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Document 31972R2840

Regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione e che reca conclusione dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972

GU L 300 del 31.12.1972, p. 188–188 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(31.12)L300 pag. 190 - 190

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2840/oj

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31972R2840

Regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione e che reca conclusione dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 31/12/1972 pag. 0188 - 0188
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0040
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L300 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0040
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(31.12)L300 pag. 0190
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 3 pag. 0190
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 2 pag. 0190
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 2 pag. 0190
edizione speciale in lingua ceca capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua estone capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua lituana capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua lettone capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua maltese capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua polacca capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104
edizione speciale in lingua slovena capitolo 11 tomo 11 pag. 104 - 104


Regolamento (CEE) N. 2840/72 Del Consiglio

del 19 dicembre 1972

che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione e che reca conclusione dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno concludere l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, approvare le dichiarazioni allegate all'atto finale e concludere l'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein del suddetto accordo, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972;

considerando che, poiché l'accordo con la Confederazione svizzera istituisce un Comitato misto, è opportuno designare i rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale Comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, gli allegati e i protocolli, le dichiarazioni allegate all'atto finale nonché l'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

I testi degli atti di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione rispettivamente delle disposizioni dell'articolo 36 dell'accordo con la Confederazione svizzera e dell'articolo 3 dell'accordo addizionale, alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tali accordi sono state espletate, per quanto riguarda la Comunità.

Artìcolo 3

Nel Comitato misto previsto dall'articolo 29 dell'accordo con la Confederazione svizzera la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stari membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Ver il Consiglio

Il Presidente

T. Westerterp

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