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Document 31974D0433

    74/433/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1974, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.602 - FRUBO) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    GU L 237 del 29.8.1974, p. 16–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1974/433/oj

    31974D0433

    74/433/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1974, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26.602 - FRUBO) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 237 del 29/08/1974 pag. 0016 - 0031


    ++++

    ( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

    ( 2 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 993/62 .

    ( 3 ) GU n . 127 del 20 . 8 . 1963 , pag . 2268/63 .

    ( 4 ) Il 24 giugno 1974 , le associazioni in causa hanno informato per telex la Commissione , che in occasione delle loro prossime assemblee generali , sarà proposta la soppressione del termine " scaricata " e che nel frattempo , anticipando tale decisione formale , la condizione dello scarico non sarà più richiesta .

    ( 5 ) Vedasi nota ( 1 ) pag . 17 .

    ( 6 ) Vedasi nota ( 1 ) pag . 17 .

    ( 7 ) Vedasi nota ( 1 ) pag . 17 .

    ( 8 ) Regolamento CEE n . 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 ( GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 ) , regolamento CEE n . 2511/69 ( GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 ) .

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1974

    relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

    ( IV/26.602 _ FRUBO )

    ( Il testo in lingua olandese è il solo facente fede )

    ( 74/433/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 85 ,

    visto il regolamento n . 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare l'articolo 3 ,

    visto il regolamento n . 26 del Consiglio del 4 aprile 1962 ( 2 ) relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli , in particolare l'articolo 2 ,

    vista la domanda presentata l'8 febbraio 1968 , a norma dell'articolo 3 , paragrafo 2 b ) del regolamento n . 17 , dall'impresa " Govers en Zonen " di Amsterdam ( Paesi Bassi ) ,

    vista la domanda presentata il 2 gennaio 1970 , a norma dell'articolo 2 , paragrafo 3 , del regolamento n . 26 , dalla " Nederlandse Vereniging voor de Fruit - en Groentenimporthandel " dell'Aia ( Paesi Bassi ) e dal " Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit " FRUBO " " dell'Aia ( Paesi Bassi ) , relativamente all'accordo concluso nel 1952 tra queste due associazioni e modificato il 1 febbraio 1961 , il 15 febbraio 1965 , il 1 agosto 1968 , il 15 marzo 1972 ed il 21 febbraio 1974 ,

    vista la notifica di tale accordo effettuata il 21 aprile 1972 dalle due summenzionate associazioni , a norma dell'articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 ,

    vista la domanda presentata il 5 ottobre 1973 , a norma dell'articolo 3 , paragrafo 2 b ) del regolamento n . 17 , da ventidue imprese olandesi appartenenti al " Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit " FRUBO " " ,

    sentite le imprese ed associazioni d'imprese interessate , conformemente all'articolo 19 , paragrafo 1 del regolamento n . 17 ed alle disposizioni del regolamento n . 99/63/CEE del 25 luglio 1963 ( 3 ) ,

    visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti , ottenuto , conformemente all'articolo 10 del regolamento n . 17 , il 26 aprile 1974 ,

    I

    1 . considerando che nel 1952 la " Nederlandse Vereniging voor de Fruit - en Groentenimporthandel ( qui di seguito denominata " associazione degli importatori " ) ed il " Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit " FRUBO " " ( qui di seguito denominato " associazione dei grossisti " ) hanno concluso un accordo relativo alla vendita all'incanto nei Paesi Bassi degli agrumi freschi e delle mele e pere di origine non europea ( qui di seguito denominati " frutta " ) e che tale accordo è stato in seguito modificato il 1 febbraio 1961 , il 15 febbraio 1965 ed il 1 agosto 1968 ;

    considerando che , a seguito di una prima comunicazione degli addebiti , indirizzata loro il 12 novembre 1969 , le due summenzionate associazioni hanno modificato , il 15 marzo 1972 , alcune clausole dell'accordo riguardanti in particolare le condizioni d'accesso alle vendite all'incanto che , nella comunicazione degli addebiti , erano state ritenute incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85 , paragrafo 1 ; che , in seguito , esse hanno notificato alla Commissione , in data 21 aprile 1972 , l'accordo così modificato ; che , dopo aver ricevuto la seconda comunicazione degli addebiti , che era stata loro indirizzata il 19 novembre 1973 , le associazioni interessate hanno proceduto , il 21 febbraio 1974 , ad una nuova modifica delle disposizioni dellhaccordo relative all'obbligo di commercializzare la frutta esclusivamente mediante le vendite all'incanto ;

    considerando che , dopo l'ultima modifica , le disposizioni principali dell'accordo sono le seguenti :

    a ) la partecipazione alle vendite all'incanto che hanno luogo a Rotterdam è vietata senza l'autorizzazione della " Commissie Importveilingen " ( Commissione per le vendite d'importazione all'incanto ) , la quale è incaricata di far osservare le disposizioni dell'accordo ed è composta da tre membri dell'associazione degli importatori e da tre membri dell'associazione dei grossisti ( articoli 2 , 3 e 54 dell'accordo ) ; gli importatori ammessi alle vendite all'incanto possono , tuttavia , autorizzare grossisti stranieri a partecipare a tali vendite , ma esclusivamente per acquisti in transito ( articolo 5 ) ;

    b ) l'autorizzazione a partecipare alle vendite all'incanto in qualità di venditore è rilasciata , su domanda , a qualsiasi importatore stabilito nella CEE che :

    _ qualora non sia membro dell'associazione degli importatori , si sia impegnato per iscritto , nei confronti di detta associazione e dell'associazione dei grossisti , a rispettare le disposizioni dell'accordo , e

    _ abbia depositato a favore di tali due associazioni , se questa condizione è richiesta dalla " Commissie Importveilingen " , una garanzia bancaria di 10 000 fiorini ( articolo 2 ) ;

    c ) l'autorizzazione a partecipare alle vendite all'incanto in qualità di acquirente è rilasciata , su domanda , a qualsiasi grossista di ortofrutticoli stabilito nei Paesi Bassi che :

    _ qualora non sia membro dell'associazione dei grossisti , si sia impegnato per iscritto , nei confronti di detta associazione e dell'associazione degli importatori , a rispettare le disposizioni dell'accordo , e

    _ abbia esercitato , per almeno un anno prima della presentazione della domanda , un'attività di grossista in agrumi e , in questa qualità , abbia regolarmente venduto detti prodotti per tale periodo ( articolo 3 ) ;

    tali condizioni non sono richieste ai grossisti che non sono stabiliti nei Paesi Bassi e che , pertanto , non vendono regolarmente agrumi in tale paese ;

    d ) agli importatori ed ai grossisti ammessi a partecipare alle vendite all'incanto di Rotterdam è vietato vendere nei Paesi Bassi , tranne che mediante vendite all'incanto , d'importazione , gli agrumi freschi prodotti al di fuori della CEE , nonchè le mele e le pere non originarie dell'Europa , se non sono state ancora cendute ad una vendita all'incanto d'importazione ( articolo 9 , paragrafo 1 ) ; a questa regola è prevista una deroga nel caso in cui la frutta di cui al primo paragrafo sia acquistata presso un importatore od un grossista stabilito in un altro Paese membro della CEE , dal quale questa frutta sia stata effettivamente spedita , sdoganata e scaricata ( articolo 9 , paragrafo 2 ) ( 4 ) ; l'acquirente che si avvale del disposto del paragrafo 2 deve poter dimostrare , su richiesta della " Commissie Importveilingen " , che sono state rispettate le condizioni fissate in questo paragrafo ( articolo 9 , paragrafo 3 ) ; "

    e ) l'obbligo di vendere ed acquistare la frutta in una vendita all'incanto d'importazione non si applica alle seguenti operazioni :

    _ vendite ed acquisti in transito ;

    _ vendite a fabbriche ,

    _ vendite di frutta in stato tale da non poter essere ragionevolmente presentata alle vendite all'incanto ,

    _ vendite di frutta dolce se in quantitativi minimi ( articolo 11 ) ;

    f ) le vendite all'incanto di Rotterdam hanno luogo regolarmente ogni settimana il lunedì , martedì , e mercoledi alle ore 11 ; la frutta puo essere messa in vendita soltanto se i quantitativi sono stati comunicati in anticipo mediante avviso di vendita pubblica od iscrizione in un apposito catalogo ; la vendita di quantitativi maggiori è autorizzata soltanto nella misura del 20 % del quantitavo dichiarato e se ne è stata data comunicazione prima dell'inizio della vendita ;

    g ) per quel che riguarda l'organizzazione di queste vendite all'incanto , l'accordo prevede inoltre tutta una serie di disposizioni di carattere tecnico relative , tra l'altro , ai campioni della frutta messa in vendita ( prelievo ed esposizione ) , agli ispettori incaricati di verificare lo stato della frutta , i quantitativi posti in vendita ed il prelievo di campioni , alle vendite dette " cieche " , che sono vendite di frutta i cui campioni non hanno potuto essere esposti in tempo , alle condizioni di consegna delle merci vendute ;

    h ) la " Commissie Importveilingen " puo infliggere a coloro che non osservano le disposizioni dell'accordo le seguenti sanzioni :

    _ biasimo ,

    _ comunicazione dell'infrazione alle persone partecipanti all'accordo ,

    _ ammenda fino a 10 000 fiorini ,

    _ divieto , per un certo periodo , di partecipare alle vendite all'incanto ,

    _ esclusione dalle vendite all'incanto ;

    2 . considerando che fino al 21 febbraio 1974 le disposizioni previste dai precedenti articoli 9 e 10 dell'accordo proibivano ai grossisti che partecipavano alle vendite all'incanto di Rotterdam d'approvvigionare il mercato olandese mediante acquisti effettuati negli altri Stati membri della Comunità , ad eccezione degli agrumi acquistati alla vendita all'incanto d'Anversa ;

    3 . considerando che le frutta smerciate alle vendite all'incanto di Rotterdam sono principalmente agrumi , dato che le mele e le pere di origine non europa sono importate soltanto in piccoli quantitativi ; che l'80 % circa degli agrumi consumati nei Paesi Bassi passano attraverso il canale delle vendite all'incanto di Rotterdam ; che nove importatori stabiliti nei Paesi Bassi partecipano regolarmente a tali vendite in qualità di venditori , mentre gli importatori stabiliti in altri Paesi della CEE non vi partecipano che raramente ; che il numero dei grossisti che si riforniscono alle suddette vendite all'incanto è di circa trecentocinquanta , il che rappresenta la quasi totalità dei grossisti che hanno per attività principale la vendita di frutta nei Paesi Bassi ;

    4 . considerando che i quantitativi d'agrumi commercializzati alle vendite all'incanto di Rotterdam sono molto rilevanti e che essi sono smerciati non soltanto sul mercato olandese , ma anche su quello tedesco e , in misura minore , sui mercati di altri Stati membri della CEE ; che gli agrumi offerti a queste vendite all'incanto offrono una grande scelta per quel che riguarda l'origine e le varietà e che i prezzi ivi registrati sono generalmente inferiori a quelli riscontrati negli altri Paesi della Comunità ; che , tuttavia , non è certo che gli agrumi venduti a Rotterdam presentino , per quel che riguarda i vari paesi d'origine , la stessa qualità e lo stesso grado di freschezza di quelli offerti sugli altri grandi mercati d'importazione della CEE ; che quest'aspetto della qualità e del grado di freschezza della frutta tende ad assumere un ruolo sempre più determinante nella scelta dei consumatori e dei distributori olandesi , specialmente a causa della crescente concorrenza degli agrumi spagnoli che possono essere consegnati sul mercato olandese molto più rapidamente ( ferrovia ) degli agrumi provenienti da località più lontane ( mare ) ; che , d'altra parte , la Commissione ha potuto constatare che un certo numero di grossisti ammessi a partecipare alle vendite all'incanto non sempre si attengono alle disposizioni dell'accordo , poichè acquistano occasionalmente agrumi nei paesi terzi od in altri Stati membri della CEE , senza passare per le vendite all'incanto di Rotterdam , cosa che non farebbero se non ci fosse un reale interesse economico ;

    II

    1 . considerando che le disposizioni dell'accordo , concluso tra due associazioni d'imprese , sono di fatto direttamente vincolanti per le imprese che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam e sono da queste applicate ; che tale accordo deve quindi essere considerato un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85 , paragrafo 1 del trattato ;

    2 . considerando che , nella sua attuale versione , l'accordo contiene alcune disposizioni che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune ; che , infatti , l'articolo 9 , paragrafo 1 , dell'accordo vieta agli importatori ed ai grossisti autorizzati a partecipare alle vendite all'incanto di Rotterdam di vendere , al di fuori di tali vendite all'incanto , gli agrumi prodotti nei paesi terzi e le mele e pere prodotte al di fuori dell'Europa , se questa frutta è destinata al consumo interno olandese e non è stata né venduta od acquistata in una vendita all'incanto di frutta importata , né acquistata dopo sdoganamento e scarico ( 5 ) presso un importatore od un grossista la cui sede sia in un altro Stato membro ;

    considerando che , di fatto , questo divieto restringe soprattutto la libertà d'approvvigionamento dei grossisti che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam , e quindi la loro capacità concorrenziale , poichè esso impedisce loro di diventare essi stessi importatori e li costringe ad approvvigionarsi principalmente alle vendite all'incanto di Rotterdam quando si tratti d'agrumi provenienti da paesi terzi e destinati al consumo olandese ; che , sebbene l'articolo 9 , paragrafo 1 non escluda la possibilità d'approvvigionarsi anche nelle altre vendite all'incanto di frutta importata nella CEE , cioè nelle vendite pubbliche d'importazione d'Anversa e d'Amburgo , sta di fatto che questi altri due mercati di vendita all'incanto offrono possibilità molto esigue d'approvvigionamento ; che , d'altra parte , anche se l'articolo 9 , paragrafo 2 , consente ai grossisti olandesi d'effettuare acquisti presso imprese stabilite in altri Stati membri della CEE , occorre osservare che le condizioni richieste per tali acquisti sono così restrittive da impedire praticamente la realizzazione di queste operazioni ;

    che , in effetti , da queste condizioni deriva che i grossisti olandesi possono inviare nei Paesi Bassi la frutta , proveniente dai paesi terzi e che essi hanno acquistato in altri Stati membri , soltanto dopo sdoganamento e scarico ( 5 ) in questi paesi ; che è quindi , vietato a questi grossisti olandesi di inviare nei Paesi Bassi frutta proveniente da paesi terzi che essi stessi abbiano importato in un altro Stato membro o che non sia stata già sdoganata e scaricata ( 5 ) da un importatore o da un grossista con sede in un altro Stato membro ; che gli effetti restrittivi di queste condizioni non sono modificati in modo sensibile dalla soppressione dell'obbligo di scarico in un altro Stato membro , dato che sussisterebbe comunque il divieto di commercializzare nei Paesi Bassi frutta proveniente da un paese terzo che il grossista olandese medesimo avesse importata ; che è quindi evidente che le disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo restringono effettivamente la libertà d'approvvigionamento dei grossisti che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam e che tali restrizioni sono particolarmente sensibili , giacchè detti grossisti assicurano la maggior parte della distribuzione degli agrumi destinati al consumo olandese ;

    considerando che il suddetto divieto ha anche l'effetto di restringere la libertà di vendita all'interno del mercato comune degli importatori stabiliti negli altri Stati membri della Comunità ; che , infatti , sebbene l'accordo non vieti a tali importatori di partecipare in qualità di venditori alle vendite all'incanto di Rotterdam , ogniqualvolta essi desiderino smerciare nei Paesi Bassi una certa quantità di frutta che , ad esempio , non avrebbe potuto essere venduta a prezzi remunerativi sul loro mercato nazionale , questi importatori non possono vendere direttamente , cioè senza utilizzare le vendite all'incanto , ai grossisti olandesi che partecipano a tali vendite , della frutta da loro stessi importata , ma non ancora sdoganata e scaricata ( 1 ) ; che , in altri termini , le disposizioni dell'accordo impediscono ad un importatore di uno Stato membro della CEE di spedire direttamente _ cioè passare per le vendite all'incanto di Rotterdam _ ad un grossista olandese una parte di un'ordinazione d'agrumi fatta in un paese terzo , qualora l'importatore possa smerciare la totalità dell'ordinazione sul proprio mercato nazionale ;

    3 . considerando che l'obbligo , imposto ai grossisti soggetti alle disposizioni dell'accordo , di rifornirsi principalmente per la frutta destinata al consumo olandese , soltanto alle vendite pubbliche d'importazione , così come la restrizione alla libertà di vendita che ne risulta per gli importatori degli Stati membri , possono pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che , infatti , ad eccezione degli agrumi prodotti nella Comunità ( di fatto gli agrumi italiani ) , per la frutta acquistata alle vendite all'incanto d'Anversa o d'Amburgo e per quella proveniente dai paesi terzi ed acquistata in altri Stati membri della CEE presso imprese che hanno già provveduto al suo sdoganamento e scarico ( 6 ) , i grossisti soggetti alle disposizioni dell'accordo non possono importare senza utilizzare le vendite all'incanto di Rotterdam frutta destinata ad essere consumata nei Paesi Bassi ; che questo divieto si applica non solo alla frutta acquistata da grossisti olandesi nei paesi terzi e da loro stessi importata nei Paesi Bassi , ma anche a quella proveniente da paesi terzi , sia acquistata da questi grossisti olandesi in altri Stati membri prima di esser stata sdoganata e scaricata ( 7 ) , sia da loro importata in questi altri Stati membri ; che il fatto che ai grossisti partecipanti alle vendite all'incanto di Rotterdam sia impedito d'approvvigionare il mercato olandese con frutta già da loro importata in altri Stati membri o acquistata liberamente presso importatori e grossisti degli altri Stati membri della Comunità è suscettibile di pregiudicare il commercio fra gli Stati membri ;

    che , inoltre , l'insieme delle restrizioni imposte alla libertà d'approvvigionamento dei grossisti olandesi ( ivi compreso il divieto d'effettuare delle importazioni dirette in provenienza dai paesi terzi ) incide sulla struttura della concorrenza in questo settore del mercato comune , indebolendo la posizione concorrenziale di questi grossisti nei confronti degli importatori e degli altri grossisti della Comunità , e puo quindi influenzare le correnti di scambio fra Stati membri in modo da nuocere alla realizzazione degli obbiettivi di un mercato unico fra questi Stati ;

    4 . considerando che prima dell'ultima modifica dell'accordo , che è intervenuta soltanto il 21 febbraio 1974 , le disposizioni previste dai precedenti articoli 9 e 10 erano ancora più restrittive di quelle contenute nel nuovo articolo 9 ; che , infatti , le vecchie disposizioni dell'accordo notificato vietavano ai grossisti partecipanti alle vendite all'incanto di Rotterdam d'effettuare presso imprese stabilite in altri Stati membri della Comunità qualsiasi acquisto d'agrumi provenienti dai paesi terzi e di mele o pere d'origine non europea , ad eccezione degli agrumi acquistati alla vendita all'incanto d'Anversa ;

    5 . considerando che , nell'attuale versione dell'accordo , nessun'altra disposizione sembra tale da restringere la concorrenza in maniera sensibile e da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ; che , in particolare , il fatto che l'autorizzazione di partecipare alle vendite all'incanto di Rotterdam , per acquistarvi frutta destinata al mercato olandese , sia accordata unicamente ai grossisti stabiliti nei Paesi Bassi che abbiano esercitato per un anno l'attività di grossisti in agrumi , non puo essere considerato come una restrizione sensibile della concorrenza e tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ; che da una parte , infatti , l'obbligo d'aver esercitato per almeno un anno l'attività di grossista è considerato assolto anche se questa attività è stata svolta in uno Stato membro della CEE diverso dai Paesi Bassi ; che , d'altra parte , secondo le informazioni ottenute dalla Commissione , il grossista che chieda di essere ammesso alle vendite all'incanto è considerato dalle associazioni interessate come stabilito nei Paesi Bassi , quando egli si proponga d'esercitare , ed eserciti effettivamente , un'attività regolare di venditore d'agrumi e di altra frutta nei Paesi Bassi ;

    III

    considerando che , sebbene i prodotti cui l'accordo si riferisce figurino nell'allegato II del trattato CEE , non possono applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n . 26 per i motivi che verranno in appresso esposti :

    1 . considerando che non si tratta di un accordo concluso da imprenditori agricoli , associazioni d'imprenditori agricoli o associazioni di tali associazioni e che all'accordo in questione non si puo quindi applicare la seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo 2 del regolamento n . 26 ;

    2 . considerando che l'accordo non puo considerarsi come parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato , in quanto nei Paesi Bassi una siffatta organizzazione non esiste ;

    3 . considerando che l'accordo non puo essere ritenuto necessario alla realizzazione degli obbiettivi di cui all'articolo 39 del trattato , poichè , come risulta da quanto precede , i suoi obbiettivi non coincidono con quelli di tale articolo e , anche se i suoi obbiettivi coincidessero con essi , l'accordo non potrebbe neanche in questo caso essere ritenuto necessario alla loro realizzazione , poichè esso non rappresenta né l'unico metodo , né il migliore , per conseguirli ; che , inoltre , nel settore in questione , il Consiglio ha indicato ( 8 ) una serie di mezzi per il conseguimento degli obbiettivi dell'articolo 39 e che l'accordo suddetto non rientra fra tali mezzi , collocandosi quindi al di fuori del contesto degli obbiettivi della politica comune seguita nel settore degli ortofrutticoli ;

    considerando , che due degli obbiettivi previsti dall'articolo 39 mirano ad accrescere la produttività dell'agricoltura della Comunità ed a garantire così un equo tenore di vita alla popolazione agricola della Comunità e non possono quindi essere addotti come scopi perseguiti dall'accordo sulle vendite all'incanto poichè tale accordo riguarda soltanto le importazioni di frutta prodotta all'esterno della Comunità ; che , quindi , resta soltanto da esaminare se l'accordo sia necessario alla realizzazione degli obbiettivi seguenti dell'articolo 39 ;

    _ stabilizzare i mercati ( A )

    _ garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ( B )

    _ assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ( C ) ;

    A . considerando che l'accordo non è necessario alla stabilizzazione del mercato prevista dall'articolo 39 paragrafo 1 , lettera c ) in quanto , come risulta dagli altri obbiettivi menzionati dall'articolo 39 e , in generale , dalle disposizioni degli articoli da 38 a 47 , tale obbiettivo di stabilizzazione del mercato ha per oggetto l'adeguamento dell'offerta alla domanda , allo scopo di garantire lo smercio della produzione comunitaria a prezzi remunerativi e non soggetti a fluttuazioni troppo ampie ; che tale obbiettivo è quindi diverso dagli scopi perseguiti dall'accordo , poichè l'oggetto e gli effetti dell'accordo sono , di fatto , quelli di far convergere la domanda olandese di frutta importata nella Comunità da paesi terzi sull'offerta dei soli importatori che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam ; che non ha alcun nesso con lo smercio della produzione comunitaria ;

    B . considerando che l'accordo non è neanche necessario ai fini del conseguimento dell'obbiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti prevista dall'articolo 39 , paragrafo 1 lettera d ) ; che , infatti , con tale obbiettivo , si mira soprattutto a mantenere un determinato grado di copertura del fabbisogno della Comunità con risorse interne , in modo da non far dipendere l'approvvigionamento del mercato comunitario dalla sola importazione di prodotti agricoli provenienti dai mercati esterni ; che , inoltre , anche se l'obbiettivo previsto dalla lettera d ) del paragrafo 1 dell'articolo 39 equivalesse a quello di " garantire un approvvigionamento regolare del mercato " , non è necessario , per ottenere tale risultato , escludere dall'attività d'importazione una parte degli eventuali concorrenti ( in questo caso i grossisti ) e obbligare un'altra parte ( i venditori stabiliti in altri paesi della CEE ) a servirsi delle vendite all'incanto di Rotterdam ;

    C . considerando infine che l'accordo non è necessario per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ai sensi dell'articolo 39 , paragrafo 1 , lettera e ) ; che si deve al riguardo osservare , anzitutto , che questa disposizione non costituisce un obbiettivo che puo essere isolato dal contesto agricolo e perseguito indipendentemente dagli altri obbiettivi dell'articolo 39 , poichè la disposizione ha essenzialmente lo scopo di evitare che , nell'elaborazione della politica agraria comune , non venga troppo ampliato , a svantaggio del consumatore , il campo d'applicazione degli altri obbiettivi previsti dall'articolo 39 ; che , tuttavia , anche se l'obbiettivo in parola potesse essere isolato dal suo contesto , perchè un accordo potesse essere ritenuto necessario alla sua realizzazione , si dovrebbe poter stabilire che tale accordo è l'unico mezzo che dia ai consumatori la possibilità di beneficiare di prezzi ragionevoli ; che , per contro , non è possibile affermare che l'accordo sulle vendite all'incanto permetta di far beneficiare i consumatori di prezzi ragionevoli poichè , in taluni casi , esso puo essere all'origine di prezzi più elevati di quelli che potrebbero affermarsi su un mercato in cui la concorrenza fosse libera ; che , a questo proposito , va osservato che l'accordo in questione , a causa dell'obbligo imposto ai grossisti olandesi che partecipano alle vendite all'incanto di Rotterdam di approvvigionarsi soltanto a tali vendite all'incanto , esclude la possibilità di operare forti riduzioni delle spese di distribuzione _ riduzioni che potrebbero aversi sopprimendo uno stadio intermedio nel circuito di distribuzione ; che , inoltre , la concorrenza fatta agli importatori da parte dei grossisti che effettuano importazioni dirette potrebbe del pari contribuire all'affermarsi di un livello di prezzi più interessante per i consumatori ; che , infine , il fatto che i venditori stranieri non possano operare sul mercato olandese vendendo direttamente ai grossisti soggetti alle disposizioni dell'accordo puo anche produrre effetti antieconomici , poichè il circuito che tali venditori sono obbligati a seguire per le loro consegne puo comportare spese elevate ed ostacolare la rapida consegna di prodotti freschi ;

    IV

    1 . considerando che , in generale , un sistema di vendite all'incanto puo permettere , in funzione della concentrazione dell'offerta e della domanda che ne risulta , una certa diminuzione dei costi di trasporto e di commercializzazione per le merci che vi sono trattate ; che , nel caso di specie , questi vantaggi , peraltro , si manifestano regolarmente ed in modo percettibile soltanto per gli agrumi importati via mare e provenienti da paesi lontani ; che per le altre provenienze , in particolare per gli agrumi originari della Spagna , questi vantaggi sono praticamente annullati dagli inconvenienti risultanti dalla rigidità propria di questo sistema di distribuzione ; che , in pratica , il fatto che le vendite possano aver luogo soltanto in determinati giorni della settimana e le merci debbano essere accessibili in anticipo per il prelievo dei campioni causa talvolta ritardi di più giorni nelle consegne ai commercianti al minuto ; che , poi , trattandosi di derrate deperibili , il grado di freschezza della frutta e talvolta anche la loro qualità soffrono per questi ritardi di consegna ; che , inoltre , l'obbligo di passare per Rotterdam puo provocare costi di trasporto supplementari qualora si tratti , per esempio , di agrumi che devono essere consegnati a clienti che si trovino nella parte meridionale dei Paesi Bassi od in regioni di frontiera ; che , infine , nel valutare gli effetti provocati da un'intesa come quella qui in esame , bisogna tener conto dell'esistenza d'offerte più vantaggiose di quelle conseguenti all'intesa ; che l'esistenza di tali offerte sembra essere reale , dato che alcuni grossisti soggetti alle disposizioni dell'accordo preferiscono talvolta approvvigionarsi in luoghi diversi da Rotterdam , nonostante le sanzioni di cui sono passibili ; che l'accordo mira precisamente ad impedire l'accesso a tali offerte ai partecipanti all'intesa che stanno dal lato della domanda ( grossisti ) ; che , tuttavia , malgrado questi aspetti negativi , non si puo peraltro escludere che dalle vendite all'incanto di Rotterdam derivino effetti positivi , ma unicamente per le offerte d'agrumi e d'altra frutta fatte a condizioni migliori di quelle ottenute altrove ;

    2 . considerando che , nei casi in cui le vendite all'incanto di Rotterdam permettano un miglioramento della distribuzione degli agrumi importati nei Paesi Bassi , è possibile che questo miglioramento torni anche , almeno parzialmente , a profitto degli utilizzatori , cioè dei grossisti e , per il tramite di questi , dei negozianti al minuto e dei consumatori ;

    3 . considerando che , per ottenere i vantaggi che possono risultare dalle vendite all'incanto di Rotterdam , non è indispensabile obbligare i grossisti e gli importatori autorizzati a parteciparvi a commercializzare nei Paesi Bassi solo per il canale di queste vendite gli agrumi prodotti fuori della Comunità e destinati al consumo olandese ; che , infatti il valore economico di un sistema di vendite all'incanto deriva soprattutto dalle economie realizzate rispetto ad un'azione di vendita in ordine sparso da parte dei vari operatori economici interessati ; che , nel caso di specie , cio comporta essenzialmente prezzi più favorevoli d'importazione , il che costituisce già di per sé stesso un incitamento sufficiente affinché i grossisti olandesi continuino ad approvvigionarsi alle vendite all'incanto di Rotterdam ;

    considerando , inoltre , che in assenza dell'obbligo precitato , anche per altre ragioni i grossisti olandesi non sarebbero indotti ad importare direttamente quantitativi d'agrumi tali da provocare in definitiva , con la riduzione progressiva dei vantaggi offerti dalle vendite all'incanto di Rotterdam , la scomparsa di questo sistema di commercializzazione ; che , in particolare , è praticamente escluso che essi comincino ad importare via mare agrumi in provenienza da paesi lontani in quanto , da un lato , non dispongono dei mezzi e delle conoscenze necessarie per questo genere d'importazioni e , dall'altro , le condizioni offerte alle vendite all'incanto di Rotterdam sono , in generale , più vantaggiose di quelle che essi potrebbero ottenere da soli ; che , per contro , è possibile che taluni grossisti facciano , ad esempio , acquisti in Spagna o sugli altri mercati d'importazione della CEE ogniqualvolta possano beneficiare di prezzi più interessanti di quelli di Rotterdam o , a parità di prezzi , ogniqualvolta possano ottenere consegne più rapide o frutta più fresca ; che , quindi , i grossisti saranno indotti a fare importazioni dirette unicamente quando i vantaggi offerti dalle vendite all'incanto di Rotterdam saranno inferiori a quelli che potranno ottenere su altri mercati ; che , del resto , è solo questo tipo d'importazioni dirette che taluni grossisti tentano d'effettuare attualmente , senza , tuttavia , che cio alteri in modo sensibile il funzionamento delle vendite all'incanto di Rotterdam ;

    considerando , in definitiva , che , per tutti i motivi sopra esposti , l'obbligo di cui all'articolo 9 dell'accordo non è indispensabile per ottenere i vantaggi derivanti dall'accordo ;

    4 . considerando che , non essendo soddisfatta la terza condizione d'applicabilità dell'articolo 85 , paragrafo 3 , non è necessario esaminare se sussiste la quarta ; che , cio nondimeno , va osservato che l'accordo , producendo una forte concentrazione della domanda olandese d'agrumi alle vendite all'incanto di Rotterdam , elimina o rende difficile la concorrenza diretta sul mercato olandese di una parte sostanziale dell'offerta di tali prodotti da parte dei venditori stabiliti negli altri paesi della CEE ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    Le disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo concluso tra la " Nederlandse Vereniging voor de Fruit en Groentenimporthandel " dell'Aia ( Paesi Bassi ) ed il " Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit " FRUBO " " dell'Aia ( Paesi Bassi ) per l'organizzazione di vendite all'incanto di agrumi ed altra frutta importata nei Paesi Bassi , nonché la loro applicazione , costituiscono infrazioni all'articolo 85 , paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea .

    Articolo 2

    La dichiarazione d'inapplicabilità richiesta dagli interessati ai sensi del paragrafo 3 del precitato articolo 85 è rifiutata .

    Articolo 3

    Le associazioni d'imprese menzionate all'articolo 1 , nonchè le imprese figuranti nell'allegato a questa decisione , sono tenute a porre fine senza indugio alle infrazioni constatate .

    Articolo 4

    La presente decisione è destinata alla " Nederlandse Vereniging voor de Fruit - en Groentenimporthandel " dell'Aia ( Paesi Bassi ) e al " Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd fruit " FRUBO " " , nonché alle imprese partecipanti alle vendite all'incanto di Rotterdam , il cui elenco figura in allegato

    Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1974 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Francois-Xavier ORTOLI

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