This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31975R1699
Regulation (EEC) No 1699/75 of the Commission of 2 July 1975 amending Commission Regulation No 27 of 3 May 1962
Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962
Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962
GU L 172 del 3.7.1975, p. 11–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995
Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 03/07/1975 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0047
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1699/75 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1975 che modifica il regolamento n . 27 della Commissione , del 3 maggio 1962 ( 1 ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 87 e 155 , visto l ' accordo 24 del regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1982 ( 2 ) ; considerando che il regolamento n . 27 adottato dalla Commissione in applicazione dell ' articolo 24 del regolamento n . 17 prescrive , all ' articolo 2 , paragrafo 1 , che le domande e le notificazioni , nonchù i rispettivi allegati devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari ; considerando che il numero di esemplari da presentare è stato fissato in funzione del numero degli Stati membri , ai fini della comunicazione dei documenti alle competenti autorità degli Stati membri a norma dell ' articolo 10 del regolamento n . 17 ; considerando che è opportuno modificare il numero di esemplari da presentare in funzione del numero attuale degli Stati membri , al fine di accelerare , nell ' interesse di tutti gli interessati , l ' esame delle domande e delle notificazioni , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo unico L ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento n . 27 è modificato come segue : « Le domande e le notificazioni , nonchù i rispettivi allegati devono essere presentati alla Commissione in dieci esemplari » . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 2 luglio 1975 . Per il Consiglio Il Presidente François-Xavier ORTOLI ( 1 ) GU n . 35 del 10 . 5 . 1962 , pag . 1118/62 , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1133/68 del 26 luglio 1968 ( GU n . L 189 del 10 . 8 . 1968 , pag . 1 ) . ( 2 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .