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Document 31977D0779
77/779/EEC: Council Decision of 12 December 1977 amending Decision 75/458/EEC concerning a programme of pilot schemes and studies to combat poverty
77/779/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà
77/779/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà
GU L 322 del 17.12.1977, p. 28–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
77/779/CEE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 17/12/1977 pag. 0028 - 0029
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1977 che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà ( 77/779/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che il Consiglio , con la decisione 75/458/CEE , del 22 luglio 1975 , relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà ( 3 ) , ha autorizzato la Commissione a promuovere o aiutare finanziariamente dei progetti pilota volti a sperimentare e a sviluppare nuovi metodi destinati ad aiutare persone povere o minacciate dalla povertà nella Comunità ed a promuovere , aiutare finanziariamente o realizzare studi pilota volti a contribuire all comprensione della natura , delle cause , dell ' ampiezza e della dinamica della poverta all ' interno della Comunità , entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio delle Comunità per gli anni 1975 e 1976 ; considerando che la Commissione ha stabilito un programma di diciannove progetti proposti dagli Stati membri e di due studi internazionali ed ha sottoposto al Consiglio il 17 gennaio 1977 una relazione sullo sviluppo favorevole del programma stesso ; considerando che , non essendo stata portata a termine la maggior parte dei progetti prima della fine del 1976 , è opportuno che i progetti che sono ancora in corso continuino a beneficiare dell ' aiuto comunitario , entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio delle Comunità per gli anni 1977-1979 ; che è anche opportuno poter finanziare un numero limitato di nuovi progetti nella misura in cui ciò sia necessario per completare l ' insieme del programma ; considerando che , per proseguire l ' azione della Comunità nel senso succitato , occorre modificare la decisione 75/458/CEE . DECIDE : Articolo 1 La decisione 75/458/CEE è modificata come segue : 1 . All ' articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma , i termini « per il 1975 e 1976 » sono sostituiti dai termini « per il 1975 , 1976 , 1977 , 1978 e 1979 » . 2 . L ' articolo 6 è sostituito dal seguente testo : « Articolo 6 La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo relazioni sui risultati disponibili delle operazioni realizzate con il contributo finanziario della Comunità . Alla conclusione del programma e entro il 30 giugno 1981 , la Commissione sottopone una relazione contenente la valutazione dei risultati ottenuti . 3 . L ' articolo 7 è sostituito dal seguente testo : « Articolo 7 Gli impegni relativi alle operazioni per le quali la Commissione abbia deciso , prima del 1° luglio 1976 , di concedere un contributo finanziario e che il 12 dicembre 1977 sono ancora in via di realizzazione dovranno essere effettuati prima del 1° dicembre 1979 » . 4 . Dopo l ' articolo 7 , viene aggiunto il seguente articolo : « Articolo 8 In via eccezionale e per compensare la mancata realizzazione o l ' insufficienza dei progetti , la Commissione può decidere , prima del 1° aprile 1978 , di concedere , per uno o più progetti sostitutivi , il contributo finanziario della Comunità , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 1 , nella misura in cui ciò sia necessario per concludere l ' insieme del presente programma » . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Fatto a Bruxelles , addì 12 dicembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente A . HUMBLET ( 1 ) GU n . C 180 del 28 . 7 . 1977 , pag . 43 . ( 2 ) Parere reso il 22 giugno 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . L 199 del 30 . 7 . 1975 , pag . 34 .