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Document 31975L0034

Direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata

OJ L 14, 20.1.1975, p. 10–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 191 - 194
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 183 - 185
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 183 - 185
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 172 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 172 - 174
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 170 - 173

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; abrogato da 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/34/oj

31975L0034

Direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1975 pag. 0010 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0172
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0172
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0183


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1974

relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un attività non salariata

( 75/34/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 1 ) , in particolare il titolo II ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , in applicazione delle direttiva 73/148/CEE del Consiglio , del 21 maggio 1973 , relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all ' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( 4 ) , ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio , per esercitarvi una attività non salariata , quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del trattato ;

considerando che il soggiorno permanente sul territorio di uno Stato membro comporta come corollario di rimanervi dopo avervi esercitato un ' attività ; che la mancanza del diritto di rimanere costituisce in dette circostanze un ostacolo alla realizzazione della libertà di stabilimento ; che per i lavoratori non salariati le condizioni per l ' esercizio di questo diritto di questo diritto sono già state stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 1251/70 ( 5 ) ;

considerando che l ' articolo 48 , paragrafo 3 , lettera d ) , del trattato riconosce ai lavorati il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego ; che l ' articolo 54 , paragrafo 2 , non prevede esplicitamente lo stesso diritto a favore delle persone che hanno svolto un ' attività non salariata ; che tuttavia , dalla natura stessa dello stabilimento e dai vincoli che vengono a formarsi con il paese in cui hanno svolto la loro attività , risulta senz ' altro un interesse per tali persone di beneficiare dello stesso diritto di rimanere riconosciuto ai lavoratori ; che tuttavia , per giustificare tale provvedimento , occorre fare riferimento alla disposizione del trattato che consente di adottare tale misura ;

considerando che la liberta di stabilimento nella Comunità implica che i cittadini degli Stati membri possono esercitare un ' attività non salariata successivamente in più Stati membri senza subirne pregiudizio ;

considerando che al cittadini di uno Stato membro residente nel territorio di un altro Stato membro occorre garantire il diritto di rimanervi quando cessa di esercitarvi la propria attività non salariata per aver raggiunto l ' età pensionabile o per inabilità permanente al lavoro ; che occore altresi assicurare tale diritto al cittadino di uno Stato membro che , dopo aver esercitato per un certo periodo un ' attività non salariata nel territorio di un secondo Stato membro ed avervi risieduto , eserciti un ' attività nel territorio di un terzo Stato membro pur mantenendo la sua residenza nel territorio del secondo ;

considerando che , nel determinare le condizioni per l ' acquisizione del diritto di rimanere , si deve tener conto dei motivi che hanno occasionato la cessazione di attività sul territorio dello Stato membro di cui si tratta , ed in particolare della differenza tra il collocamento e riposto , termine normale e prevedibile della vita professionale , e l ' inabilità permanente al lavoro , che comporta una cessazione d ' attività prematura ed imprevidibile ; che devono essere stabilite condizioni particolari quando il coniuge è o è stato cittadino dello Stato membro di cui si tratta oppure quando la cessazione di attività risulta da un infortunio sul lavoro o da malattia professionale ;

considerando che il cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un ' attività non salariata sul territorio di un altro Stato membro , giunto al termine della sua vita professionale , deve disporre di un congruo periodo per decidere ove intenda fissare la sua residenza definitiva ;

considerando che l ' esercizio del diritto di rimanere da parte del cittadino di uno Stato membro che svolge un ' attività non salariata , implica che tale diritto sia esteso ai suoi familiari ; che , anche in caso di morte nel corso della vita professionale di un cittadino di uno Stato membro che eserciti un ' attività non salariata , il diritto di soggiorno deve essere parimenti riconosciuto ai familiari e formare oggetto di condizioni particolari ;

considerando che le persone alle quali si applica il diritto di rimanere devono fruire della parità di trattamento con i lavoratori nazionali che hanno cessato la loro attività professionale ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono , alle condizioni previste dalla presente direttiva , le restrizioni al diritto di rimanere nel loro territorio , a favore dei cittadini di un altro Stato membro che abbiano svolto un ' attività non salariata nel loro territorio , nonchù dei familiari definiti all ' articolo 1 della direttiva 73/148/CEE .

Articolo 2

1 . Ciascuno Stato membro riconosce il diritto di rimanere a titolo permanente sul proprio territorio :

a ) a colui che , al momento in cui cessa la propria attività , ha raggiunto l ' età prevista dalla legislazione di questo Stato agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia , ed ha ivi svolto un ' attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni ;

se la legislazione di questo Stato membro non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia a talune categorie di lavoratori non salariati , il requisito dell ' età è considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno di età ;

b ) colui che , essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni , cessa di esercitarvi la propria attività a seguito da inabilità permanente al lavoro .

Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un ' istituzione di tale Stato , non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza ;

c ) colui che , dopo tre anni d ' attività e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato , esercita un ' attività nel territorio di un altro Stato membro , ma conserva la sua residenza nel territorio del primo Stato ove ritorna dei norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana .

I periodi d ' attività così compiuti nel territorio dell ' altro Stato membro sono considerati , ai fini dell ' acquisizione dei diritti di cui alle lettere a ) e b ) , come periodi d ' attività nel territorio dello Stato di residenza .

2 . Non si esigono i requisiti di durata di residenza e d ' attività di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , e quello di durata di residenza di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , se il coniuge del lavoratore non salariato è cittadino dello Stato membro considerato , oppure ha perso la cittadinanza di tale Stato a seguito di matrimonio con il lavoratore non salariato .

Articolo 3

1 . Ciascuno Stato membro riconosce ai familiari di un lavoratore non salariato , di cui all ' articolo 1 , con esso residenti nel territorio di tale Stato m, il diritto di rimanervi a titolo permanente , se l ' interessato ha acquisito lo stesso diritto a norma dell ' articolo 2 . Tale disposizione si applica anche dopo il decesso dell ' interessato .

2 . Tuttavia , se il lavoratore non salariato è deceduto nel periodo dell ' attività professionale prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio di detto Stato , quest ' ultimo riconosce ai familiari dell ' interessato il diritto di rimanervi a titolo permanente , a condizione :

- che il lavoratore non salariato , al momento del decesso , abbia resieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato da almeno due anni ;

- oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale ;

- oppure che il coniuge superstite sia cittadino dello Stato di residenza o ne abbia perso la cittadinanza in seguito a matrimonio con l ' interessato .

Articolo 4

1 . La continuità della residenza , prevista dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , e dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , può essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi nel paese di residenza . Essa non può essere infirmata da assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all ' anno , nù da assenze di maggiore durata , motivate dall ' assolvimento di obblighi militari .

2 . I periodi d ' interruzione dell ' attività indipendenti dalla volontà dell ' interessato o d ' interruzioni per malattia o infortunio devono essere considerati periodi d ' attività ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 1 .

Articolo 5

1 . Per l ' esercizio del diritto di rimanere , gli Stati membri accordano al beneficiario un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , e dell ' articolo 3 . Durante questo periodo , il beneficiario deve poter lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso .

2 . Gli Stati membri non impongono particolari formalità al beneficiario ai fini dell ' esercizio del diritto di rimanere .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri riconoscono ai beneficiari del diritto di rimanere il diritto ad una carta di soggiorno che :

a ) e rilasciata e rinnovata gratuitamente o contro pagamento di una somma non eccedente e diritti e le tasse richiesti ai propri cittadini per il rilasciato o il rinnovo delle carte d ' identità ;

b ) deve essere valida per l ' intero territorio dello Stato membro che l ' ha rilasciata ;

c ) deve avere una validità di 5 anni ad essere automaticamente rinnovabile .

2 . Le interruzione di soggiorno che non superino 6 mesi consecutivi e le assenze di durata più lunga dovute all ' assolvimento di obblighi militari non possono infirmare la validità del permesso di soggiorno .

Articolo 7

Gli Stati membri mantengono , a favore dei beneficiari del diritto di rimanere , il diritto alla parità di trattamento riconosciuto dalle direttive del Consiglio riguardanti la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento in applicazione del titolo III del programma generale che prevede tale soppressione .

Articolo 8

1 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative di uno Stato membro più favorevoli ai cittadini degli altri Stati membri .

2 . Gli Stati membri favoriscono la riammissione nel loro territorio dei lavorati non salariati che l ' abbiano lasciato dopo avervi risieduto permanentemente per un periodo di lunga durata ed avervi esercitato un ' attività e che desiderino ritornarvi dopo aver raggiunto l ' età della pensione definita all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) , o in caso d ' inabilità permanente al lavoro .

Articolo 9

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva soltanto per motivi d ' ordine pubblico , di pubblica sicurezza o di sanità pubblica .

Articolo 10

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 12 mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . A decorrere dalla notificazione della presente direttiva , gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione , in tempo utile perchù essa possa presentare le proprie osservazioni , qualsiasi ulteriore progetto di disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo , che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 dicembre 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . DURAFOUR

( 1 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 36/62 .

( 2 ) GU n . C 14 del 27 . 3 . 1973 , pag . 20 .

( 3 ) GU n . C 142 del 31 . 12 . 1972 , pag . 12 .

( 4 ) GU n . L 172 del 28 . 6 . 1973 , pag . 14 .

( 5 ) GU n . L 142 del 30 . 6 . 1970 , pag . 24 .

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