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Document 31975D0776
75/776/EEC: Council Decision of 16 December 1975 on a financial contribution to the Foot-and-Mouth Disease Institute in Ankara
75/776/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativa a un contributo finanziario a favore dell' Istituto per la lotta contro l' afta epizootica di Ankara
75/776/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativa a un contributo finanziario a favore dell' Istituto per la lotta contro l' afta epizootica di Ankara
GU L 326 del 18.12.1975, pp. 16–17
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
75/776/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativa a un contributo finanziario a favore dell' Istituto per la lotta contro l' afta epizootica di Ankara
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1975 pag. 0016
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1975 relativa a un contributo finanziario a favore dell ' Istituto per la lotta contro l ' afta epizootica di Ankara ( 75/776/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che la Comunità deve prendere tutte le misure atte ad assicurarne la difesa contro il rischio di apparizione di virus aftosi esotici nel suo territorio ; che in effetti il patrimonio zootecnico non è immunizzato con vaccinazione contro questi virus ; considerando che , a tal fine , la Comunità ha intrapreso e continua ad intraprendere azioni intese a mantenere tali tipo di malattia lontano dai propri confini aiutando i paesi colpiti a rafforzare le proprie misure profilattiche ; che a tale scopo rilevanti sovvenzioni comunitarie sono già state concesse tramite la FAO ai paesi del sud-est europeo ; che , inoltre , una certa quantità di vaccino antiaftoso proveniente dalle riserve costituite dalla Comunità è stata fornita a detti paesi ; considerando che tali azioni hanno incontestabilmente contribuito a proteggere il patrimonio zootecnico della Comunità in modo efficace , in particolare mediante la creazione e il mantenimento di zone cuscinetto , in cui si è proceduto alla vaccinazione , nella Tracia turca ; considerando tuttavia che , secondo le stesse autorità turche , i mezzi impiegati a tutt ' oggi devono essere potenziati per conseguire l ' obiettivo fondamentale che consiste nell ' eliminare la malattia in tutto il paese ; considerando che , onde conseguire tale obiettivo , importanti lavori sono già stati intrapresi presso l ' Istituto per la lotta contro l ' afta epizootica di Ankara al fine d ' aumentare in modo considerevole la produzione di vaccino dell ' istituto ; considerando che tali lavori devono essere approvati , dato che dovrebbero condurre la Turchia ad essere autosufficiente sul piano della lotta e dell ' eliminazione dell ' afta epizootica , il che corrisponderebbe ad una migliore protezione della Comunità ; considerando che le autorità turche hanno fatto appello alla Comunità per ottenere un contributo alle spese di equipaggiamento dell ' Istituto di Ankara ; considerando che è opportuno rispondere favorevolmente a questa domanda , accordando alla Turchia una sovvenzione di un milione di dollari US al massimo , avendo riguardo in particolare all ' impegno preso da questo paese di creare una zona cuscinetto alla sua frontiera orientale de eliminare completamente l ' afta epizootica ; che poichù questa sovvenzione è destinata a finanziare gli equipaggiamenti acquistati durante l ' esecuzione dei lavori è opportuno procedere al suo versamento in fasi successive , su presentazione di pezze giustificative che garantiscono l ' utilità della spesa ; considerando che occorre anche fornire alla Turchia l ' assistenza tecnica ; considerando che è necessario assicurare l ' informazione regolare degli Stati membri sullo svolgimento dell ' insieme dell ' azione intrapresa , DECIDE : Articolo 1 1 . Per il periodo fino al 31 dicembre 1980 la Comunità contribuisce a concorrenza di un milione di dollari US al massimo al finanziamento di un ' azione a favore dell ' Istituto per la lotta contro l ' afta epizootica di Ankara . 2 . Della somma di cui al paragrafo 1 , un importo massimo di 100 000 dollari US è destinato al finanziamento dell ' assistenza tecnica alla Turchia da parte di esperti della Comunità nonchù degli stages di esperti turchi nella Comunità . Il restante della somma è destinato al finanziamento dei nuovi equipaggiamenti dell ' Istituto ad Ankara e non può essere versato che su presentazione da parte delle autorità turche di pezze giustificative ufficiali che provano in particolare che gli equipaggiamenti in questione permettono di realizzare lo scopo di cui alla presente decisione . Articolo 2 La Commissione è incaricata di controllare l ' utilizzazione della somma di cui all ' articolo 1 e di far rapporto al Consiglio circa l ' esecuzione della presente decisione . Essa informa , almeno una volta all ' anno , gli Stati membri nell ' ambito del comitato veterinario permanente dello svolgimento dell ' azione . Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) GU n . C 257 del 10 . 11 . 1975 , pag . 32 .