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Document 31977D0779

    77/779/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà

    GU L 322 del 17.12.1977, p. 28–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/779/oj

    31977D0779

    77/779/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà

    Gazzetta ufficiale n. L 322 del 17/12/1977 pag. 0028 - 0029


    ++++

    CONSIGLIO

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 1977

    che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà

    ( 77/779/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che il Consiglio , con la decisione 75/458/CEE , del 22 luglio 1975 , relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà ( 3 ) , ha autorizzato la Commissione a promuovere o aiutare finanziariamente dei progetti pilota volti a sperimentare e a sviluppare nuovi metodi destinati ad aiutare persone povere o minacciate dalla povertà nella Comunità ed a promuovere , aiutare finanziariamente o realizzare studi pilota volti a contribuire all comprensione della natura , delle cause , dell ' ampiezza e della dinamica della poverta all ' interno della Comunità , entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio delle Comunità per gli anni 1975 e 1976 ;

    considerando che la Commissione ha stabilito un programma di diciannove progetti proposti dagli Stati membri e di due studi internazionali ed ha sottoposto al Consiglio il 17 gennaio 1977 una relazione sullo sviluppo favorevole del programma stesso ;

    considerando che , non essendo stata portata a termine la maggior parte dei progetti prima della fine del 1976 , è opportuno che i progetti che sono ancora in corso continuino a beneficiare dell ' aiuto comunitario , entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio delle Comunità per gli anni 1977-1979 ; che è anche opportuno poter finanziare un numero limitato di nuovi progetti nella misura in cui ciò sia necessario per completare l ' insieme del programma ;

    considerando che , per proseguire l ' azione della Comunità nel senso succitato , occorre modificare la decisione 75/458/CEE .

    DECIDE :

    Articolo 1

    La decisione 75/458/CEE è modificata come segue :

    1 . All ' articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma , i termini « per il 1975 e 1976 » sono sostituiti dai termini « per il 1975 , 1976 , 1977 , 1978 e 1979 » .

    2 . L ' articolo 6 è sostituito dal seguente testo :

    « Articolo 6

    La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo relazioni sui risultati disponibili delle operazioni realizzate con il contributo finanziario della Comunità . Alla conclusione del programma e entro il 30 giugno 1981 , la Commissione sottopone una relazione contenente la valutazione dei risultati ottenuti .

    3 . L ' articolo 7 è sostituito dal seguente testo :

    « Articolo 7

    Gli impegni relativi alle operazioni per le quali la Commissione abbia deciso , prima del 1° luglio 1976 , di concedere un contributo finanziario e che il 12 dicembre 1977 sono ancora in via di realizzazione dovranno essere effettuati prima del 1° dicembre 1979 » .

    4 . Dopo l ' articolo 7 , viene aggiunto il seguente articolo :

    « Articolo 8

    In via eccezionale e per compensare la mancata realizzazione o l ' insufficienza dei progetti , la Commissione può decidere , prima del 1° aprile 1978 , di concedere , per uno o più progetti sostitutivi , il contributo finanziario della Comunità , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 1 , nella misura in cui ciò sia necessario per concludere l ' insieme del presente programma » .

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Fatto a Bruxelles , addì 12 dicembre 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A . HUMBLET

    ( 1 ) GU n . C 180 del 28 . 7 . 1977 , pag . 43 .

    ( 2 ) Parere reso il 22 giugno 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . L 199 del 30 . 7 . 1975 , pag . 34 .

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