EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0311

Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri

GU L 39 del 14.2.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; abrogato da 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

31976R0311

Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 14/02/1976 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0189
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0189
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0068


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 311/76 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1976

relativo all ' elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 213 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che è necessario disporre di statistiche riguardanti gli effettivi e la prima occupazione dei lavoratori stranieri negli Stati membri della Comunità ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri elaborano , per i lavoratori cittadini di un altro Stato membro o di uno Stato terzo , statistiche concernenti :

- gli effettivi ,

- la prima occupazione sul loro territorio in un anno determinato .

Le statistiche contengono le seguenti indicazioni :

- nazionalità ,

- sesso ,

- età ,

- ramo di attività o gruppo professionale ,

- regione .

2 . Gli Stati membri elaborano le statistiche una volta all ' anno utilizzando le fonti di cui normalmente dispongono , in particolare i dati relativi alla sicurezza sociale , ai censimenti della popolazione , alle inchieste statistiche effettuate presso i datori di lavoro o ai permessi di soggiorno o di lavoro .

Articolo 2

1 . Sin dall ' entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati disponibili relativi agli elementi di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 ,

Entro 5 anni al massimo dall ' entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati concernenti gli elementi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

2 . Nel trasmettere i dati alla Commissione gli Stati membri indicano le fonti utilizzate .

Articolo 3

1 . Per l ' applicazione del presente regolamento gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione .

2 . Gli Stati membri informano la Commissione , al più tardi il 31 marzo di ogni anno , sui progressi compiuti nell ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma .

La Commissione riferisce al Consiglio sulla base delle informazioni ottenute .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 9 febbraio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) GU n . C 129 dell ' 11 . 12 . 1972 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 7 .

Top