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Document 31973R0558

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 558/73 del Consiglio, del 26 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

GU L 55 del 28.2.1973, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/558/oj

31973R0558

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 558/73 del Consiglio, del 26 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 28/02/1973 pag. 0001 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0187
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0203


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( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 283 del 20 . 12 . 1972 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 558/73 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1973

che modifica il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) nr . 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l'articolo 24 ,

vista la proposta della Commissione , fatta previo parere del Comitato dello statuto ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere della Corte di giustizia ,

considerando che in base ad una recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e tenendo conto di taluni imperativi di carattere sociale risulta opportuno procedere alla modifica di talune disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , definiti nel regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2647/72 ( 2 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Con effetto dal 1 * luglio 1972 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è cosi modificato :

a ) Articolo 67

Al paragrafo 1 , lettera a ) i termini " l'assegno di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " l'assegno famiglia " .

b ) Articolo 69

I termini " l'assegno di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " l'assegno di famiglia " .

c ) Articolo 74

Al paragrafo 3 , l'ultima frase è sostituita dalla frase seguente :

" Se il padre e la madre sono funzionari delle Comunità , l'assegno viene corrisposto soltanto alla madre " .

d ) Articolo 81

Al primo comma i termini " l'assegno di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " l'assegno di famiglia " .

e ) Articolo 105

Al paragrafo 2 , secondo trattino , i termini " dell'assegno di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " dell'assegno di famiglia " .

f ) ALLEGATO VII

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

" 1 . L'assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base del funzionario e non puo essere inferiore a 1 183 FB .

2 . Ha diritto all'assegno di famiglia :

a ) il funzionario coniugato ,

b ) il funzionario vedovo , divorziato , separato legalmente o celibe , che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2 , paragrafi 2 e 3 ;

c ) per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina , presa sulla base di documenti probanti , il funzionario che , pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a ) e b ) , assuma tuttavia realmente oneri di famiglia .

3 . Quolora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti i 250 000 FB all'anno , al lordo dell'imposta , il funzionario che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno , salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina . Tuttavia , il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico .

4 . Qualora , in virtù delle precedenti disposizioni , due coniugi che si trovano al servizio delle Comunità abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia , quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato . "

g ) ALLEGATO VII

Articolo 4

All'articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma , i termini " dell'assegno di capo famiglia " e " ai quali il funzionario ha diritto " sono sostituiti rispettivamente con i termini " dell'assegno di famiglia " e " versati al funzionario " .

I paragrafi 2 e 3 sono soppressi .

h ) ALLEGATO VII

Articolo 5

_ Al paragrafo 1 , al paragrafo 3 , secondo comma ed al paragrafo 4 , i termini " capo famiglia " , " che non abbia tale qualità " , " ha la qualità di capo famiglia " e " capo famiglia " sono sostituiti rispettivamente con i termini " avente diritto all'assegno di famiglia " , " non avente diritto all'assegno di famiglia " , " ha diritto all'assegno di famiglia " e " avente diritto all'assegno di famiglia " .

_ Al paragrafo 1 , tra gli attuali primo e secondo comma è inserito il seguente comma :

" Quolora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione , quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato " .

i ) ALLEGATO VII

Articolo 6

_ Al paragrafo 1 , primo comma , i termini " capo famiglia " e " che non abbia tale qualità " sono sostituiti rispettivamente con i termini " che abbia diritto all'assegno di famiglia " e " che non abbia diritto a detto assegno " .

_ Al paragrafo 1 , primo comma , è aggiunta una frase cosi redatta : " Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di nouva sistemazione , quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato " .

j ) ALLEGATO VII

Articolo 8

_ Al paragrafo 1 , primo comma , i termini " se è capo famiglia " sono sostuiti con i termini " se ha diritto all'assegno di famiglia " .

_ Al paragrafo 1 , dopo il primo comma è inserito un nuovo comma cosi redatto :

" Se due coniugi sono funzionari delle Comunità , ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio , secondo le disposizoni di cui sopra , per se stesso e per le persone a carico ; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento . Per quanto concerne i figli a carico , il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge " .

_ Al paragrafo 1 , secondo comma , i termini " della qualità di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " del diritto all'assegno di famiglia " .

k ) ALLEGATO VII

Articolo 10

_ Al paragrafo 1 , primo comma ed al paragrafo 2 , lettera a ) e b ) , i termini " capo famiglia " , " che non sia capo famiglia " , " che non sia capo famiglia " e " capo famiglia " sono sostituiti rispettivamente con i termini " che abbia diritto all'assegno di famiglia " , " che non abbia diritto all'assegno di famiglia " , " che non abbia diritto all'assegno di famiglia " e " che abbia diritto all'assegno di famiglia " .

_ Al paragrafo 1 , primo comma , è aggiunta una frase cosi redatta :

" Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano diritto entrambi all'indennità giornaliera , gli importi che figurano nelle due prime colonne sono applicabili soltanto al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato . Gli importi che figurano nelle altre due colonne sono applicabili all'altro coniuge " .

_ Al paragrafo 2 , inserire un secondo comma cosi redatto :

" Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera , la durata della concessione prevista alla lettera b ) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato . La durata della concessione prevista alla lettera a ) si applica all'altro coniuge . "

2 . Con effetto dal 1 * luglio 1972 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

Articolo 24

_ Al paragrafo 3 , i termini " capo famiglia " e " che non abbia tale qualità " sono sostituiti dai termini " che abbia diritto all'assegno di famiglia " e " che non abbia diritto a tale assegno " .

_ Al paragrafo 3 è aggiunto un comma cosi redatto :

" Qualora due coniugi agenti temporanei delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione , quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato " .

Articolo 2

1 . Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

a ) Articolo 72

Dopo la prima frase del primo comma è aggiunta la frase seguente :

" Tuttavia la quota dell'80 % è portata al 100 % in caso di tubercolosi , poliomielite , cancro , malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'autorità che ha il potere di nomina " .

b ) ALLEGATO VII

Articolo 6

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

" 2 . In caso di decesso di un funzionario di ruolo , l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o , in sua mancanza , alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2 , prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1 . "

2 . Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue :

All'articolo 65 è aggiunto un primo comma cosi redatto :

" L'articolo 67 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) e paragrafi 2 e 3 e l'articolo 69 dello statuto riguardanti l'assegno di famiglia , l'assegno per i figli a carico e l'indennità di dislocazione sono applicabili . "

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 26 febbraio 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

E . GLINNE

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