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Document 31975R3320
Regulation (EEC) No 3320/75 of the Commission of 19 December 1975 amending Regulation (EEC) No 1613/71 laying down detailed rules for fixing cif prices and levies on rice and broken rice and the corrective amounts relating thereto
Regolamento (CEE) n. 3320/75 della Commissione, del 19 dicembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori
Regolamento (CEE) n. 3320/75 della Commissione, del 19 dicembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori
GU L 328 del 20.12.1975, p. 32–35
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995
Regolamento (CEE) n. 3320/75 della Commissione, del 19 dicembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 20/12/1975 pag. 0032 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0246
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0246
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3320/75 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1975 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso , nonchù i relativi importi correttori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 5 , considerando che l ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1613/71 della Commissione , del 26 luglio 1971 , che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso , nonchù i relativi importi correttori ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1057/73 ( 4 ) , prevede che la Commissione fissi i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso in unità di conto per 100 kg ; che è stato constatato che le offerte di prezzo cif per il riso in provenienza dai paesi terzi vengano effettuate sempre più frequentemente per tonnellata ; che per questo motivo e nell ' intento di uniformare la presentazione dei dati nel settore del riso è opportuno fissare i prezzi cif , i prelievi e gli importi correttori in unità di conto per tonnellata ; considerando che nella determinazione dei prezzi cif del riso si tiene conto del valore dei sacchi quando il prodotto non è offerto alla rinfusa ; che dal 1967 il suddetto valore è aumentato a seguito della generale evoluzione dei costi ; che è quindi opportuno aumentare il valore di tali sacchi ; considerando che la varietà di riso lungo « Blue Bonnet » in provenienza dall ' America del Sud è spesso offerta a un prezzo uguale a quello delle varietà « Belle Patna » e « Blue Belle » , con l ' opzione per il venditore di consegnare una o l ' altra di tali varietà ; che dal punto di vista qualitativo queste tre varietà dell ' America del Sud si equivalgono e che è quindi opportuno classificare il riso lungo « Blue bonnet America del Sud » nel tipo 11 dell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1613/71 ; considerando che talune rotture fini e medie , sebbene offerte a prezzi molto diversi , sono sostituibili , specie nell ' industria della birra e dell ' amido , dato che il loro tenore di amido è pressochù uguale ; tali rotture sono diverse soltanto nell ' aspetto e nel grado di impurità che esse contengono ; che le qualità intrinseche di tali rotture si avvicinano alla qualità tipo più di quanto attualmente preveda l ' allegato III del regolamento ( CEE ) n . 1613/71 ; che è quindi opportuno modificare in tal senso gli importi correttori delle rotture di riso ; considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 1 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1613/71 , le parole « 0,50 unità di conto per 100 kg » sono sostituite dalle parole seguenti : « 6 unità di conto per tonnellata » . Articolo 2 Il paragrafo 1 dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1613/71 è sostituito dal paragrafo seguente : « 1 . La Commissione fissa i prelievi appicabili ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) del regolamento n . 359/67/CEE in unità di conto per tonnellata . » Articolo 3 Gli allegati del regolamento ( CEE ) n . 1613/71 sono sostituiti dai seguenti allegati : ALLEGATO I Tipo * Indicazione della qualità di riso * Importi correttori in UC/t di riso semigreggio da aggiungere al prezzo * 1 * Corti di Birmania , della Cambogia , del Vietnam ; * * * Tondi di Brasile , della Cina , della Corea , della Grecia , dell ' Ungheria , del Giappone , della Turchia * 10,00 * 2 * Tondi d ' Argentina * 5,00 * 3 * California Pearl ; * * * Tondi d ' Australia , d ' Egitto , del Marocco , di Spagna , dell ' Uruguay * 0 * 1 . Le qualità di cui all ' allegato I i si intendono per riso semigreggio dei gradi : - superiore nel caso del riso tondo d ' Egitto ; - 2 negli altri casi . 2 . In caso di offerte di riso di grado superiore a quelli di cui sub 1 , l ' importo da aggiungere è diminuito di 3,00 UC/t . 3 . Nel caso di offerte di riso di grado inferiore a quelli di cui sub 1 , l ' importo da aggiungere è aumentato di 3,00 UC/t per grado d ' inferiorità . 4 . Nel caso di offerte senza specificazione di grado , l ' importo da aggiungere è aumentato : - di 3,00 UC/t per riso contenente 15 % ma meno di 25 % di rotture ; - di 6,00 UC/t per riso contenente il 25 % o più di rotture . 5 . In mancanza di indicazioni atte a identificare le caratteristiche esatte di una qualità di riso , l ' offerta è considerata come relativa al riso della migliore qualità . ALLEGATO II Tipo * Indicazione della qualità di riso * Importi correttori in UC/t di riso semigreggio da sottrarre dal prezzo * 1 * Cina detto lungo * 0 * 2 * Medium della Spagna * 3,00 * 3 * Uruguay Selection , Bluerose America del Sud * 5,00 * 4 * Arkrose , Calrose , Culfrose , Magnolia , Northrose , Zenith * 6,00 * 5 * Bluerose USA , Nato * 10,00 * 6 * Begami del Pakistan , lungo detto d ' Indocina , lungo detto di Birmania * 12,00 * 7 * Makalioka , Vary Lava * 16,00 * 8 * Basmati del Pakistan , Fortuna , Suriname * 31,00 * 9 * Alicambo , Century Patna , Edith del Messico , Rexoro * 41,00 * 10 * Siam * 45,00 * 11 * Belle Patna , Bluebelle , Blue Bonnet America del Sud , Star Bonnet * 50,00 * 12 * Blue Bonnet * 55,00 * 1 . Le qualità di cui all ' allegato II si intendono per riso semigreggio dei gradi : - B nel caso del riso Siam ; - 2 negli altri casi . 2 . In caso di offerte di riso di grado superiore a quelli di cui sub 1 , l ' importo da sottrarre è aumentato di 3,00 UC/t . 3 . In caso di offerte di riso di grado inferiore a quelli di cui sub 1 , l ' importo da sottrarre è diminuito di 3,00 UC/t per grado di inferiorità . 4 . Nel caso di offerte senza specificazione di grado , l ' importo da sottrarre è diminuito di : - 3,00 UC/t per riso contenente da 15 % a meno di 25 % di rotture ; - 6,00 UC/t per riso contenente il 25 % o pim di rotture . 5 . In mancanza di indicazioni atte a identificare le caratteristiche esatte di una qualità di riso , l ' offerta è considerata come relativa al riso della migliore qualità . ALLEGATO III Tipo * Indicazione della qualità delle rotture * Importo correttore in UC/t di rotture * da sottrarre dal prezzo * da aggiungere al prezzo * 1 * Birmania 2/3/4 , Birmania B 2/3/4 . * * * * Brasile 1/4 , Brasile 1/4 + 1/2 . * * * * Cambogia 3 + 4 . * * * * USA Brewers n . 5 . * * * * Argentina 1/4 , Argentina 1/4 + 1/2 . * * * * USA Brewers n . 4 . * * * * Cina n . 2 . * * * * Brasile 1/2 . * * * * Egitto tipo 1 , Egitto tipo 2 . * * * * Fino di Turchia . * * * * Guayana . * * * * Russia . * * * * Suriname * * * * USA Brewers n . 3 . * * * * Argentina 1/2 * * 10,00 * 2 * Egitto tipo 0 . * * * * Glutinous C 1 e C 3 . * * * * USA Brewers n . 2 * * * * Argentina 3/4 . * * * * Birmania 1/2 . * * * * Cambogia 1/2 . * * * * Siam C 1 ordinary FAQ . * * * * Siam C 3 ordinary FAQ . * * * * Suriname 1/2 . * * * * Siam C 3 speciale FAQ . * * * * Uruguay 1/2 . * * 5,00 * 3 * Glutinous A 1 . * * * * Siam C 1 speciale FAQ . * * * * USA Brewers n . 1 . * 0 * 0 * 4 * Siam A 1 speciale . * * * * Siam A 1 super . * * * * Suriname 3/4 * 5,00 * * Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 dicembre 1975 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 . ( 3 ) GU n . L 168 del 27 . 7 . 1971 , pag . 28 . ( 4 ) GU n . L 105 del 20 . 4 . 1973 , pag . 10 .