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Document 31974L0182

    Settima direttiva 74/182/CEE della Commissione, del 26 febbraio 1974, che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    GU L 94 del 4.4.1974, p. 18–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/182/oj

    31974L0182

    Settima direttiva 74/182/CEE della Commissione, del 26 febbraio 1974, che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 094 del 04/04/1974 pag. 0018 - 0018


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

    SETTIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 26 febbraio 1974

    che modifica gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    ( 74/182/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla sesta direttiva della Commissione , del 26 febbraio 1974 , in particolare l'articolo 6 , paragrafo 1 bis ,

    considerando che , a norma della direttiva succitata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ;

    considerando che si è rilevato che il dimetridazolo iscritto finora all'allegato I poteva essere ammesso al livello comunitario sotto certe condizioni ; che è necessario tuttavia mantenere alcuni impieghi di questo additivo al livello nazionale ;

    considerando quindi che è necessario modificare gli allegati della direttiva suddetta ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali , sono modificati come indicato negli articoli seguenti .

    Articolo 2

    Nell'allegato I , parte D " Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose " viene aggiunta :

    * * * * * Tenore * Tenore

    * * * * * mini - * massi -

    N . * * Designazione * * * mo * mo

    CEE * Additivi * chimica , * Specie animale * Età massima * * * Altre disposizioni

    * * descrizione * * * ppm dell'ali -

    * * * * * mento

    * * * * * completo

    E 754 * Dimetridazolo * 1,2-Dimetil-5 - * tacchini , faraone * _ * 125 * 150 * somministrazione vietata rispetti -

    * * nitro - * * * * * vamente dall'età della deposizione

    * * imidazolo * * * * * delle uova e almeno 3 giorni

    * * * * * * * prima della macellazione

    Articolo 3

    Nell'allegato II , parte B " Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose " , è aggiunto l'asterisco che segue riferentesi all'additivo n . 2 :

    " ( * ) Eccettuati gli alimenti per i tacchini e per le galline faraone . "

    Articolo 4

    Gli Stati membri curano l'entrata in vigore , al più tardi il 1 giugno 1974 delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 26 febbraio 1974 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Francois-Xavier ORTOLI

    Baden-Wuerttemberg

    _ direttive per la promozione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo del 10 luglio 1973 ;

    _ direttive per l'incentivazione del lavoro di assistenti femminili di villaggi e di assistenti aziendali mediante fondi del Land del 1 marzo 1973 ;

    _ decreto del 1973 relativo a misure complementari nel quadro del programma agricolo regionale ;

    Baviera

    _ decreto del 20 marzo 1973 sulle condizioni particolari per l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6 , paragrafo 5 , della legge di incentivazione dell'agricoltura bavarese ( associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo ) ;

    _ decreto sulle condizioni generali di finanziamento della promozione di centri per assistenti femminili di villaggi e assistenti aziendali del 27 luglio 1972 ;

    _ direttive per l'incentivazione del risanamento di villaggi del 12 marzo 1973 ;

    considerando che , a norma dell'articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva n . 72/159/CEE , la Commissione è tenuta a decidere se , sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni giuridiche e amministrative comunicate dagli Stati membri con la suddetta direttiva del Consiglio e in rapporto agli obiettivi della stessa direttiva e alla necessaria coerenza tra le varie misure , siano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

    considerando che il principale obiettivo della direttiva n . 72/159/CEE è di promuovere la formazione e lo sviluppo delle aziende che sono in grado , utilizzando metodi di produzione razionali , di offrire alle persone in esse occupate un reddito adeguato comparabile a quello delle attività extra-agricole e di consentire condizioni di lavoro soddisfacenti ;

    considerando che la direttiva n . 72/159/CEE impegna gli Stati membri a introdurre un sistema di incentivazione selettivo a favore dei titolari di aziende agricole che , attraverso la presentazione di un programma di sviluppo aziendale , sono in grado di comprovare che la loro azienda , a conclusione del programma di sviluppo , procura ad almeno una unità di lavoro un reddito proveniente dall'attività agricola comparabile a quello di attività extra-agricole ;

    considerando che le aziende che non rispondono a questo obiettivo possono , conformemente all'articolo 14 , paragrafo 2 , della direttiva n . 72/159/CEE , beneficiare delle misure di incentivazione solo in misura limitata , purché l'onere minimo a carico del beneficiario raggiunga almeno il 5 % all'anno ;

    considerando che le misure comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania a favore delle aziende che hanno presentato un programma di sviluppo aziendale a norma dell'articolo 4 della direttiva , rispondono al suddetto obiettivo della direttiva ;

    considerando tuttavia che l'incentivazione delle aziende , che a conclusione del programma di sviluppo non hanno procurato ad almeno una unità di lavoro il reddito pieno proveniente dall'attività agricola , risulta , conformemente ai principi relativi all'incentivazione di investimenti individuali in aziende miste agricole e forestali e in aziende forestali nonché a norma delle varie disposizioni giuridiche e amministrative dei Laender , più vantaggiosa di quanto non sia a norma dell'articolo 14 , paragrafo 2 , della direttiva e quindi incompatibile con le disposizioni di tale articolo ;

    considerando che la constatazione che un'incentivazione incompatibile con la direttiva compromette il raggiungimento dell'obiettivo della direttiva stessa dipende essenzialmente dalle modalità e dalla misura in cui l'incentivazione viene applicata e puo quindi essere effettuata soltanto dopo un certo periodo di applicazione e sulla base di una relazione particolareggiata del governo della Repubblica federale di Germania ;

    considerando che una decisione della Commissione conformemente all'articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva puo quindi essere adottata in un primo tempo solo per un periodo limitato ;

    considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

    considerando che la presente decisione corrisponde al parere del comitato permanente delle strutture agrarie ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    Le disposizioni giuridiche e amministrative per l'applicazione della direttiva n . 72/159/CEE comunicate dal governo della Repubblica federale di Germania in data 19 giugno e 23 ottobre 1973 , conformemente all'articolo 17 , paragrafo 1 , secondo trattino e all'articolo 17 , paragrafo 4 , della suddetta direttiva , soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di cui all'articolo 15 della direttiva n . 72/159/CEE .

    Articolo 2

    Entro il 31 marzo 1975 il governo della Repubblica federale di Germania presenterà alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione dei principi relativi all'incentivazione di investimenti individuali in aziende miste agricole e forestali ed in aziende forestali .

    La relazione di cui al comma precedente verte , in particolare , sul carattere e sul numero delle aziende che beneficiano dell'incentivazione , sull'aliquota del reddito proveniente dall'attività di aziende forestali o di aziende non industriali gestite a titolo secondario , sulla localizzazione delle aziende che beneficiano dell'incentivazione e sui motivi di quest'ultima in rapporto ai principi menzionati nel comma precedente .

    Tale relazione riguarda anche l'importo dei mezzi di bilancio stanziati a favore di dette aziende , nonché l'incentivazione complementare conformemente alle disposizioni giuridiche ed amministrative dei Laender .

    Articolo 3

    La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese rimborsabili derivanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa dopo il 20 aprile 1973 .

    Articolo 4

    La constatazione di cui all'articolo 1 è valida sino al 31 dicembre 1974 .

    Articolo 5

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 13 marzo 1974 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Francois-Xavier ORTOLI

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