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Document 31973R0501
Regulation (EEC) No 501/73 of the Commission of 20 February 1973 amending Regulation No 283/67/EEC on detailed rules for the application of the compensatory amount applicable to imports of certain vegetable oils
Regolamento (CEE) n. 501/73 della Commissione, del 20 febbraio 1973, che modifica il regolamento n. 283/67/CEE relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali
Regolamento (CEE) n. 501/73 della Commissione, del 20 febbraio 1973, che modifica il regolamento n. 283/67/CEE relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali
GU L 49 del 22.2.1973, p. 18–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004
Regolamento (CEE) n. 501/73 della Commissione, del 20 febbraio 1973, che modifica il regolamento n. 283/67/CEE relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 22/02/1973 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0097
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0097
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0207
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0207
++++ ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , p . 2463/67 . ( 5 ) GU n . L 220 del 30 . 9 . 1971 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . 151 del 13 . 7 . 1967 , pag . 5 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 501/73 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1973 che modifica il regolamento n . 283/67/CEE relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dall'atto ( 2 ) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica ( 3 ) , firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 , visto il regolamento n . 143/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2077/71 ( 5 ) , in particolare l'articolo 7 , considerando che il regolamento n . 143/67/CEE è stato modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2077/71 per renderlo applicabile anche all'olio d'oliva raffinato ; che , allo stesso scopo , occorre quindi adeguare il regolamento n . 283/67/CEE della Commissione , dell'11 luglio 1967 , relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali ( 6 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento n . 283/67/CEE è sostituito dal seguente : " Articolo 1 I prezzi degli oli , dei prodotti dai quali questi sono ottenuti e degli altri prodotti risultanti dalla trasformazione menzionati all'articolo 1 del regolamento n . 143/67/CEE sono determinati sulla base delle offerte effettive per un prodotto alla fase fob o partenza frontiera del paese di provenienza o d'origine degli oli e dei prodotti in causa . Se tali offerte non si riferiscono alla fase fob o partenza frontiera , si effettuano i necessari adeguamenti . " Articolo 2 Il testo dell'articolo 2 del regolamento n . 283/67/CEE è sostituito dal seguente : " Articolo 2 Qualora per i paesi in causa non vi siano offerte per i prodotti dai quali gli oli importati sono ottenuti o per gli altri prodotti risultanti dalla trasformazione , le offerte prese in considerazione sono le più favorevoli constatate sul mercato mondiale , calcolate , secondo il caso , cif Rotterdam o cif Imperia e riportate alla fase fob o partenza frontiera del paese di provenienza o d'origine . " Articolo 3 Il testo dell'articolo 4 del regolamento n . 283/67/CEE è sostituito dal seguente : " Articolo 4 1 . Per il calcolo della relazione di cui all'articolo 1 , lettera b ) , del regolamento n . 143/67/CEE , le rese da prendere in considerazione sono quelle constatate nel paese di provenienza o d'origine . Nell'impossibilità di ottenere dati sufficientemente precisi su tali rese , queste possono essere valutate in base alle rese medie note per tali prodotti . 2 . Per il calcolo della relazione di cui al paragrafo 1 tra olio d'oliva raffinato o olio di sansa d'oliva raffinato , da un lato , e , rispettivamente , olio d'oliva vergine lampante o olio di sansa d'oliva , dall'altro , si applicano le seguenti formule generali : a ) olio d'oliva vergine lampante in olio d'oliva raffinato : 2 ( a _ 1 ) + 2 ; b ) olio di sansa d'olive in olio di sansa d'olive raffinato : 2 a + 2 . In tali formule , " a " rappresenta l'acidità dell'olio lampante o dell'olio di sansa d'olive . 3 . Se l'olio offerto è un olio d'oliva puro o un olio di sansa raffinato e d'oliva , nello stabilire la relazione di cui al paragrafo 1 , si tiene conto della seguente composizione media : a ) nel caso di olio d'oliva puro _ 18 % di olio d'oliva vergine , _ 82 % di olio d'oliva raffinato ; b ) nel caso di olio di sansa raffinato e d'oliva _ 18 % di olio d'oliva vergine , _ 82 % di olio di sansa d'olive raffinato . La qualità di olio d'oliva vergine da prendere in considerazione è quella più frequentemente impiegata nelle miscele nei paesi d'origine o di provenienza . " Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 20 febbraio 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI