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Document 31977L0093

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

OJ L 26, 31.1.1977, p. 20–54 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 3 - 37
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 121 - 155
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 121 - 155
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 008 P. 6 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 008 P. 6 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000; abrogato e sostituito da 300L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/93/oj

31977L0093

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0020 - 0054
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0121
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0006


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

( 77/93/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economico europea ;

considerando che il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi ;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi , non soltanto per evitare una diminuzione della resa , ma anche per accrescere la produttività dell ' agricoltura ;

considerando che la lotta contro gli organismi nocivi condotta all ' interno degli Stati membri ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione ;

considerando che la necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali , tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951 , conclusa in seno all ' Organizzazione delle Nazioni Unite per l ' alimentazione e l ' agricoltura ( Food and Agriculture Organization ) riveste un interesse mondiale ;

considerando che la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e la stretta cooperazione degli Stati in seno all ' Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante hanno già consentito , in una certa misura , un ravvicinamento delle legislazioni fitosanitarie ;

considerando che , indipendentemente da detta cooperazione internazionale , è necessario armonizzare in modo più perfetto le misure di protezione contro l ' introduzione di organismi nocivi negli Stati membri della Comunità ;

considerando che è necessario istituire una protezione comune contro l ' introduzione di organismi nocivi provenienti da paesi terzi e , parallelamente alla soppressione progressiva degli ostacoli e dei controlli negli scambi intracomunitari , riorganizzare il sistema di vigilanza fitosanitaria ;

considerando che , al riguardo , una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi , la cui introduzione negli Stati membri deve essere assolutamente vietata e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata ;

considerando che la presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell ' introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi e che è quindi necessari prevedere , in misura per quanto possibile limitata , divieti d ' importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l ' organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori ;

considerando che taluni altri organismi nocivi , per particolari circostanze , hanno importanza soltanto per alcuni Stati membri e che è sufficiente lasciare a tali Stati la possibilità di sottoporre detti organismi nocivi al regime fitosanitario comunitario ;

considerando che nel traffico intracomunitario viene attualmente effettuato un controllo fitosanitario dei vegetali , dei prodotti vegetali e di altre voci , non soltanto nel paese speditore , ma anche nel paese destinatario ; che occorre sopprimere progressivamente il secondo di questi controlli e che a tal fine è necessario rendere obbligatorio e rinforzare il controllo fitosanitario nel paese speditore allo scopo di escludere preventivamente ed in larga misura ogni pericolo d ' introduzione nei paesi destinatari di organismi nocivi ;

considerando che in caso di esito favorevole del controllo fitosanitario effettuato nello Stato membro speditore deve essere rilasciato , come regola generale , un certificato fitosanitario conforme al modello stabilità dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali ;

considerando che allo scopo di evitare nuovi superflui controlli deve essere previsto , a talune condizioni , il rilascio di certificati fitosanitari di rispedizione per le partite di prodotti in questione provenienti da altri Stati membri munite di un certificato fitosanitario ;

considerando che la soppressione dei controlli sistematici effettuati nello Stato membro destinatario può essere resa possibile qualora nello Stato membro speditore venga effettuato un controllo fitosanitario che garantisca che i prodotti sono esenti da organismi nocivi ;

considerando che detta soppressione può essere posta in atto soltanto progressivamente in quanto deve anzitutto instaurarsi tra gli Stati membri una certa fiducia circa il buon funzionamento del sistema di controllo negli Stati membri speditori ;

considerando che a questo riguardo sembra giustificato consentire che per un periodo di quattro anni a decorrere dalla notificazione della presente direttiva vengano ancora effettuati controlli sistematici nel paese destinatario , mentre tutte le altre disposizioni della presente direttiva dovranno già essere trasferite nelle legislazioni nazionali dopo due anni da tale notificazione ;

considerando che al termine di detto periodo di quattro anni i controlli fitosanitari effettuati nel paese destinatario , per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate , ad eccezione dei tuberi-seme , saranno consentiti solo per motivi particolari o in misura limitata , salvo taluni controlli formali ;

considerando che i suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata , mentre in tutti gli altri casi dovranno essere ammessi solo controlli occasionali ;

considerando che è invece necessario che gli Stati membri prescrivano , per quanto riguarda i prodotti provenienti da paesi terzi , almeno i controlli riguardanti i principali vettori degli organismi nocivi ;

considerando che è peraltro necessario prevedere , a certe condizioni , la possibilità per gli Stati membri di consentire deroghe ad alcune prescrizioni ;

considerando che dovrà essere altresì riservata agli Stati membri la facoltà di adottare - in caso di pericolo immediato d ' introduzione o di diffusione di organismi nocivi - disposizioni protettive non previste dalla presente direttiva ;

considerando che , segnatamente in questo caso , è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato fitosanitario permanente , istituito con decisione 76/894/CEE ( 3 ) ;

considerando che la presente direttiva non pregiudica , in linea di massima , le disposizioni comunitarie che stabiliscono misure fitosanitarie ; che ciò vale attualmente anche per le eventuali disposizioni fitosanitarie degli Stati membri relative alla protezione contro gli organismi nocivi che attaccano in generale i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati e per alcune altre misure fitosanitarie degli Stati membri concernenti sia i prodotti nazionali sia quelli importati ;

considerando che la situazione dei dipartimenti francesi d ' oltremare è diversa da quella esistente nelle altre partie della Comunità per quanto riguarda le condizioni prese nel loro insieme , concernenti il clima , le produzioni agricole e gli organismi nocivi , nonchù le correnti di scambio ; che non è quindi possibile applicare attualmente le disposizioni della presente direttiva a detti dipartimenti , prima di essere state adattate in maniera appropriata ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri , in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi , di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali .

2 . La presente direttiva non si applica ai dipartimenti francesi d ' oltremare .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva si intendono per :

a ) vegetali : le piante vive e le parti vive di piante , compresi i frutti freschi e le sementi ;

b ) prodotti vegetali : i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice , purchù non si tratti di vegetali ;

c ) piantagione : ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione ;

d ) organismi nocivi : i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali , che appartengono al regno animale o vegetale , o si presentano sotto forma di virus , di micoplasmi o di altri patogeni ;

e ) constatazione ufficiale : constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o , sotto la responsabilità di questi ultimi , da altre persone del servizio pubblico .

2 . La presente direttiva riguarda il legname , solo se esso ha conservato o parzialmente la superficie rotonda naturale , con o senza corteccia .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell ' allegato I , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio .

2 . Il paragrafo 1 non si applica nel periodo 16 ottobre - 30 aprile in caso di leggera contaminazione dei fiori recisi da parte degli organismi nocivi di cui all ' allegato I , parte A , lettera a ) , punti 1 e 4 .

Secondo la procedura di cui all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere autorizzati , su richiesta , ad abbreviare il periodo sopra indicato .

3 . Il paragrafo 1 non si applica in caso di leggera contaminazione dei frutti da parte dell ' organismo nocivo di cui all ' allegato I , parte A , lettera b ) , punto 3 . Tuttavia , il paragrafo 1 si applica nel periodo 1° maggio - 15 settembre qualora tale organismo nocivo sia giovane e mobile .

4 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell ' allegato II , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardino , indicati in tale parte di allegato .

5 . Gli Stati membri possono prescrivere che gli organismi nocivi elencati nell ' allegato II , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio nù allo stato isolato nù depositati su oggetti diversi da quelli che li riguardano , elencati nella suddetta parte di allegato .

6 . Gli Stati membri indicati nell ' allegato I , parte B , e nell ' allegato II , parte B , possono prescrivere che

a ) gli organismi nocivi elencati nell ' allegato I , parte B , che li riguardano ,

b ) i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell ' allegato II , parte B , che li riguardano , se contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano , indicati in tale parte di allegato ,

non possono essere introdotti nel loro territorio .

7 . Gli Stati membri possono prescrivere che l ' introduzione di organismi allo stato isolato , diversi da quelli specificati negli allegati I e II , che possano essere considerati nocivi , è vietata nel loro territorio o soggetta ad una speciale autorizzazione .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell ' allegato III , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano , menzionati in tale parte di allegato .

2 . Gli Stati membri possono :

a ) prescrivere che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell ' allegato III , parte B che li riguardano , non possono essere introdotti nel loro territorio ;

b ) esigere dagli altri Stati membri , dai quali i vegetali o prodotti vegetali elencati nell ' allegato III , parte A , eccettuati i punti 9 e 10 , vengono introdotti nel loro territorio , un certificato ufficiale che precisi il paese di origine di tali prodotti .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato IV , parte A , non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano , contemplati in detta parte di allegato .

2 . Gli Stati membri possono :

a ) prescrivere che i requisiti particolari contemplati nell ' allegato IV , parte A , punti 1 , 2 , 3 o 5 , si applicano anche ai paesi terzi non menzionati in tali punti quando questi paesi non pongono alcuna condizione equivalente per quanto riguarda il legname originario dei paesi terzi che vi sono menzionati a fronte ;

b ) prescrivere che i vegetali elencati nell ' allegato IV , parte B , che li riguardano , non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano , contemplati in detta parte di allegato ;

c ) esigere dagli altri Stati membri dai quali i prodotti vegetali specificati nell ' allegato IV , parte A , punti 1 , 2 , 3 o 5 sono introdotti nel loro territorio un certificato ufficiale che precisi il paese di origine di tali prodotti .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri prescrivono come minimo che , per essere introdotti in un altro Stato membro , i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato V , nonchù i loro imballaggi , siano minuziosamente ispezionati ufficialmente , totalmente o su campione rappresentativo e , se necessario , che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch ' essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare :

a ) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell ' allegato I , parte A ;

b ) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell ' allegato II , parte A , che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano , indicati in tale parte di allegato ;

c ) per quanto riguarda i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato IV , parte A , che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano , indicati in tale parte di allegato .

2 . Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafi 5 , 6 o 7 o all ' articolo 5 , paragrafo 2 , allorchù lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli .

3 . Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all ' allegato IV , parte A , destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro , siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano , indicati in tale parte di allegato .

Articolo 7

1 . Quando può ritenersi che , sulla base dell ' ispezione prescritta dall ' articolo 6 , le condizioni ivi specificate sono soddisfatte , viene rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riportato nell ' allegato VIII , parte A , redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità , preferibilmente in quello dello Stato membro destinatario . Per quanto riguarda le altre voci , i termini « vegetali o prodotti vegetali descritti » vengono sostituite nel certificato dai termini « voci descritte » .

2 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato V possono essere introdotti in un altro Stato membro soltanto se accompagnati dal certificato fitosanitario rilasciato in conformità del paragrafo 1 . Il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato membro speditore .

3 . Le misure da adottare da parte degli Stati membri ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 6 , paragrafo 3 vengono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 16 , prima della scadenza del periodo di cui all ' articolo 20 , paragrafo 1 , lettera b ) .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri , quando non si presenti uno dei casi previsti dal paragrafo 2 , prescrivono che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato V , che sono stati introdotti nel loro territorio in provenienza da uno Stato membro e sono destinati ad essere introdotti in un altro Stato membro , siano esentati da una nuova ispezione , conforme alle disposizioni dell ' articolo 6 , se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro , compilato secondo il modello dell ' allegato VIII , parte A .

2 . Quando i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da uno Stato membro hanno formato oggetto , in un secondo Stato membro , di frazionamento o di deposito o hanno subito una modificazione nell ' imballaggio , per poi essere introdotti in un terzo Stato membro , in secondo Stato membro è dispensato dall ' effettuare una nuovi ispezione conforme alle disposizioni dell ' articolo 6 se è stato constatato ufficialmente che nel suo territorio detti prodotti non hanno subito rischi che mettano in dubbio l ' osservanza delle condizioni di cui all ' articolo 6 . In tale caso viene rilasciato un certificato fitosanitario di rispedizione conforme al modello dell ' allegato VIII , parte B e redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità , preferibilmente in quello dello Stato membro destinatario . Questo certificato deve essere unito al certificato fitosanitario rilasciato dal primo Stato membro o ad una copia certificata conforme dello stesso . Tale certificato può essere denominato « certificato fitosanitario di riesportazione » .

Il certificato fitosanitario di rispedizione non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese rispeditore .

3 . I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti successivamente in più Stati membri . Se in tale occasione sono stati rilasciati vari certificati fitosanitari di rispedizione , i prodotti in parola devono essere accompagnati dai seguenti documenti :

a ) l ' ultimo certificato fitosanitario o sua copia certificata conforme ,

b ) l ' ultimo certificato fitosanitario di rispedizione ,

c ) i certificati fitosanitari di rispedizione anteriori al certificato di cui alla lettera b ) o loro copie certificate conformi .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell ' allegato IV , parte A , eccetto i punti 1 , 2 , 3 lettera b ) , 4 lettera b ) , 5 , 6 , 35 e 36 , originari di un altro Stato membro o di un paese terzo , devono essere introdotti in un altro Stato membro solo se accompagnati , oltre che dai certificati di cui agli articoli 7 e 8 , da un certificato fitosanitario conforme al modello dell ' allegato VIII , parte A , rilasciato nel paese di cui sono originari o da una copia certificata conforme dello stesso .

2 . Il paragrafo 1 si applica anche in caso di introduzione di vegetali o prodotti vegetali elencati nell ' allegato IV , parte B , negli Stati membri indicati in tale parte di allegato a fronte di tali prodotti .

Articolo 10

1 . Gli Stati membri prescrivono che i vegetali elencati nell ' allegato VI , introdotti nel loro territorio , devono essere disinfettati efficacement e, fin dal loro arrivo , contro la cocciniglia di San Josù . Non esigono tuttavia tale disinfezione quando sia garantito che non sussiste il pericolo di una diffusione della cocciniglia di San Josù .

2 . Seconda la procedura di cui all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere autorizzati , su richiesta ad esigere che i vegetali di cui al paragrafo 1 vengano disinfettati prima di entrare nel loro territorio .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri possono prescrivere che i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci , nonchù i loro imballaggi ed i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto , siano sottoposti , al momento dell ' introduzione nel loro territorio in provenienza da un altro Stato membro , a un controllo circa l ' osservanza dei divieti e delle restrizioni di cui agli articoli 3 , 4 e 5 . Gli Stati membri si adoperano affinchù tali vegetali , prodotti vegetali o altre voci , semprechù non ne sia vietata l ' introduzione ai sensi degli articoli 3 , 4 o 5 , siano assoggettati a divieti o restrizioni in relazione con misure fitosanitarie soltanto nei casi seguenti :

a ) i certificati prescritti dagli articoli 4 , 5 , 7 , 8 o 9 non vengono esibiti ;

b ) i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci non vengono introdotti attraverso i punti d ' entrata prescritti ;

c ) i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci non sono presentati regolarmente ad un controllo ufficiale ammesso in conformità del paragrafo 3 ;

d ) questi divieti o restrizioni sono stabiliti in base all ' articolo 18 .

2 . Essi non possono esigere nessuna dichiarazione supplementare sul certificato fitosanitario .

3 . Per quanto riguarda gli ortofrutticoli e le patate ad eccezione dei tuberi-seme , oltre ad un controllo ufficiale sull ' identità e sulle condizioni contemplate nel paragrafo 1 , gli Stati membri possono prevedere controlli ufficiali sistematici al fine di accertare il rispetto delle disposizioni adottate in base agli articoli 3 e 5 soltanto :

a ) se esiste un serio motivo che faccia ritenere che una delle suddette disposizioni non sia stata rispettata ;

b ) se i vegetali in parola sono originari di un paese terzo e se non è già stato effettuato un esame in un altro Stato membro secondo le disposizioni contemplate nell ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera a ) .

In tutti gli altri casi , i controlli ufficiali degli ortofrutticoli e delle patate , ad eccezione dei tuberi-seme , sono effettuati soltanto occasionalmente per sondaggio . I controlli si considerano occasionali quando sono effettuati su non più di un terzo delle partite introdotte in provenienza da un determinato Stato membro e sono distribuiti il più armoniosamente possibile nel tempo e sull ' insieme dei prodotti .

4 . Allorchù viene constatato che una parte di una partita di vegetali , prodotti vegetali o altre voci introdotti è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegato I e II , l ' introduzione dell ' altra parte non è vietata se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi a seguito di un frazionamento .

5 . Gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di rispedizione presentati al momento dell ' introduzione nel loro territorio di vegetali , prodotti vegetali o altre voci , siano muniti di un timbro di entrata del servizio competenti che indichi almeno il nome di tale servizio e la data di entrata .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri prescrivono , per l ' introduzione nel loro territorio di vegetali , prodotti vegetali o altre voci specificati nell ' allegato V ed in provenienza da paesi terzi , almeno :

a ) che questi vegetali , prodotti vegetali o altre voci , nonchù i loro imballaggi , siano minuziosamente ispezionati ufficialmente , totalmente o su campione rappresentativo , e , se necessario , che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch ' essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare :

- che non sono contaminati dagli organismi nocivi specificati nell ' allegato I , parte A ,

- per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell ' allegato II , parte A , che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano , indicati in tale parte di allegato ,

- per quanto riguarda i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell ' allegato IV , parte A , che essi sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano , indicati in tale parte di allegato ;

b ) che essi devono essere accompagnati dai certificati prescritti agli articoli 4 , 5 , 7 , 8 o 9 e che il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci lasciano il paese speditore .

2 . Il paragrafo 1 si applica nei casi previsti all ' articolo 6 , paragrafo 3 e all ' articolo 7 , paragrafo 3 .

3 . Il paragrafo 1 , lettera a ) , non si applica quando i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti in uno Stato membro dopo transito in un altro Stato membro dove già siano state effettuate le ispezioni di cui al paragrafo 1 , lettera a ) .

4 . Gli Stati membri possono prescrivere che le misure previste all ' articolo 8 si applichino ai suddetti prodotti in provenienza da paesi terzi .

Articolo 13

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , adotta le modifiche da apportare agli allegati .

Articolo 14

1 . Gli Stati membri , qualora non sussista un pericolo di diffusione di organismi nocivi , possono

a ) prevedere , in generale o in casi singoli , deroghe

i ) all ' articolo 4 , paragrafo 1 per quanto riguarda la riduzione del periodo menzionato nell ' allegato III , part A , punto 8 ,

ii ) all ' articolo 4 , paragrafo 1 , all ' articolo 10 ed all ' articolo 12 per il transito nel loro territorio nonchù per il traffico diretto tra due località del loro territorio , con transito nel territorio di un altro paese ,

iii ) all ' articolo 12 , se i vegetali , i prodotti vegetali o le altre voci sono direttamente spediti da un altro Stato membro nel loro territorio transitando nel territorio di un paese terzo ,

iv ) agli articoli 5 , 10 e 12 se trattasi

- di oggetti di trasloco ,

- di piccoli quantitativi di vegetali o di prodotti vegetali o di derrate alimentari o alimenti per animali , qualora siano destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali nù commerciali o se sono destinati al consumo durante il trasporto ,

- di vegetali provenienti da terreni situati nella zona di frontiera di un altro paese e la cui coltivazione avvenga in fabbricati di abitazione o in aziende agricole , vicini e situati nella zona di frontiera del loro territorio ,

- di vegetali destinati alla piantagione ed alla moltiplicazione in terreni situati nella loro zona di frontiera la cui coltivazione avvenga in fabbricati di abitazione o in aziende agricole , vicini e situati nella zona di frontiera di un altro paese ;

b ) prevedere , in casi singoli , deroghe

i ) all ' articolo 13 , paragrafo 1 ed all ' articolo 12 , per il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre , per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all ' allegato I , parte A , lettera a ) , punti 1 ez 4 , se si tratta di fiori recisi leggermente contaminati ,

ii ) all ' articolo 3 , paragrafo 1 ed all ' articolo 12 , per il periodo dal 1° novembre ad 31 marzo , per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all ' allegato I , parte A , lettera a ) , punto 2 , se si tratta di frutti leggermente contaminati ,

iii ) all ' articolo 3 , paragrafi 1 e 3 ed all ' articolo 12 in caso di contaminazione più che leggera dei frutti da parte della cocciniglia di San Josù ,

iv ) all ' articolo 3 , paragrafo 3 , seconda frase ed all ' articolo 12 ,

v ) all ' articolo 3 , paragrafo 4 e all ' articolo 12 , se la contaminazione di taluni vegetali o prodotti vegetali da parte di taluni organismi nocivi è leggera e se tali organismi nocivi già esistono all ' interno della Comunità ;

c ) prevedere in casi singoli , fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 , deroghe

i ) all ' articolo 3 , all ' articolo 4 , paragrafo 1 , per quanto riguarda i requisiti di cui all ' allegato III , parte A , punto 8 , e agli articoli 5 e 12 per prove o scopi scientifici , nonchù per lavori di selezione varietale ,

ii ) all ' articolo 5 , paragrafo 1 ed all ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo trattino , per quanto riguarda il requisito di cui all ' allegato IV , parte A , punti 1 e 5 ,

iii ) all ' articolo 5 , paragrafo 1 e all ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo trattino , per quanto riguarda il requisito di cui all ' allegato IV , parte A , punto 25 , per i tuberi-seme di patate , a condizione che sia richiesta una constatazione ufficiale che tali tuberi-seme sono originari di regioni in cui non è stato osservato alcun sintomo di contaminazione per quanto riguarda i virus elencati nell ' allegato I , parte A , lettera e ) , punto 2 , dopo l ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo .

2 . Per le deroghe di cui al paragrafo 1 , lettera c ) , gli Stati membri comunicano senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative adottate a questo riguardo . Secondo la procedura di cui all ' articolo 16 ed entro sei mesi dall ' adozione di dette disposizioni , può essere deciso se esse debbano essere soppresse o modificate .

3 . Conformemente alla procedura prevista all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere autorizzati , su richiesta , a prevedere deroghe all ' articolo 4 , paragrafo 1 , semprechù tali deroghe non siano già possibili ai sensi del paragrafo 1 .

4 . Per le deroghe di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) e al paragrafo 3 , per ogni singolo caso , è richiesta una constatazione ufficiale che le condizioni per la concessione della deroga sono soddisfatte .

5 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe accordate conformemente al paragrafo 1 , lettera c ) o al paragrafo 3 . La Commissione informa annualmente gli altri Stati membri su tali comunicazioni .

Secondo la procedura prevista all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere dispensati da tali comunicazioni .

6 . Gli Stati membri possono prevedere deroghe agli articoli 5 , 6 , 7 , 8 e 9 per l ' introduzione di vegetali , prodotti vegetali o altre voci in un altro Stato membro , se quest ' ultimo rinuncia all ' applicazione dei succitati articoli da parte dello Stato membro speditore .

Articolo 15

1 . Quando uno Stato membro ritiene che esista un imminente pericolo di introduzione o di diffusione nel suo territorio di organismi nocivi , anche non specificati negli allegati , può adottare provvisoriamente le necessarie misure complementari destinate a proteggerlo dal suddetto pericolo . Esso comunica senza indugio agli altri Stati membri ed alla Commissione le misure adottate , esponendone i motivi .

2 . Secondo la procedura prevista all ' articolo 17 si decide se le misure adottate dallo Stato membro debbano essere soppresse o modificate . Finchù non sia stata adottata una decisione da parte del Consiglio o della Commissione , secondo la suddetta procedura , lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate .

Articolo 16

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato fitosanitario permanente , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

Articolo 17

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato fitosanitario permanente , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l 'immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

Articolo 18

1 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti , per i vegetali e i prodotti vegetali , requisiti di carattere fitosanitario , semprechù essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo .

2 . Secondo la procedura prevista all ' articolo 16 , gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare , all ' atto dell ' introduzione nel loro territorio di vegetali o prodotti vegetali , disposizioni fitosanitarie particolari , purchù tali misure siano previste anche per la produzione locale .

3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare , all ' atto dell ' introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali , in particolare di quelli specificati all ' allegato VII , nonchù dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto , disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati .

Articolo 19

La direttiva 69/466/CEE del Consiglio , dell ' 8 dicembre 1969 , relativo allo lotta contro la cocciniglia di San Josù ( 4 ) , è modificata come indicato in appresso :

a ) All ' articolo 7 viene aggiunto il seguente paragrafo 2 e il testo attuale di detto articolo diventa il paragrafo 1 :

« 2 . Il paragrafo 1 non è applicabile alle partite di frutti freschi leggermente contaminati » .

b ) All ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , i termini « articolo 7 » sono sostituiti dai termini « articolo 7 , paragrafo 1 » .

Articolo 20

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi :

a ) alle limitazioni previste all ' articolo 11 , paragrafo 3 , entro un termine di quattro anni ,

b ) alle altre disposizioni della presente direttiva , entro un termine di due anni a decorrere dalla notificazione della direttiva stessa .

2 . Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . P . L . M . M . van der STEE

( 1 ) GU n . 187 del 9 . 11 . 1965 , pag . 2900/65 .

( 2 ) Parere reso il 13 . 10 . 1965 ( non pubblicato nella GU ) .

( 3 ) GU n . L 340 del 9 . 12 . 1976 , pag . 25 .

( 4 ) GU n . L 323 del 24 . 12 . 1969 , pag . 5 .

ALLEGATO I

A . ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L ' INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

a ) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo :

1 . Cacoecimorpha pronubana ( Hb . )

2 . Ceratitis capitata ( Wied . )

3 . Conotrachelus nenuphar ( Herbst )

4 . Epichoristodes acerbella ( Walk . ) Diak .

5 . Hylurgopinus rufipes Eichh .

6 . Hyphantira cunea ( Drury )

7 . Laspeyresia molesta ( Busck )

8 . Popillia japonica Newman

9 . Rhagoletis cingulata ( Loew )

10 . Rhagoletis fausta ( Osten Sacken )

11 . Rhagoletis pomonella ( Walsh )

12 . Scaphoideus luteolus Van Duz .

13 . Scolytus multistriatus ( Marsh . )

14 . Scolytus scolytus ( F . )

15 . Spodoptera littoralis ( Boisd . )

16 . Spodoptera litura ( F . )

b ) Organismi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo , qualora non sia dimostrata la loro morte :

1 . Heterodera pallida Stone

2 . Heterodera rostochiensis Woll .

3 . Quadraspidiotus perniciosus ( Comst . )

c ) Batteri :

1 . Aplanobacter populi Ridù

2 . Corynebacterium sepedonicum ( Spieck . et Kotth . ) Skapt . et Burkh .

3 . Erwinia amylovora ( Burr . ) Winsl . et al .

d ) Crittogame :

1 . Angiosorus solani Thirum . et O ' Brien [ syn . Thecaphora solani Barrus ]

2 . Ceratocystis fagacearum ( Bretz ) Hunt

3 . Ceratocystis ulmi ( Buism . ) C . Moreau

4 . Chrysomyxa arctostaphyli Diet .

5 . Cronartium comptoniae Arthur

6 . Cronartium fusiforme Hedgc . et Hunt ex Cumm .

7 . Cronartium quercuum ( Berk . ) Miyabe ex Shirai

8 . Endocronartium harknessii ( J . P . Moore ) Y Hiratsuka [ syn . Peridermium harknessi ( J . P . Moore ) ]

9 . Endothia parasitica ( Murrill ) P . J . et H . W . Anderson

10 . Guignardia laricina ( Saw . ) Yamamoto et Ito

11 . Hypoxylon pruinatum ( Klotzsche ) Cke .

12 . Melampsora farlowli ( Arthur ) Davis

13 . Melampsora medusae Thuem [ syn . M . albertensis Arthur ]

14 . Mycosphaerella populorum Thomp . ( Septoria musiva Peck )

15 . Ophiostoma ( Ceratocystis ) roboris C . Georgescu et I . Teodoru

16 . Poria weirii Murr .

17 . Synchytrium endobioticum ( Schilb . ) Perc .

e ) Virus e micoplasmi :

Virus e micoplasmi :

1 . Virus nocivi e micoplasmi di Cydonia Mill . , Fragaria ( Tourn . ) L . , Ligustrum L . , Malus Mill . , Populus L . , Pyrus L . , Prunus L . , Pyrus L . , Ribes L . , Rosa L . , Rubus L . , Syringa L .

2 . Virus e micoplasmi della patata ( Solanum tuberosum L . ) :

a ) potato spindle tuber virus

b ) potato yellow dwarf virus

c ) potato yellow vein virus

d ) altri virus nocivi e micoplasmi purchù inesistenti nella Comunità

3 . Rose wilt

4 . Tomato bunchy top virus

5 . Tomato ring spot virus

6 . Virus nocivi e micoplasmi della vite ( Vitis L . partim )

7 . Necrosi del floema dell ' Olmo ( Ulmus L . )

f ) Fanerogame :

- Arceuthobium spp . ( specie non europee )

B . ORGANISMI NOCIVI DI CUI PUO ESSERE VIETATA L ' INTRUZIONE IN ALCUNI STATI MEMBRI

a ) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo :

Specie * Stato membro *

1 . Aleurocanthus woglumi Ashby * Italia *

2 . Anastrepha fraterculus ( Wied . ) * Italia *

3 . Anastrepha ludens ( Loew ) * Italia *PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 377L0093.1

4 . Busseola fusca ( Hamps . ) * Italia *

5 . Dacus dorsalis Hendel * Italia *

6 . Dialeurodes citri ( Ashm . ) * Italia *

7 . Diaphorina citri ( Kuway ) * Francia , Italia *

8 . Gonipterus scutellatus Gyll . * Italia *

9 . Irodomyrmex humilis Mayr * Francia , Italia *

10 . Leptinotarsa decemlineata Say * Danimarca , Iralanda , Regno Unito *

11 . Phoracantha semipunctata ( F . ) * Italia *

12 . Pseudaulacaspis pentagona ( Targ . ) * Francia , Italia *

13 . Pseudococcus comstocki ( Kuw . ) * Francia , Italia *

14 . Toxoptera citrida ( Kirk . ) * Francia , Italia *

15 . Trioza erythreae Del Guercio * Francia , Italia *

b ) Batteri :

Specie * Stato membro *

Xanthomonas citri ( Hasse ) Dowson * Francia , Italia *

c ) Crittogame

Specie * Stato membro *

1 . Cronartium ribicola J . C . Fischer * Italia *

2 . Diaporthe citri ( Fawc . ) Wolf * Italia *

3 . Dibotryon morbosum ( Schw . ) Theissen et Sydow * Italia *

4 . Diplodia natalensis P . Evans Italia *

5 . Elsinoë fawcettii Bitanc . et Jenkins * Italia *

6 . Phytophthora cinnamome Rands . * Irlanda *

7 . Scleroderris lagerbergii Gremmen * Irlanda *

d ) virus :

Specie * Stato membro *

Virus degli agrumi ( Citrus L . ) * Francia , Italia *

ALLEGATO II

A . ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L ' INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI SE PRESENTE SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a ) Organimi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo :

Specie * Oggetto della contaminazione *

1 . Anarsia lineatella Zell . * Ribes L . e Rubus L . , ad eccezione dei frutti *

* Cysonia Mill . , Malus Mill . , Prunus L . , Pyrus L . *

2 . Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb . * Crisantenni ( Chrysanghemum Tourn . ex L . partim ) *

3 . Ditylenchus destructor Thorne * Bulbi da fiore e tuberi di patate ( Solanum tuberosum L . ) *

4 . Ditylenchus dipsaci ( Kuehn ) Filipjev * Sementi e bulbi di Allium cepa L . , di Allium porrum L . e di Allium schoenoprasum destinati alla piantagione , bulbi da fiore e sementi di erba medica ( Medicago sativa L . ) *

5 . Gracilaria azaleella Brants * Azalee ( Rhododendron L . partim ) *

6 . Lampetia equestris F . * Bulbi da fiore *

7 . Phthorimaea operculella ( Zell . ) * Tuberi di patate ( Solanum tuberosum L . ) *

8 . Rhagoletis cerasi L . * Frutti di ciliegi ( Prunus avium L . e Prunus cerasus L . ) *

9 . Scolytidae delle conifere * Legname di conifere con corteccia , proveniente dai paesi delle zone temperate e subartiche extraeuropee *

10 . Viteus vitifolii ( Fitch . ) * Viti ( Vitis L . partim ) ad eccezione dei frutti e delle sementi *

b ) Batteri :

Specie * Oggettto della contaminazione *

1 . Corynebacterium insidiosum ( McCull . ) Jensen * Sementi di erba medica ( Medicago sativa L ) *

2 . Corynebacterium michiganense ( E . F . Sm . ) Jensen * Pomodori ( Solanum lycopersicum L . ) ad eccezione dei frutti *

3 . Erwinia chrysanthemi Burkh . et al . [ syn . Pectobacterium parthenii var . , dianthicola Hellmers ] * Garofani ( Dianthus L . ) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi *

4 . Pseudomonas caryophylli ( Burkh . ) Starr . et Burkh . * Garofani ( Dianthus L . ) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi *

5 . Pseudomonas gladioli Severini [ syn . P . marginata ( McCull . ) Stapp ] * Bulbi di gladiolo ( Gladiolus Tourn . ex L . ) e di fresia ( Freesia Klatt ) *

6 . Pseudomonas pisi ( Sachett ) * Sementi di piselli ( Pisum sativum L . ) *

7 . Pseudomonas solanacearum ( E . F . Sm ) Jensen * Tuberi di patate ( Solanum tuberosum L . ) , nonchù pomosori ( Solanum lycopersicum L . ) e melanzane ( Solanum melongena L . ) , ad eccezione dei frutti e delle sementi *

8 . Pseudomonas woodsii ( E . F . Sm . ) Stev . * Garofani ( Dianthus L . ) ad eccesione dei fiori recisi e delle sementi *

9 . Xanthomonas vesicatoria ( Doidge ) Dows . * Pomodori ( Solanum lycopersicum L . ) ad eccezione dei frutti *

d ) Virus e micoplasmi :

Specie * Oggetto della contaminazione *

1 . Atropellis spp . * Pinus L . *

2 . Didymella chrysanthemi ( Tassi ) Garibaldi et Gullino [ syn . Mycosphaerella ligulicula Baker et al . ] * Crisantemi ( Chrysanthemum Tourn . ex . L . partim ) *

3 . Fusarium oxysporum Schlecht . f . sp . gladioli ( Massey ) Snyd . et Hans . * Bulbi di fresia ( Freesia Klatt ) , di gladiolo ( Gladolus Tour × L . ) , di croco ( Crocus L . ) e di iris ( Iris L . ) *

4 . Guignardia bacae ( Cav . ) Jacz . * Vite ( Vitis L . partim ) ad eccezione dei frutti e delle sementi *

5 . Ovulinia azaleae Weiss * Azalee ( Rhododendron L . partim ) *

6 . Phialophora cinerescens ( Wr . ) van Beyma * Garofani ( Dianthus L . ) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi *

7 . Phutophthora fragariae Hickman * Piante di fragola ( Fragaria Tourn . ex L . ) ad eccezione dei frutti e delle sementi *

8 . Puccinia horiano P . Henn . * Crisantemi ( Chrysanthemum Tourn . ex L . partim ) *

9 . Puccinia pelargonii-zonalis Doidge * Gerani ( Pelargonium l ' Herit , partim ) *

10 . Sclerotinia bulborum ( Wakk . ) Rehm * Bulbi da fiore *

11 . Sclerotinia convoluta Dravt . * Rizomi di iris ( Iris L . ) *

12 . Septoria gladioli Pass . * Bulbi da fiore *

13 . Strpùato,oa gmadopmo ( Drat . ) Whet . * Bulbi da fiore *

14 . Uromyces spp . * Gladioli ( Gladiolus Tourn . ex L . ) *

15 . Verticillium alboatrum Reinke et Berth . * Luppolo ( Humulus lupulus L . ) *

d ) Virus e micoplasmi :

Specie * Oggetto della contaminazione *

1 . Beet leaf curl virus * Barbabietole ( Beta vulgaris L . ) destinate alla piantagione ad eccezione delle sementi *

2 . Chrysanthemum stunt virus * Crisantemi ( Chrysanthemum Tourn . ex L . partim ) , ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi *

3 . Stolbur * Vegetali di Solanacee destinati alla piantagione ad eccezione dei frutti e delle sementi *

4 . Tomato spotted wilt virus * Tuberi di patata ( solanum tuberosum L . ) *

B . ORGANISMI NOCIVI LA CUI INTRODUZIONE PUÒESSERE VIETATA IN ALCUNI STATI MEMBRI SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a ) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo :

Specie * Ogetto della contaminazione * Stato membro *

1 . Cephalcia alpina Klug * Larix Mill . destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

2 . Dendroctonus micans Kugelan * Legname di conifere con corteccia * Irlanda Regno Unito *

3 . Eurytoma amygdali End . * Frutti e sementi di mandorli ( Prunus amygdalus Batsch ) * Italia *

4 . Gilpinia hercyniae Hartig * Picea A . Dietr . destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

5 . Helicoverpa armigera Huebner * Garofani ( Dianthus L . ) , crisantemi ( Chrysanthemum Tourn . ex L . partim ) , gerani ( Pelargonium l ' Herit . ) e pomodori ( Solanum lycopersicum L . ) , ad eccezione delle sementi , dei frutti e dei fiori recisi * Irlanda Regno Unito *

6 . Ips amitinus Eichh . * Legname di conifere con corteccia * Irlanda Regno Unito *

7 . Ips cembrae Heer * Legname di conifere con corteccia * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

8 . Ips duplicatus Sahlb . * Legname di conifere con corteccia * Irlanda Regno Unito *

9 . Ips sexdentatus Boerner * Legname di conifere con corteccia * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

10 . Ips typographus Heer * Legname di conifere con corteccia * Irlanda Regno Unito *

11 . Pristiphora abietina Christ . * Pinea A . Dietr . destinati alla piantagione , ad eccezione delle sementi * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

b ) Batteri :

Specie * Oggetto della contaminazione * Stato membro *

Corynebacterium flaccumfaciens ( Hedges ) Dows . * Sementi di fagioli ( Phaseolus vulgaris L . e Dolichos Jacq . ) destinati alla piantagione * Italia *

c ) Crittogame :

Specie * Oggetto della contaminazione * Stato membro *

1 . Ascochyta chlorospora Speg . * Mandorli ( Prunus amygdalus Batsch ) * Italia *

2 . Corticium salmonicolor Berk . et Br . * Agrumi ( Citrus L . ) * Italia *

3 . Cryptosporiopsis curvispora ( Pk ) Gremmen * Meli ( Malus pumilas Mill . ) * Italia *

4 . Gloeosporium limettico la Clausen * Agrumi ( Citrus L . ) * Italia , Francia *

5 . Phoma exigua var . foveata ( Foister ) Boerema * Tuberi-seme di patate provenienti dai paesi esterni alla Comunità * Belgio *

* * Germania *

* * Francia *

* * Italia *

* * Lussemburgo *

* * Paesi Bassi *

6 . Phoma exigua var . foveata ( Foister ) Boerema , purchù questo organismo nocivo abbia provocato una contaminazione più che leggera di imputridimento secco * Tuberi di patate ( Solanum tuberosum L . ) , esclusi i tuberi-seme di patata , le patate primaticce e le patate destinate all 'immediata trasformazione industriale * Belgio *

* * Germania *

* * Francia *

* * Italia *

* * Lussemburgo *

* * Paesi Bassi *

7 . Urocystis cepulae Frost * Piante di Allium spp . destinate alla piagione o alla moltiplicazione * Irlanda *

ALLEGATO III

A . VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L ' INTRODUZIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Designazione * Paesi di origine *

1 . Vegetali di Abies Mill . , Picea A . Dietr . e Pinus L . , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Paesi extraeuropei *

2 . Vegetali di Larix Mill . , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Paesi dell ' America settentrionale e dell 'Asia *

3 . Vegetali di Tsuga Carr . e Pseudotsuga Carr . , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Paesi dell ' America settentrionale *

4 . Vegetali di Populus L . e Quercus L . , con foglie , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Paesi extraeuropei *

5 . Corteccia isolata di conifere ( Coniferae ) * Paesi delle zone temperate e subartiche extraeuropee *

6 . Corteccia isolata di Castanea Mill . e di Quercul L . * Paesi dell ' America settetrionale , Romania , URSS *

7 . Corteccia isolata di Populus L . * Paesi d ' America *

8 . Dal 16 aprile al 30 settembre . Vegetali dei generi : * *

Acacia Tourn . ezx . L . , Acer L . , Amelanchier Med . , Chaenomeles Lkl . , Cotoneaster Ehrh . , Crataegus L . , Cydonia Mill . , Euonymus L . , Fagus L . , Juglans L . , Ligustrum L . , Maclura , Malus Mill . , Populus L . , Prunus L . , Ptelea , Pyrus L . , Ribes L . , Rosa L . , Salix L . , Sorbus L . , Symphoricarpus Duham , Syringa L . , Tilia L . , Ulmus L . , Vitis L . , ad eccezione dei frutti , sementi e parti di piante per ornamento * Tutti i paesi , a meno che il paese d ' origine , se si tratta di uno Stato membro , e tutti i paesi attraverso i quali passano i vegetali siano indenni dal Quadraspidiotus perniciosus o che la regione di produzione e tutte le regioni per le quali i vegetali passano siano riconosciute indenni da questo organismo nocivo , conformemente alla procedura prevista all ' articolo 16 *

9 . Vere sementi di patate ( Solanum tuberosum L . ) e di altre specie solanacee ( Solanum ) a tuberi * Tutti i paesi *

10 . Corteccia isolata di olmo ( Ulmus L . ) * Tutti i paesi *

B . VEGETALI , PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI DI CUI PUÒ ESSERE VIETATA L ' INTRODUZIONE IN ALCUNI STATI MEMBRI

Designazione * Stato membro *

1 . Vegetali d ' agrumi ( Citrus L . ) * Francia , Italia *

2 . Piante di Eucalipto ( Eucalyptus l ' Herit . ) , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Italia *

3 . Legno e vegetali della vite ( Vitis L . partim ) ad eccezione dei frutti , sementi e materiali senza radici di moltiplicazione vegetativa * Germania *

4 . Piante di Chaemaecyparis lawsoniana ( Murr . ) Parl . « elwoodii » , Chaemaecyparis pisifera « boulevard » , Rhododendron impeditum Balf . f . ry Sm . Daboecia spp . * Irlanda , Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

Cortecia isolata di conifere in provenienza dalle zone temperate e subartiche dell ' Europa * Irlanda , Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

6 . Corteccia isolata di Picea A . Dietr . in provenienza dalle zone temperate e subartiche dell ' Europa * Regno Unito ( Gran Bretagna ) *

7 . Berberis spp . diverse dalle seguenti specie e sottospecie * Danimarca , Irlanda *

Berveris aggregata Schn . * *

Berberis dictyophylla Franch . * *

Berberis Koreana Palib . * *

Berberis rubrostilla Chitt . * *

Berberis wilsonae Hemsl . * *

Berberis parvifolia Sprague * *

Berberis prattii Schn . * *

Berberis thunbergii DC . * *

Tutte le altre specie a foglie persistenti , escluse le Mahoberberis Schn . * *

ALLEGATO IV

A . REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L ' INTRODUZIONE DI VEGETALI , PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali , prodotti vegetali e altre voci * Requisiti particolari *

1 . Legname di conifere originario dei paesi delle zone temperate e subartiche extraeuropee * Il legname è scortecciato *

2 . Legname di Castanea e di Quercus originario dei paesi dell ' America settentrionale * Il legname è scortecciato . *

* Costatazione ufficiale che il suo tenore di acqua non supera il 20 % calcolato sulla materia secca *

3 . Legname di Castanea e di Quercus originario della Romania e dell ' URSS * a ) Costatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Ophiostoma roboris o Endothia parasitica *

* o *

* b ) Il legname è scortecciato . *

* Costatazione ufficiale che il suo tenore di acqua non supera il 20 % calcolato sulla materia secca *

4 . Legname di Castanea e di Quercus originario dei paesi diversi dall ' America settentrionale , dalla Romania e dall ' URSS * a ) Costatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica *

* o *

* b ) Il legname è scortecciato . *

5 . Legname di Populus originario dei paesi d ' America * Il legname è scortecciato *

6 . Legame di Ulmus * Il legname è scortecciato . *

7 . Vegetali di Castanea * *

a ) originari di tutti i paesi * Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

b ) originari di paesi dell ' America settentrionale , della Romania e dell ' URSS * Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris *

8 . Vegetali di Pinus ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di paesi europei * Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Cronartium quercuum dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

9 . Vegetali di Populus ad eccezione dei frutti e delle sementi * *

a ) originari di tutti i paesi * Costatazione ufficiale *

* - che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Mycosphaerella populorum ( Septoria musiva ) dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

* - e che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

b ) originari dei paesi d ' America * Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Hipoxylo, pruinatum , di Melampsora medusae dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

10 . Vegetali di Pseudotsuga , ad eccezione dei frutti e delle sementi , originari dei paesi dell ' Asia * Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Guignardia laricina dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

11 . Vegetali di Pseudotsuga e di Larix , ad eccezione dei frutti e delle sementi , originari dei paesi dell ' America * Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Melampsora mesusae da ll ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

12 . Vegetali di Quercus * *

a ) originari di tutti i paesi * Costatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica o di Cronartium quercuum dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

b ) originari dei paesi d ' America settentrionale , della Romania e dell ' URSS * Constatazione ufficiale *

* - che non sono stati osservati sintomi di Cronartium fusiforme dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo nù sul campo di produzione nù nelle immediate vicinanze *

* - e che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris *

13 . Vegetali di Ulmus , ad eccezione dei frutti e delle sementi ,originaridei paesi dell ' America settentrionale * Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Necrosi del floema dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo nù sul campo di produzione nù nelle immediate vicinanze *

14 . Vegetali di Ulmaceae , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Ceratocystis ulmi dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo nù sul luogo di produzione nù nelle immediate vicinanze *

15 . Vegetali di Crataegus , Cotoneaster , Cydonia , Malus , Pyracantha , Pyrus , Sorbus e Stranvaesla , ad eccezione delle sementi e delle parti di piante per ornamento * Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di qerwinia amylovora dall ' inizio dei due ultimi periodi vegetativi nù sul campo di produzione nù nelle sue immediate vicinanze e che in un raggio di almeno 5 km intorno al campl di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da parte dell ' Erwinia amylovora durante lo stesso periodo *

16 . Vegetali di Prunus , purchù non compresi nella voce 17 , vegetali di Rubus , purchù non compresi nella voce 18 e vegetali di Cydonia , Ligustrum , Malus ,Pyrus , Ribes , Rosa e Syringa , destinati alla piantagione , ad eccezione delle sementi * Costatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi , dall ' inizio dell ' ultimo perioso vegetativo completo *

17 . Vegetali delle seguenti specie : * Constatazione ufficiale *

Prunus amygdalus * a ) che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi eccetto il Sharka dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

Prunus armeniaca * b ) che i vegetali , escluse le piantine germogliate da semina , *

Prunuz brigantina * - hanno ottenuto certificati ufficiali nell ' ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate , sottoposti a regolari test virologici ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka mediante indicatori di Prunus o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questi virus all ' atto di tali controlli *

Prunus cerasifera * - o provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate , sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test virologico ufficiale riguardante il virus Sharka mediante indicatori di Prunus o metodi equivalenti e rivelatici esenti da questo virus all ' atto di tali controlli *

Prunus domestica * *

Prunus insititia * *

Prunus nigra * *

Prunus persica * *

Prunus salicina * *

Prunus spinosa * *

Prunus tomentosa * *

Prunus triloba * *

e altre specie di Prunus sensibili al virus Sharka , destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi * *

* c ) che non sono stati osservati sintomi di virus Sharka dall ' inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi nù sui vegetali nù su vegetali delle stesse specie del campo di produzione o delle immediate vicinanze *

18 . Vegetali di Rubus idaeus , Rubus fructicosus , Rubus occidentalis , destinati alla piantagione , originari dell ' America settentrionale , del Giappone e di tutti gli altri paesi nei quali si è avuto conoscenza di una contaminazione di Rubus da tomato ring spot virus * a ) Trattamento efficace contro gli afidi *

* b ) Constatazione ufficiale *

* aa ) che i vegetali *

* - hanno ottenuto certificati ufficiali nell ' ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate , sottoposti a regolari test virologici ufficiali riguardanti almeno il tomato ring spot virus e rivelatisi esenti da questi virus all ' atto di tali controlli *

* - o provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate , sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test virologico ufficiale riguardante il virus Tomato ring spot e rivelatici esenti da questo virus all ' atto di tali controlli *

* bb ) che i vegetali provengano da un campo di produzione in cui ilterreno e i vegetali siano esenti da tomato ring spot virus e sul quale non siano stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi dall 'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi *

19 . Vegetali di Rubus idaeus , Rubus fructicosus e Rubus occidentalis destinati alla piantagione , ad eccezione delle sementi , originari di un paese nel quele si è avuto conoscenza di una contaminazione da raspberry leaf curl virus * a ) Trattamento efficace contro gli afidi *

* b ) Constatazione ufficiale *

aa ) che i vegetali *

* - hanno ottenuto certificati ufficiali nell ' ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate , sottoposti a regolari test virologici ufficiali riguardanti almeno il raspberry leaf curl virus e rivelatisi esenti da questi virus all ' atto di tali controlli *

* - o provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate , sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test virologico ufficiale riguardante il virus raspberry leaf curl e rivelatisi esenti da questi virus all ' atto di tali controlli *

* bb ) che i vegetali provengano da un campo di produzione esente da raspberry leaf curl virus e sul quale non siano stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi dall ' inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi *

20 . Vegetali di Vitis , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da micoplasmi nocivi dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

21 . Vegetali di Fragaria , destinati alla piantagione , ad eccezione delle sementi , purchù non compresi nella voce 22 * Constatazione ufficiale *

* a ) che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus nocivi o da micoplasmi nocivi dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

* b ) e che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Phytophthora fragariae dall ' inizio dell ' periodo vegetativo completo *

22 . Vegetali di Fragaria , destinati alla piantagione , ad eccezione delle sementi , originari dell ' America settentrionale * Constatazione ufficiale *

* a ) che i vegetali , escluse le piantine germogliate da semina , *

* - hanno ottenuto certificati ufficiali nell ' ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano direttamente da materiali conservati in condizioni adeguate , sottoposti a regolari test virologici ufficiali riguardanti almeno lo strawberry vein banding virus , lo strawberry witches ' broom virus e lo strawberry latent C . virus e rivelatisi esenti da questi virus e rivelatisi esenti da questi virus all ' atto di tali controlli *

* - o provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate , sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test virologico ufficiale riguardante i virus sopra menzionati e rivelatisi esenti da questi virus all ' atto di tali controlli *

* b ) che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da micoplasmi nocivi dall ' inizio degli ultimi quattro periodi vegetativi completi *

* c ) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Phytophthora fragariae dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

23 . Tuberi di Solanum tuberosum originari della Comunità * Constatazione ufficiale che le disposizioni comunitarie di lotta contro il Corynebacterium sepedonicum e il Synchitrium endobioticum sono state osservate *

24 . Tuberi di Solanum tuberosum originari dei paesi terzi * Constatazione ufficiale *

* - che i tuberi sono originari di regioni note per essere esenti da Corynebacterium sepedonicum e da Synchitrium endobioticum , razze diverse dalla razza comune europea , e *

* che non si sono osservati sintomi di Synchititium endobioticum dall ' inizio di un periodo adeguato nù sul campo si produzione nù nelle vicinanze immediate *

* - o che nel paese d ' origine sono state osservate disposizioni riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie , conformemente alla procedura dell ' articolo 16 *

25 . Tuberi di Solanum tuberosum ad eccezione delle patate di primizia , originari dei paesi d ' America e dei paesi terzi ove è noto il manifestarsi del Potato spindle tuber virus * Soppressione della facoltà germinativa *

26 . Tuberi-seme di Solanum tuberosum * Constatazione ufficiale che i tuberi-seme di Solanum tuberosum sono originari di un campo di produzione esente da Heterodera rostochiensis e da Heterodera pallida *

27 . Vegetali di Solanacee destinati alla piantagione , ad eccezione delle sementi e dei frutti * Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Stolbur dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

28 . Vegetali di Humulus lupulus ad eccezione delle sementi e del luppolo raccolto * Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Verticillium balbo-atrum dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

29 . Vegetali di Chrysanthemum ad eccezione delle sementi o dei fiori recisi * Constatazione ufficiale *

* a ) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi esenti da Chrysanthemum stunt virus , all ' atto di test virologici *

* o provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentative del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stunt virus , all ' atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura *

* b ) che il certificato ufficiale non è stato rilasciato più di 48 ore prima del momento dichiarato della spedizione dal campo di produzione *

* c ) che i vegetali e le talee provengono da ditte : *

* - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi che precedono la spedizione e in cui non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana durante tale periodo *

* - e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia Horiana durante i tre mesi che precedono la spedizione *

* d ) che nel caso di talee senza radici non è apparso alcun sintomo di Didymella chrysanthemi nù sulle talee nù sui vegetali da cui provengono le talee *

* o che , nel caso di talee con radici , non si è osservato alcun sintomo di Didymella chrysanthemi nù sulle talee nù nell ' ambiente circostante *

30 . Vegetali di Dianthus caryophyllus ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi * Constatazione ufficiale *

* - che i vegetali provengono da varietà di origine risultate esenti da Erwinia chrysanthemi , Pseudomonas caryophylli , Pseudomonas woodsii e Phialophora cinerescens all ' atto di esami ufficialmente riconosciuti , effettuati negli ultimi due anni *

* - che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi degli organismi nocivi summenzionati dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

31 . Vegetali di Gladiolus * Constatazione ufficiale *

* a ) che i vegetali sono originari di un paese noto per essere esente da Uromyces spp . o *

* b ) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Uromyces spp . dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

32 . Bulbi di Tulipa e Narcissus * Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

33 . Vegetali di Pelargonium X hortorum ( compreso il P . zonale ) e di P . X . domesticum ad eccezione delle sementi , destinati ad essere piantati , originari di paesi nei quali è noto il manifestarsi di tomato ring spot virus , * *

a ) nei quali non sono apparsi lo Xiphinema americanum o altri vettori del virus tomato ring spot e * Constatazione ufficiale che i vegetali *

* a ) provengono direttamente da vivai non contaminati dal tomato ring spot virus *

* b ) o sono della quarta generazione al massimo a partire dal vegetale d ' origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all ' atto di test virologici ufficialmente riconosciuti *

b ) nei quali è noto il manifestarsi dello Xiphinema americanum o di altri vettori del tomato ring spot virus * Constatazione ufficiale che i vegetali *

* a ) provengono direttamente da vivai non contaminati dal tomato ring spot virus nù nel suolo nù sui vegetali *

* b ) sono della seconda generazione al massimo a partire dal vegetale d ' origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all ' atto di test virologici ufficialmente riconosciuti *

34 . Vegetali con radici , piantati o destinati alla piantagione , coltivati all ' aperto * Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Synchitrium endobioticum , da Heterodera pallida , da Heterodera rostochiensis e da Corynebacterium sepedonicum *

35 . Vegetali con terra aderente originari del Giappone e dell ' America settentrionale * Constatazione ufficiale che la terra è risultata sente da organismi nocivi *

36 . Terra contenente parti di vegetali o humus originari di paesi non europei * Constatazione ufficiale che la lettera è risultata esente da organismi nocivi *

37 . Vegetali di Beta spp . destinati alla piantagione , ad eccezione delle sementi , originari dei paesi in cui è noto il manifestarsi del beet leaf curl virus * Constatazione ufficiale

* a ) che nelle regioni di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da beet leaf curl virus *

* b ) e che non sono stati osservati sintomi del beet leaf curl virus dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo nù sul luogo di produzione nù nelle immediate vicinanze *

38 . Sementi di Medicago sativa * Constatazione ufficiale *

* - che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo o che nessun sintomo è apparso dopo una prova in laboratorio su un campione rappresentativo , o *

* - che prima dell ' esportazione è stata effettuata una fumigazione *

39 . Sementi di Medicago sativa originarie del paesi in cui il Corynebacterium insidiosum si è manifestato * Constatazione ufficiale *

* - che non si è avuta conoscenza del manifestarsi del Corynebacterium insidiosum dall ' inizio di un periodo di dieci anni nù nell ' azienda nù nelle immediate vicinanze *

* - che al momento della raccolta la coltura si trova nel suo primo o secondo periodo vegetativo completo dopo la semina *

* - che non si sono osservati sintomi di Corynebacterium insidiosum durante l ' ultimo od eventualmente i due ultimi periodi vegetativi completi sul campo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa *

* - che la coltura è stata fatta su un campo di produzione ove non si è prodotta Medicago sativa durante i tre anni precedenti la semina *

40 . Sementi di Pisum sativum * Constatazione ufficiale *

* - che nella regione di produzione non si è avuta conoscenza , durante un periodo adeguato , di alcuna contaminazione da Pseudomonas pisi *

* - oppure che , sui vegetali del campo di produzione , non sono stati riscontrati sintomi di Pseudomonas pisi dall ' inizio del secondo periodo vegetativo completo *

41 . Sementi di Solanum lycopersicum * Constatazione ufficiale *

* - che i semi provengono da regioni non contaminate dal tomato bunchy top virus e dal potato spindle tuber virus *

* - che sui vegetali del campo di produzione da cui provengono le sementi non sono stati osservati sintomi di tomato bunchy top virus e di potato spindle tuber virus dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo *

B . REQUISITI PARTICOLARI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DA ALCUNI STATI MEMBRI PER L ' INTRODUZIONE DI VEGETALI E DI PRODOTTI VEGETALI

Vegetali e prodotti vegetali * Requisiti particolari * Stato membro *

1 . Legname di conifere originario di paesi diversi da quelli di cui all ' allegato IV , parte A , punto 1 * Il legname è scortecciato * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

2 . Legname di Castanea e di Quercus , non scortecciato , originario dell ' America settentrionale * Constatazione ufficiale che il legname proviene da regioni non contaminate da Cronartium quercuum e da Cronartium fusiforme * Italia *

3 . Legname di Picea originario di paesi diversi da quelli di cui all ' allegato IV , parte A , punto 1 * Il legname è scortecciato * Regno Unito ( Gran Bretagna ) *

4 . Vegetali di Larix , ad eccezione delle sementi e dei frutti * Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Caphalcia alpina * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

5 . Vegetali di Picea e Pinus , ad eccezione delle sementi e dei frutti * Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Scleroderris lagerbergii * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

6 . Vegetali di Picea , destinati alla piantagione , ad eccezione delle sementi * Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Gilpinia bercyniae e Pristiphora abietina * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

7 . Vegetali di Ulmus e di Zelkova spp . destinati alla piantagione , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Constatazione ufficiale * Danimarca Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

* a ) che i vegetali hanno al massimo un anno di età e che la loro altezza totale non supera i 30 cm * *

* b ) che le piante sono allevate in vivaio , nelle cui immediate vicinanze entro il vivaio medesimo non sono stati osservati sintomi di Ceratocystis ulmi per i due ultimi periodi vegetativi completi * *

* c ) e che le piante sono state sottoposte ad un trattamento per proteggerle contro i vettori di Ceratocystis ulmi mediante insetticidi adeguati * *

8 . Vegetali di Citrus , ad eccezione dei frutti e delle sementi * Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo * Francia Italia *

9 . Tuberi di Solanum tuberosum * a ) Constatazione ufficiale che i tuberi * Danimarca Irlanda Regno Unito *

* - provengono da regioni non contaminate da Leptinotarsa decemlineata dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo , o da regioni in cui sono adottate misure per una lotta intensiva contro tali organismi nocivi * *

* - sono stati puliti e imballati in modo adeguato prima dell ' esportazione * *

* b ) I tuberi sono trasportati in modo da evitare qualsiasi contaminazione da Leptinotaras de cemlineata * *

10 . Tuberi di Solanum tuberosum , ad eccezione delle patate di primizia e dei tuberi-seme di patate * Soppressione della facoltà germinativa * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

11 . Tuberi di Solanum tuberosum originari di paesi terzi * Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese terzo il cui elenco è redatto secondo la procedura dell ' articolo 16 * Irlanda Regno Unito *

12 . Tuberi di Solanum tuberosum provenienti direttamente da tuberiseme di patate originari di un paese terzo non appartenente all ' elenco redatto secondo la procedura dell ' articolo 16 * Constatazione ufficiale che i tuberi sono stati sottoposti ai controlli effettuati per campione e risultati esenti da Corynebacterium sepedonicum * Irlanda *

13 . Vegetali di Allium spp . destinati alla piantagione o alla moltiplicazione * Constatazione ufficiale che non è stato riscontrato alcun sintomo di Urocystis cepulae nel campo di produzione dall ' inizio del periodo vegetativo completo * Irlanda *

14 . Dal 1° aprile al 14 ottobre : vegetali ( eccettuate le sementi ) di Beta , Brassica , Cichorium , Daucus , Lactuca con foglie * a ) Constatazione ufficiale che i vegetali * Irlanda Regno Unito *

* - sono stati prodotti sotto installazioni fisse di vetro o plastica o provengono dalle regioni non contaminate da Leptinotarsa decemlineata dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo o nelle quali sono prese misure di lotta intensiva contro tali organismi nocivi * *

* - sono stati puliti e imballati in modo adeguato prima della esportazione * *

* b ) I vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi cintaminazione da Leptinotarsa decemlineata * *

15 . Vegetali di Chrysanthemum , di Dianthus e di Pelargonium , ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi Constatazione ufficiale * Danimarca Germania Francia Irlanda Regno Unito *

* a ) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Epichoristodes acerbella , Spodoptera littoralis , Spodoptera litura e Helicoverpa armigera dall ' inizio dell ' ultimo periodo vegetativo completo * *

* oppure * *

* b ) che i vegetali hanno subito un trattamento adeguato contro detti organismi * *

16 . Vegetali con radici , piantati o destinati alla piantagione * Constatazione ufficiale che il campo di produzione è risultato esente da Phytophthora cinnamomi * Irlanda Regno Unito ( Irlanda del Nord ) *

ALLEGATO V

Vegetali , prodotti vegetali e altre voci che , per essere introdotti in tutti gli Stati membri , devono essere sottoposti ad esame fitosanitario da parte del paese d ' origine o di spedizione

1 . Vegetali , piantati o destinati ad essere piantati , ad eccezione delle sementi e piante di acquario

2 . Seguenti parti di piante :

a ) Fiori recisi e parti di piante per ornamento di :

Castanea

Chrysanthemum

Dianthus

Gladiolus

Prunus

Quercus

Rosa

Salix

Syringa

Vitis

b ) Frutti freschi :

Citrus , ad eccezione dei limoni ( Citrus lemon ( L . ) Burm . e Citrus medica L . )

Cydonia

Malus

Prunus

Pyrus

3 . Tuberi da patate ( Solanum tuberosum L . )

4 . Legname di :

- Castanea , Quercus e Ulmus

- Conifere , originarie di paesi non europei

- Populus , originario dell ' America

5 . Terra :

- contenente parti di vegetali o humus ; la torba non è considerata parte di vegetali o humes

- aderente od aggiunta ai vegetali .

ALLEGATO VI

Vegetali che devono essere sottoposti a disinfezione

Vegetali dei generi Acacia , Acer , Amelanchier , Chaenomeles , Cotoneaster , Crataegus , Cydonia , Euonymus , Fagus , Juglans , Ligustrum , Maclura , Malus , Populus , Prunus , Ptelea , Pyrus , Ribes , Rosa , Salix , Sorbus , Symphoricarpus , Syringa , Tilia , Ulmus e Vitis , ad eccezione di frutti , sementi e parti di piante per ornamento .

ALLEGATO VII

Vegetali e prodotti vegetali che possono essere sottoposti ad un regime particolare

1 . Cereali e loro derivati

2 . Leguminose secche

3 . Tuberi di manioca e loro derivati

4 . Residui della produzione di oli di origine vegetale

ALLEGATO VIII

A . MODELLO

CERTIFICATO FITOSANITARIO

SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI N .

di :

al ( ai ) : SERVIZIO ( SERVIZI ) PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI

di :

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

Numero e natura dei colli :

Marchio dei colli :

Provenienza :

Mezzo di trasporto previsto :

Punto di entrata previsto :

Quantità dichiarata e designazione del prodotto :

Designazione botanica della piante :

Se certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descriti sono stati ispedizionati , trovati esenti da nemici per cui è prescritta la quarantena e praticamente indenni da altri nemici pericolosi , e giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese di destinazione .

DISINFESTAZIONE E/O TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE

Data : ... Trattamento :

Prodotto chimico ( sostanza attiva ) :

Durata e temperatura :

Concentrazione :

Informazione supplementare :

Dichiarazione supplementare :

Luogo : * Nome dell ' agente autorizzato : *

Data :

( timbro del servizio ) * ( firma ) *

B . MODELLO

CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RISPEDIZIONE

SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI N .

di : ( paese rispeditore )

al ( ai ) : SERVIZIO ( SERVIZI ) PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI

di : ( paese ( i ) destinatario ( destinatari ) )

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

Numero e descrizione dei colli :

Marchio dei colli :

Provenienza :

Mezzo di trasporto previsto :

Punto d ' entrata previsto :

Quantità dichiarata e designazione del prodotto :

Designazione botanica delle piante :

Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in ... ( paese rispeditore ) ... in provenienza da ...

( paese di origine ) accompagnati dal certificato fitosanitario n . ... di cui si allega l ' originale o la copia certificata conforme ; che essi sono imballati reimballati nell ' imballaggio di origine in un nuovo imballaggio ; che in base al certificato fitosanitario originario e a un ' ispezione supplementare sono stati giudicati conformi alle regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese destinatario e che , durante il deposito ( nel paese rispeditore )

i prodotti non hanno subito rischi di contaminazione o d ' infezione .

DISINFESTAZIONE E/O TRATTAMENTO DO DISINFEZIONE

Data : ... Trattamento :

Prodotto chimico ( sostanza attiva ) :

Durata e temperatura :

Concentrazione :

Informazioni supplementari :

Dichiarazione supplementare :

Luogo del rilascio : * Nome dell ' agente autorizzato :

Data :

( timbro del servizio ) * ( firma ) *

Da menzionare secondo i casi .

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