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Document 31971L0261

    Direttiva 71/261/CEE della Commissione, del 30 giugno 1971, relativa all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo

    GU L 161 del 19.7.1971, p. 17–18 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 520 - 521

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987; abrogato da 31985R1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/261/oj

    31971L0261

    Direttiva 71/261/CEE della Commissione, del 30 giugno 1971, relativa all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 19/07/1971 pag. 0017 - 0018
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0460
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0520
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0133
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0098
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0098


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 58 dell'8 . 3 . 1969 , pag . 1 .

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 1971

    relativa all'applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 3 , lettera d ) , e paragrafo 4 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo

    ( 71/261/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ( 1 ) , in particolare l'articolo 28 ,

    considerando che secondo l'articolo 2 , paragrafo 3 , lettera d ) , della citata direttiva , per prodotti compensatori si intendono i prodotti ottenuti dall'utilizzazione di merci quali catalizzatori , acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche che , destinati a facilitare la fabbricazione dei prodotti , spariscone totalmente o parzialmente nel corso della loro utilizzazione e non si ritrovano in tali prodotti ;

    considerando che , allo scopo di agevolare l'applicazione di tale disposizione , è opportuno precisare le merci che possono essere utilizzate ai sensi della direttiva predetta ;

    considerando che tra queste merci possono essere comprese quelle elencate in allegato alla presente direttiva , a condizione che facciano segnatamente oggetto delle utilizzazioni previste da quest'ultima ;

    considerando che secondo l'articolo 2 , paragrafo 4 , la scomparsa totale o parziale delle merci citate è assimilata ad un'esportazione di prodotti compensatori , purché i prodotti ottenuti siano esportati ;

    considerando che conviene prevedere che , nel caso in cui i prodotti ottenuti non sono esportati totalmente , l'assimilazione sia effettuata proporzionalmente ai prodotti esportati ; che , d'altra parte , questa assimilazione deve effettuarsi soltanto per la parte delle predette merci che è scomparsa dando luogo a prodotti esportati ;

    considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato del perfezionamento attivo ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Oggetto della presente direttiva è l'adozione di alcune disposizioni di applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 3 , lettera d ) , e paragrafo 4 della direttiva del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo .

    Articolo 2

    Le merci elencate in allegato , quando sono segnatamente destinate alle utilizzazioni previste in detto allegato , sono comprese tra quelle per le quali puo essere concesso il beneficio delle disposizioni dell'articolo 2 , paragrafo 3 , lettera d ) , e paragrafo 4 della direttiva di cui all'articolo 1 .

    Articolo 3

    Le disposizioni dell'articolo 2 , paragrafo 4 , della direttiva di cui all'articolo l devono intendersi come applicabili solamente alla parte di merci di cui all'articolo 2 , paragrafo 3 , lettera d ) , che è scomparsa dando luogo ai prodotti esportati .

    Articolo 4

    Le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entrano in vigore al più tardi il 1 * ottobre 1971 a cura degli Stati membri .

    Articolo 5

    Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva .

    La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 30 giugno 1971 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Franco M . MALFATTI

    ALLEGATO

    a ) Masse filtranti , argille attivate e altre sostanze destinate a filtrare prodotti o merci quali prodotti chimici e petrolchimici , birre , oli , vini , additivi ;

    b ) merci necessarie alla protezione dei prodotti o delle merci come : oli speciali , preparazioni andruggine , pellicole plastiche ed altri rivestimenti simili ;

    c ) merci necessarie a creare un ambiente fisico o chimico indispensabile alla realizzazione di talune operazioni di perfezionamento come : inibitori , stabilizzanti , prodotti o preparazioni antischiuma ; preparazioni schiumogene ; prodotti o preparazioni per bagni ; preparazioni antiossidanti ; elio , argo e anidride carbonica ; preparazioni per la captazione , per effetti elettrostatici , delle polveri e altre particelle ; paraffina e altre sostanze che servono a legare i miscugli non agglomerati di carburi metallici nel corso di operazioni di sintetizzazione di questi carburi ; preparazioni per formare pezzi mediante trafilatura , stampaggio , estrusione e tecniche simili ;

    d ) preparazioni destinate a trattare prodotti o merci in superficie come : prodotti per l'ensimaggio ; oli , gas e preparazioni speciali per la tempera o l'indurimento superficiale dei pezzi di acciaio o di altre materie ; polverie , paste , emulsioni e altre preparazioni abrasive o per levigare , decapanti , smacchiatori , detergenti e simili ;

    e ) preparazioni e sostanze destinate a facilitare l'applicazione dei prodotti e delle merci da assiemare come : glicerina , sapone , talco ;

    f ) carburanti destinati sia al collaudo di motori costruiti sotto il regime del perfezionamento attivo , sia alla rilevazione delle imperfezioni di motori da riparare sotto questo regime , sia al collaudo di motori riparati sotto lo stesso regime .

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