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Document 31976R0311
Council Regulation (EEC) No 311/76 of 9 February 1976 on the compilation of statistics on foreign workers
Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri
Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri
GU L 39 del 14.2.1976, p. 1–1
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; abrogato da 32007R0862
Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 14/02/1976 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0189
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0189
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0068
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 311/76 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 1976 relativo all ' elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 213 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che è necessario disporre di statistiche riguardanti gli effettivi e la prima occupazione dei lavoratori stranieri negli Stati membri della Comunità , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli Stati membri elaborano , per i lavoratori cittadini di un altro Stato membro o di uno Stato terzo , statistiche concernenti : - gli effettivi , - la prima occupazione sul loro territorio in un anno determinato . Le statistiche contengono le seguenti indicazioni : - nazionalità , - sesso , - età , - ramo di attività o gruppo professionale , - regione . 2 . Gli Stati membri elaborano le statistiche una volta all ' anno utilizzando le fonti di cui normalmente dispongono , in particolare i dati relativi alla sicurezza sociale , ai censimenti della popolazione , alle inchieste statistiche effettuate presso i datori di lavoro o ai permessi di soggiorno o di lavoro . Articolo 2 1 . Sin dall ' entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati disponibili relativi agli elementi di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 , Entro 5 anni al massimo dall ' entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati concernenti gli elementi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 . 2 . Nel trasmettere i dati alla Commissione gli Stati membri indicano le fonti utilizzate . Articolo 3 1 . Per l ' applicazione del presente regolamento gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione . 2 . Gli Stati membri informano la Commissione , al più tardi il 31 marzo di ogni anno , sui progressi compiuti nell ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma . La Commissione riferisce al Consiglio sulla base delle informazioni ottenute . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 9 febbraio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN ( 1 ) GU n . C 129 dell ' 11 . 12 . 1972 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 7 .