' ultimo non deve indossare abiti troppo pesanti , nù sciarpa o cappello . Nel trattore non deve trovarsi alcun oggetto che possa disturbare l ' acustica ; 2.2 . i pneumatici devono essere gonfiati alla pressione dal fabbricante del trattore , il motore , la trasmissione e gli assi motori devono essere alla normale temperatura di funzionamento e il parzializzatore del radiatore , qualora esista , deve rimanere aperto ; 2.3 . gli accessori azionati dal motore o indipendenti , come i tergicristalli , il riscaldamento , la presa di forza , ecc . , devono essere desinseriti durante la misura se possono influenzare il livello sonoro . I dispositivi che normalmente funzionano insieme al motore , come il ventilatore di raffreddamento del motore , devono essere in funzione durante la misura ; 2.4 . il percorso di misurazione deve essere situato in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa ; questo percorso può essere cosituito , per esempio , da uno spazio aperto di 50 metri di raggio , la cui parte centrale , per almeno 20 metri di raggio , deve esser praticamente orizzontale , oppure può essere costituito da un percorso orizzontale con una pista , il più possibile piana e priva di solchi . La pista deve essere possibilmente pulita ed asciutta ( per esempio senza ghiaia , foglie , neve , ecc . ) . Pendii e dislivelli sono ammessi soltanto se le variazioni del livello sonoro da essi causate sono comprese nelle tolleranze degli strumenti di misura ; 2.5 . il rivestimento della pista deve essere tale che i pneumatici non producano un rumore eccessivo ; 2.6 . il tempo deve essere sereno e il vento debole . Il livello sonoro circostanze dovuto al vento o ad altre fonti sonore all ' orecchio del conducente deve essere inferiore di almeno 10 dB ( A ) al livello sonoro del trattore ; 2.7 . se s ' impiega un veicolo per la registrazione delle misure questo dev ' essere rimorchiato o condotto ad una distanza tale dal trattore da evitare qualsiasi interferenza . Durante il procedimento di misurazione nessun oggetto che possa disturbare la misurazione e nessuna superficie riflettente devono trovarsi entra la distanza di 20 metri su ciascun lato della traiettoria ed entro la distanza di 20 metri davanti e dietro il veicolo . Questa condizione può essere considerata come rispettata se le variazioni del livello sonoro così causate restano entro le tolleranze ; in caso contrario la misurazione deve essere sospesa durante il tempo della perturbazione ; 2.8 . tutte le misurazioni di una stessa serie devono eseguite sullo stesso percorso . 3 . METODO DI MISURA 3.1 . Il microfono è collocato lateralmente a 250 mm dal piano mediano del sedile , e precisamente sul lato in cui si rileva il massimo livello sonoro . La membrana del microfono è rivolta verso la strada e il centro del microfono di trova 790 mm sopra il punto di riferimento del sedile descritto nell ' allegato III , e 150 mm davanti allo stesso . Deve essere evitata un ' eccessiva vibrazione del microfono . 3.2 . Per ottenere il livello sonoro massimo in dB ( A ) : 3.2.1 . il trattore deve percorrere almeno tre volte lo stesso percorso ad una velocità di prova uguale per almeno 10 secondi ; 3.2.2 . sui trattori equipaggiati di serie con una cabina chiusa , tutte le aperture ( per esempio porte , finestre , ecc . ) devono essere chiuse durante una prima serie di misurazioni ; 3.2.2.1 durante una seconda serie di misurazioni , devono essere lasciate aperte - a condizione che quando sono aperte non costituiscano un pericolo per la circolazione stradale - ; il parabrezza ribaltabile deve essere sistemato in posizione di protezione ; 3.2.3 . il rumore viene misurato al regime massimo di giri utilizzando la reazione lenta del fonometro , cioè alla velocità che nel caso del regime nominale del motore è la più vicina 7,25 km/h . Durante la misurazione il trattore deve circolare senza carico . 4 . VALUTAZIONE Le misurazioni effettuate in conformità dei punti 3.2.2 e 3.2.3 non devono dare valori superiori ai limiti fissati all ' articolo 2 . ALLEGATO III DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE 1 . DEFINIZIONE 1.1 . Il punto di riferimento ( S ) del sedile è il punto di intersezione situato nel piano mediano longitudinale del sedile tra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale e un piano orizzontale . Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola per la base del sedile , 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile . 2 . DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE 2.1 . Il punto di riferimento del sedile di ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 dell ' appendice del presente allegato , dispositivo che permette di simulare l ' occupazione del sedile da parte del conducente . 2.2 . Il sedile è collocato nel punto centrale dell ' arco di regolazione verticale ; tale regolazione è indipendente da quella orizzontale . Per determinare la posizione del microfono di cui al punto 3 degli allegati I e II , il sedile deve trovarsi nel punto centrale dell ' arco di regolazione orizzontale , o il più vicino possibile a questa posizione . 3 . CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO 3.1 . Il dispositivo del punto 2.1 è composto da una tavola per la base del sedile e da due tavole per lo schienale . 3.2 . La parte inferiore dello schienale è articolata nella regione dell ' ischio ( A ) e dei lombi ( B ) e il punto B è regolabile nel senso dell ' altezza ( vedi figura 2 ) . 4 . SISTEMAZIONE DEL DISPOSITIVO Il dispositivo viene sistemato come segue : 4.1 . si posa sul sedile ; 4.2 . una forza di 550 N è applicata a 50 mm dalla giunzione ( A ) e le due tavole previste per lo schienale vengono appoggiate leggermente e tangenzialmente contro lo schienale ; 4.3 se non è possibile stabilire esattamente la tangente della parte inferiore dello schienale , si appoggia leggermente contro lo schienale la tavola inferiore prevista per lo schienale , in posizione verticale ; 4.4 . se la sospensione del sedile è munita di un sistema di regolazione secondo il peso del conducente , detta regolazione è effettuata in modo tale che il sedile sia situato a distanza uguale dalle due posizioni estreme . APPENDICE : vedi G.U .