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Document 31976R1393

Regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

GU L 157 del 18.6.1976, p. 20–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995; abrogato da 31995R1571

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1393/oj

31976R1393

Regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 18/06/1976 pag. 0020 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0097
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0097
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0107


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1393/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1976

che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2506/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce le norme particolare relative all ' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1166/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2506/75 ha stabilito le norme particolari per l ' importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo ; che occorre fissare le relative modalità di applicazione ;

considerando che le disposizioni del predetto regolamento sono fondate sul controllo dell ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento ; che occorre definire gli elementi da prendere in considerazione per il raffronto necessario tra il prezzo d ' offerta del prodotto e il prezzo franco frontiera di riferimento ;

considerando che il regime dei prezzi di riferimento vigente nel settore del vino ha lo scopo di evitare che i prodotti importati dai paesi terzi siano immessi sul mercato comunitario a prezzi anormalmente bassi ; che la data da prendere in considerazione ai fini dell ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento deve essere la data di cui il prodotto è immesso in libera pratica nella Comunità ;

considerando che gli importi compensativi monetari in generale e in particolare le disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1380/75 della Commissione , del 29 maggio 1975 , recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1040/76 ( 4 ) , si applicano alle importazioni disciplinate dal presente regolamento ;

considerando che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , il beneficio delle concessioni tariffarie è subordinato alla presentazione di un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore e comprovante l ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento ; che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno valersi a tale scopo del certificato di circolazione delle merci già utilizzato negli scambi con i paesi interessati ;

considerando che occorre istituire in materia una procedura di informazione omogenea tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che , sempre a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno esentare dall ' applicazione del presente regolamento determinate importazioni di piccole quantità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Gli elementi da prendere in considerazione per constatare il prezzo d ' offerta franco frontiera di ciascuna importazione di vino di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 sono i seguenti :

a ) prezzo fob paese esportatore del vino ;

b ) spese di trasporto e spese di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio geografico della Comunità , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 .

2 . Qualora gli elementi di cui al paragrafo 1 siano espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore , si applicano per la conversione nella moneta di quest ' ultimo Stato le disposizioni relative al valore in dogana delle merci .

Articolo 2

1 . Per ciascun tipo di vino oggetto alle norme particolari d ' importazione previste dal regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , gli Stati membri raffrontano , alla data di espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica , il prezzo d ' offerta franco frontiera calcolato conformemente all ' articolo 1 e il corrispondente prezzo franco frontiera di riferimento applicabile il giorno di espletamento delle predette formalità .

2 . Il prezzo franco frontiera di riferimento si considera rispettato se dal raffronto di cui al paragrafo 1 risulta che il prezzo d ' offerta franco frontiera , espresso nella moneta dello Stato membro importatore , è almeno uguale o superiore al prezzo franco frontiera di riferimento del tipo di vino corrispondente .

3 . Il prezzo d ' offerta franco frontiera deve essere dichiarato per ogni tipo di vino nella dichiarazione di immissione in libera pratica . La dichiarazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari per il controllo di tale prezzo .

Articolo 3

1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , il documento menzionato al paragrafo 2 dello stesso articolo è costituito dal certificato di circolazione delle merci utilizzato negli scambi con i paesi terzi in causa . A tale scopo , la designazione delle merci comporta la gradazione alcolometrica di ciascun tipo di vino indicato nel certificato , il quale reca la seguente dicitura apposta dalle autorità competenti del paese terzo esportatore ;

« Si attesta che in data ... ( data dell ' esportazione ) il vino sopra designato rispetta il prezzo franco frontiera di riferimento » .

2 . La dicitura di cui al paragrafo precedente viene iscritta nella casella del certificato riservata alla designazione delle merci , immediatamente al di sotto dell ' ultima partita . La dicitura è valida soltanto se è seguita dalla data e dalla firma della o delle persone all ' uopo autorizzate e se è autenticata con timbro delle autorità competenti .

3 . L ' elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 figura all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2865/73 ( 5 ) .

Articolo 4

1 . Al più tardi il 15° giorno di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione , utilizzando il formulario di cui all ' allegato I , i casi individuali di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento constatati per il mese precedente per le importazioni di vini originari dei paesi terzi previste all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ( 6 ) .

2 . Gli Stati membro comunicano immediatamente alla Commissione , utilizzando il formulario di cui all ' allegato II , i casi individuali di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento per le importazioni di vini che , in conformità dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , non hanno beneficiato del dazio preferenziale .

Articolo 5

1 . Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

a ) ai quantitativi di vino non eccedenti 15 litri :

- presentati sotto forma di partita come campioni commerciali non destinati alla vendita ;

- contenenti nei bagagli dei viaggiatori ;

- che formano oggetto di piccole spedizioni a privati , semprechù tali quantitativi siano chiaramente destinati al consumo personale o familiare delle persone interessate ;

b ) ai vini compresi in traslochi di privati ;

c ) ai vini destinati a fiere e mostre che beneficiano del regime doganale previsto per tali casi , purchù i vini siano confezionati in recipienti di 2 litri o meno ;

d ) ai quantitativi di vino importati a scopo di sperimentazione scientifica e tecnica , nei limiti di 1 hl per spedizione ;

e ) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche , a sedi consolari e organismi assimilati , importi nel quadro delle franchigie loro concesse ;

f ) ai vini costituenti le provviste di bordo dei mezzi di trasporto internazionale .

2 . Gli Stati membri prendono le disposizioni adeguate per garantire il controllo della destinazione dei vini di cui al paragrafo 1 .

Articolo 6

Le disposizioni dell ' articolo 3 non si applicano ai vini per i quali sia provato che sono stati spediti dal paese terzo interessato anteriormente al 1° luglio 1976 .

Articolo 7

Il regolamento ( CEE ) n . 1466/74 della Commissione , del 30 maggio 1974 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri concernenti il valore in dogana dei vini importi dai paesi terzi ( 7 ) è abrogato .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 17 giugno 1976 .

Per la Commissione

P.J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 256 del 2 . 10 . 1975 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 135 del 24 . 5 . 1976 , pag . 41 .

( 3 ) GU n . L 139 del 30 . 5 . 1975 , pag . 37 .

( 4 ) GU n . L 118 del 5 . 5 . 1976 , pag . 12 .

( 5 ) GU n . L 295 del 23 . 10 . 1973 , pag . 8 .

( 6 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 156 del 13 . 6 . 1974 , pag . 11 .

ALLEGATO I

Stato membro :

Mese :

Distinta dei casi di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento per le importazioni di vini originari dei paesi terzi di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 916/70

Designazione delle merci * Data dell ' esportazione dal paese d ' origine * Volume in hl * Prezzo d ' offerta franco frontiera constatato * *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

* * * * * *

Colonna 1 : designazione secondo la nomenclatura dei prezzi franco frontiera di riferimento .

Colonna 2 : da compilare se la data dell ' esportazione è nota .

Colonna 6 : riservata ai servizi della Commissione .

Fatto a ... , addì

ALLEGATO II

Stato membro :

Mese :

Comunicazione dei casi di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2506/75

Designazione delle merci * data dell ' importazione * Certificato di circolazione delle merci ( numero e data dell ' attestazione e autorità competente ) * Paese d ' origine * Volume * Prezzo d ' offerta franco frontiera constatato * *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

* * * * * * *

Colonna 1 : designazione secondo la nomenclatura dei prezzi franco frontiera di riferimento .

Colonna 7 : riservata ai servizi della Commissione .

Fatto a ... , addì

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