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Document 31973R0501

    Regolamento (CEE) n. 501/73 della Commissione, del 20 febbraio 1973, che modifica il regolamento n. 283/67/CEE relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali

    GU L 49 del 22.2.1973, p. 18–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/501/oj

    31973R0501

    Regolamento (CEE) n. 501/73 della Commissione, del 20 febbraio 1973, che modifica il regolamento n. 283/67/CEE relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 049 del 22/02/1973 pag. 0018 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0097
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0046
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0097
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0207
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0207


    ++++

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

    ( 3 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 .

    ( 4 ) GU n . 125 del 26 . 6 . 1967 , p . 2463/67 .

    ( 5 ) GU n . L 220 del 30 . 9 . 1971 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . 151 del 13 . 7 . 1967 , pag . 5 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 501/73 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 1973

    che modifica il regolamento n . 283/67/CEE relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dall'atto ( 2 ) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica ( 3 ) , firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 ,

    visto il regolamento n . 143/67/CEE del Consiglio , del 21 giugno 1967 , relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2077/71 ( 5 ) , in particolare l'articolo 7 ,

    considerando che il regolamento n . 143/67/CEE è stato modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2077/71 per renderlo applicabile anche all'olio d'oliva raffinato ; che , allo stesso scopo , occorre quindi adeguare il regolamento n . 283/67/CEE della Commissione , dell'11 luglio 1967 , relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali ( 6 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 del regolamento n . 283/67/CEE è sostituito dal seguente :

    " Articolo 1

    I prezzi degli oli , dei prodotti dai quali questi sono ottenuti e degli altri prodotti risultanti dalla trasformazione menzionati all'articolo 1 del regolamento n . 143/67/CEE sono determinati sulla base delle offerte effettive per un prodotto alla fase fob o partenza frontiera del paese di provenienza o d'origine degli oli e dei prodotti in causa .

    Se tali offerte non si riferiscono alla fase fob o partenza frontiera , si effettuano i necessari adeguamenti . "

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 2 del regolamento n . 283/67/CEE è sostituito dal seguente :

    " Articolo 2

    Qualora per i paesi in causa non vi siano offerte per i prodotti dai quali gli oli importati sono ottenuti o per gli altri prodotti risultanti dalla trasformazione , le offerte prese in considerazione sono le più favorevoli constatate sul mercato mondiale , calcolate , secondo il caso , cif Rotterdam o cif Imperia e riportate alla fase fob o partenza frontiera del paese di provenienza o d'origine . "

    Articolo 3

    Il testo dell'articolo 4 del regolamento n . 283/67/CEE è sostituito dal seguente :

    " Articolo 4

    1 . Per il calcolo della relazione di cui all'articolo 1 , lettera b ) , del regolamento n . 143/67/CEE , le rese da prendere in considerazione sono quelle constatate nel paese di provenienza o d'origine . Nell'impossibilità di ottenere dati sufficientemente precisi su tali rese , queste possono essere valutate in base alle rese medie note per tali prodotti .

    2 . Per il calcolo della relazione di cui al paragrafo 1 tra olio d'oliva raffinato o olio di sansa d'oliva raffinato , da un lato , e , rispettivamente , olio d'oliva vergine lampante o olio di sansa d'oliva , dall'altro , si applicano le seguenti formule generali :

    a ) olio d'oliva vergine lampante in olio d'oliva raffinato :

    2 ( a _ 1 ) + 2 ;

    b ) olio di sansa d'olive in olio di sansa d'olive raffinato :

    2 a + 2 .

    In tali formule , " a " rappresenta l'acidità dell'olio lampante o dell'olio di sansa d'olive .

    3 . Se l'olio offerto è un olio d'oliva puro o un olio di sansa raffinato e d'oliva , nello stabilire la relazione di cui al paragrafo 1 , si tiene conto della seguente composizione media :

    a ) nel caso di olio d'oliva puro

    _ 18 % di olio d'oliva vergine ,

    _ 82 % di olio d'oliva raffinato ;

    b ) nel caso di olio di sansa raffinato e d'oliva

    _ 18 % di olio d'oliva vergine ,

    _ 82 % di olio di sansa d'olive raffinato .

    La qualità di olio d'oliva vergine da prendere in considerazione è quella più frequentemente impiegata nelle miscele nei paesi d'origine o di provenienza . "

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 20 febbraio 1973 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Francois-Xavier ORTOLI

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