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Document 31975L0502

    Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»

    GU L 228 del 29.8.1975, p. 26–26 (DA, DE, FR, IT, NL)
    GU L 228 del 29.8.1975, p. 23–23 (EN)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009; abrogato da 32008L0124

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/502/oj

    31975L0502

    Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»

    Gazzetta ufficiale n. L 228 del 29/08/1975 pag. 0026 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0151
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0134
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0151


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    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1975

    che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati ( Poa Pratensis L . ) alle sementi che sono state ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »

    ( 75/502/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell ' 11 dicembre 1973 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 ,

    considerando che la direttiva suddetta permette la commercializzazione di sementi di base , di sementi certificate e di sementi commerciali di fienarola dei prati ( Poa pratensis L . ) ;

    considerando che l ' articolo 3 paragrafo 3 della direttiva autorizza la Commissione a vietare la commercializzazione di sementi di piante foraggere che non siano state ufficialemente certificate quali « sementi di base » o « sementi certificate » ;

    considerando che attualmente gli Stati membri producono a sufficienza « sementi di base » e « sementi certificate » per soddisfare , all ' interno della Comunità , la richiesta di sementi di fienarola dei prati ;

    considerando quindi che è necessario non ammettere più alla commercializzazione le sementi commerciali di fionarola dei prati dopo che le scorte risultanti dalle condizioni attuali di produzione saranno smaltite ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole , orticole e forestali ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Gli Stati membri sitpulano che dal 1° luglio 1976 le sementi di fienaroia dei prati ( Poa pratensis L . ) non possono più essere commercializzate se non sono state ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate » .

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore prima del 1° luglio 1976 le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari delle presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1975 .

    Per la Commissione

    P.J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 .

    ( 2 ) GU n . L 356 del 27 . 12 . 1973 , pag . 79 .

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