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Document 31973L0148

Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi

GU L 172 del 28.6.1973, p. 14–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; abrogato da 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/148/oj

31973L0148

Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 28/06/1973 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0135
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0132
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0132


++++

( 1 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 e 36/62 .

( 2 ) GU n . C 19 del 28 . 2 . 1972 , pag . 5 .

( 3 ) GU n . C 67 del 24 . 6 . 1972 , pag . 7 .

( 4 ) GU n . 56 del 4 . 4 . 1964 , pag . 845/64 .

( 5 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 13 .

( 6 ) GU n . 62 del 17 . 4 . 1964 , pag . 981/64 .

( 7 ) GU n . 56 del 4 . 4 . 1964 , pag . 850/64 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1973

relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi

( 73/148/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 54 , paragrafo 2 , e l'articolo 63 , paragrafo 2 ,

visti i programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi ( 1 ) , in particolare il titolo II ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la libera circolazione delle persone prevista dal trattato e dal titolo II dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi implica la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno , all'interno della Comunità , dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi nel territorio di qualunque Stato membro o prestarvi servizi ;

considerando che la libertà di stabilimento puo essere pienamente realizzata soltanto se ai beneficiari è riconosciuto un diritto di soggiorno permanente ; che la libera prestazione di servizi implica che al prestatore e al destinatario sia garantito un diritto di soggiorno corrispondente alla durata della prestazione ;

considerando che la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( 4 ) ha fissato le norme applicabili in questo settore alle attività indipendenti ;

considerando che la direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità ( 5 ) , che ha sostituito la direttiva del 25 marzo 1964 ( 6 ) avente lo stesso titolo , ha nel frattempo modificato le norme applicabili in materia ai lavoratori salariati ;

considerando che è opportuno migliorare altresi - le disposizioni concernenti il trasferimento e il soggiorno , all'interno della Comunità , dei lavoratori non salariati e delle loro famiglie ;

considerando che il coordinamento dei provvedimenti speciali applicabili agli stranieri in materia di trasferimento e di soggiorno , giustificati da motivi di ordine pubblico , di pubblica sicurezza e di sanità pubblica , costituisce già oggetto della direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 ( 7 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri sopprimono , alle condizioni previste dalla presente direttiva , le restrizioni al trasferimento e al soggiorno :

a ) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività indipendente , o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi ;

b ) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi ;

c ) del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti , qualunque sia la loro cittadinanza ;

d ) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico , qualunque sia la loro cittadinanza .

2 . Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) o del loro coniuge , che sia a loro carico o con loro convivente nel paese di provenienza .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri riconoscono alle persone di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio . Tale diritto è esercitato dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi . I membri della famiglia godono in materia dello stesso diritto di cui beneficia il cittadino dal quale dipendono .

2 . Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di cittadini , in conformità della propria legislazione , una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza .

3 . Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra detti Stati . Se il passaporto è l'unico documento valido per uscire dal paese , la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni .

4 . Gli Stati membri non possono imporre alle persone di cui all'articolo 1 alcun visto d'uscita né obbligo equivalente .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all'articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi .

2 . Non puo essere imposto alcun visto d'ingresso né obbligo equivalente , salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri . Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti eventualmente necessari .

Articolo 4

1 . Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio per esercitarvi una attività indipendente , quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del trattato .

Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio di un documento denominato " carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee " . Tale documento ha una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio ; esso è automaticamente rinnovabile .

Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno .

La carta di soggiorno in corso di validità non puo essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito all'incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio .

Ai cittadini di uno Stato membro non contemplati al primo comma , ma ammessi ad esercitare un'attività sul territorio di un altro Stato membro in virtù della legislazione di tale Stato , è rilasciato un permesso di soggiorno di durata almeno uguale a quella dell'autorizzazione concessa per l'esercizio dell'attività stessa .

Tuttavia i cittadini contemplati al primo comma ai quali , in seguito ad un cambiamento di attività , si applichino le disposizioni del comma precedente , conservano la carta di soggiorno fino alla scadenza della sua validità .

2 . Per i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione .

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi , lo Stato membro in cui tale prestazione è effettuata rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto .

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi , la carta d'identità o il passaporto in virtù del quale l'interessato è entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno . Tuttavia lo Stato membro puo imporre all'interessato di notificare la sua presenza nel territorio .

3 . Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validita uguale a quello rilasciato al cittadino dal quale dipendono .

Articolo 5

Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato membro .

Articolo 6

Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro puo esigere dal richiedente soltanto :

a ) l'esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio ;

b ) la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4 .

Articolo 7

1 . I documenti di soggiorno concessi ai cittadini di uno Stato membro vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identità ai cittadini nazionali . Le stesse disposizioni si applicano altresi ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei suddetti documenti di soggiorno .

2 . I visti di cui all'articolo 3 , paragrafo 2 , sono apposti gratuitamente .

3 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio dei documenti indicati al paragrafo 1 .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico , di pubblica sicurezza o di sanità pubblica .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notifica , e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Essi notificano alla Commissione le modifiche apportate alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative intese a semplificare , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , le formalità e le procedure di rilascio dei documenti ancora necessari per il trasferimento e il soggiorno della persona di cui all'articolo 1 .

Articolo 10

1 . La direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi resta in vigore fino all'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri .

2 . I documenti di soggiorno rilasciati in applicazione della direttiva menzionata al paragrafo 1 e non ancora scaduti al momento dell'attuazione della presente direttiva conservano la loro validità fino alla loro più vicina scadenza .

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 21 maggio 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

E . GLINNE

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