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Document 31975R1699

    Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962

    GU L 172 del 3.7.1975, p. 11–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1699/oj

    31975R1699

    Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 03/07/1975 pag. 0011 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0050
    edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0129
    edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0050
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0047
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0047


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1699/75 DELLA COMMISSIONE

    del 2 luglio 1975

    che modifica il regolamento n . 27 della Commissione , del 3 maggio 1962 ( 1 )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 87 e 155 ,

    visto l ' accordo 24 del regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1982 ( 2 ) ;

    considerando che il regolamento n . 27 adottato dalla Commissione in applicazione dell ' articolo 24 del regolamento n . 17 prescrive , all ' articolo 2 , paragrafo 1 , che le domande e le notificazioni , nonchù i rispettivi allegati devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari ;

    considerando che il numero di esemplari da presentare è stato fissato in funzione del numero degli Stati membri , ai fini della comunicazione dei documenti alle competenti autorità degli Stati membri a norma dell ' articolo 10 del regolamento n . 17 ;

    considerando che è opportuno modificare il numero di esemplari da presentare in funzione del numero attuale degli Stati membri , al fine di accelerare , nell ' interesse di tutti gli interessati , l ' esame delle domande e delle notificazioni ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo unico

    L ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento n . 27 è modificato come segue :

    « Le domande e le notificazioni , nonchù i rispettivi allegati devono essere presentati alla Commissione in dieci esemplari » .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 2 luglio 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    François-Xavier ORTOLI

    ( 1 ) GU n . 35 del 10 . 5 . 1962 , pag . 1118/62 , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1133/68 del 26 luglio 1968 ( GU n . L 189 del 10 . 8 . 1968 , pag . 1 ) .

    ( 2 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

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