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Document 31975R2113

Regolamento (CEE) n. 2113/75 della Commissione, del 12 agosto 1975, che modifica il regolamento n. 470/67/CEE, per quanto riguarda le varietà di risone prese in consegna da parte degli organismi d' intervento

GU L 215 del 13.8.1975, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1980; abrog. impl. da 31980R2116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2113/oj

31975R2113

Regolamento (CEE) n. 2113/75 della Commissione, del 12 agosto 1975, che modifica il regolamento n. 470/67/CEE, per quanto riguarda le varietà di risone prese in consegna da parte degli organismi d' intervento

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 13/08/1975 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0147
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0147


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2113/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1975

che modifica il regolamento n . 470/67/CEE , per quanto riguarda le varietà di risone prese in consegna da parte degli organismi d ' intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 5 ,

considerando che si è constatato che alcune varietà di riso che figurano negli allegati al regolamento n . 470/67/CEE della Commissione , del 21 agosto 1967 , relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d ' intervento e alla fissazione degli importi correttori , delle maggiorazioni e delle detrazioni applicati da detti organismi ( 3 ) , modificato da ultimo con il regolamento ( CEE ) n . 1721/73 ( 4 ) , non rappresentano che una parte trascurabile del raccolto comunitario ; che non è più necessario farle figurare nelle liste delle varietà ;

considerando che l ' esperienza acquisita nel corso delle ultime campagne ha dimostrato che la qualità e la produzione sono aumentate per certe varietà ; che si è constatato che le caratteristiche e la qualità d ' altre varietà sono in ribasso :

considerando che attualmente vengono prodotte nella Comunità delle nuove varietà di riso che non sono elencate nelle liste delle varietà comunitarie del regolamento n . 470/67/CEE ; che è quindi necessario includerle tenendo conto delle rese di base attualmente ottenute per dette varietà nonchù delle differenze effettive di qualità che esse possono comportare in rapporto alle varietà già elencate in detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella che figura all ' allegato I del regolamento n . 470/67/CEE è sostituita dalla tabella seguente :

ALLEGATO I

Importi correttori

Tipo * Designazione della qualità di riso * Importo correttore in unità di conto per 100 kg di risone *

A * Carola , Cùsariot , Navile , Rosa Marchetti , Vitro * 0,55 *

B * Bahia , INRA 68/1 , Maratelli , Precoce Rossi , Romeo , Vialone nano * 0,80 *

C * Razza 77 , Redi * 1,00 *

D * Baldo Rizzotto , Roma * 1,20 *

E * Arborio , Arlùsienne , Europa , Ribe , Ribello , Ringo , Rocca , Volano * 1,60 *

F * Anseatico , Carnaroli * 2,00 *

G * Italpatna , Romanico , Silla * 2,50 *

H * Delta * 3,00 *

Articolo 2

La seconda tabella dell ' allegato III del regolamento n . 470/67/CEE è sostituita dalla tabella seguente :

ALLEGATO III

Rendimento di base di lavorazione

Designazione delle qualità del riso * Resa in grani interi * Resa globale *

Balilla , Balilla GG , Monticelli , Ticinese * 63 % * 71 % *

Bahia , Carola , INRA 68/1 , Navile , Rosa Marchetti , Vitro * 60 % * 70 % *

Anseatico , Arlùsienne , Baldo , Italpatna , Redi , Ribe , Ribello , Ringo , Rizzotto , Roma , Romanico , Rocca , Romeo , Volano * 59 % * 70 % *

Europa , Silla * 58 % * 70 % *

Cùsariot , Maratelli , Precoce Rossi , Razza 77 * 56 % * 68 % *

Arborio * 56 % * 70 % *

Delta * 55 % * 68 % *

Carnaroli , Vialone nano * 55 % * 70 % *

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 12 agosto 1975 .

Per la Commissione

P . J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . L 204 del 24 . 8 . 1967 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 32 .

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