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Document 31974R2082

Regolamento (CEE) n. 2082/74 della Commissione, del 7 agosto 1974, relativo agli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, di cui all' allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70

GU L 217 del 8.8.1974, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000; abrogato da 300R1607

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/2082/oj

31974R2082

Regolamento (CEE) n. 2082/74 della Commissione, del 7 agosto 1974, relativo agli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, di cui all' allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 08/08/1974 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0023
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0236
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0236


++++

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 166 del 21 . 6 . 1974 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2082/74 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1974

relativo agli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate , di cui all'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 816/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1532/74 ( 2 ) , in particolare l'articolo 39 ,

considerando che all'allegato II , punto 11 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 è data la definizione del vino liquoroso ; che tale definizione richiede per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate la compilazione di due elenchi , uno comprendente quelli fra tali vini che sono tradizionalmente ottenuti mediante aggiunta di mosto di uva concentrato al fuoco diretto e rispondente , salvo per quest'operazione , alla definizione del mosto di uva concentrato , l'altro comprendente quelli fra tali vini che sono ottenuti da taluni mosti freschi e non hanno una gradazione alcolometrica naturale minima di 12 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e contemplati al punto 11 , iii ) , dell'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 816/70 sono i seguenti :

_ Marsala .

Articolo 2

I vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e contemplati al punto 11 , ultimo comma , dell'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 816/70 sono i seguenti :

_ Pineau des Charentes o Pineau Charentais .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 7 agosto 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

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