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Document 31970L0050
Commission Directive 70/50/EEC of 22 December 1969 based on the provisions of Article 33 (7), on the abolition of measures which have an effect equivalent to quantitative restrictions on imports and are not covered by other provisions adopted in pursuance of the EEC Treaty
Direttiva 70/50/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'articolo 33 paragrafo 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtú del Trattato CEE
Direttiva 70/50/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'articolo 33 paragrafo 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtú del Trattato CEE
GU L 13 del 19.1.1970, p. 29–31
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 17 - 19
In force
Direttiva 70/50/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'articolo 33 paragrafo 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtú del Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/1970 pag. 0029 - 0031
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0010
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0017
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1969 che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'articolo 33, paragrafo 7, del trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del trattato CEE (70/50/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 33, paragrafo 7, considerando che per misure ai sensi degli articoli 30 e seguenti si intendono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, le prassi amministrative, nonché ogni atto posto in essere da un'autorità pubblica, ivi compresi gli incitamenti; considerando che, ai sensi della presente direttiva, per prassi amministrativa s'intende ogni comportamento di un'autorità pubblica, uniforme e regolarmente seguito ; che per incitamento s'intende ogni atto posto in essere da un'autorità pubblica, il quale, pur non vincolando giuridicamente i destinatari, ne determina un dato comportamento; considerando che le formalità al cui espletamento è subordinata l'importazione, non comportano, di regola, effetti equivalenti a quelli delle restrizioni quantitative e che, pertanto, non formano oggetto della presente direttiva; considerando le misure degli Stati membri, diverse da quelle indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, vigenti alla data di entrata in vigore del trattato, non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del trattato, che rendono le importazioni vuoi impossibili vuoi più difficili o onerose dello smercio della produzione nazionale; considerando che fra tali misure sono da annoverare quelle che subordinano l'accesso dei prodotti importati al mercato nazionale, a ogni stadio di commercializzazione, a una condizione non richiesta per i prodotti nazionali oppure ad una condizione diversa e più difficile rispetto a quella richiesta per i prodotti nazionali, sicché ne deriva un onere per i soli prodotti importati; considerando che tra tali misure sono parimenti da annoverare quelle che, ad ogni stadio de commercializzazione, accordano ai prodotti nazionali una preferenza diversa da un aiuto, soggetta o meno a condizioni, in modo da escludere, in tutto o in parte, lo smercio dei prodotti importati; considerando che tali misure ostacolano delle importazioni che, ove dette misure non esistessero, potrebbero aver luogo ; che tali misure producono pertanto un effetto equivalente a quello delle restrizioni quantitative all'importazione; considerando che gli effetti sulla libera circolazione delle merci delle misure relative alla commercializzazione dei prodotti e che sono indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed a quelli importati, non sono, di regola, equivalenti a quelli delle restrizioni quantitative poiché tali effetti sono normalmente inerenti alle disparità delle disposizioni applicate in materia dagli Stati membri; considerando che tali misure possono, tuttavia, produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che eccedono l'ambito degli effetti propri a dette disposizioni; considerando che tale è il caso quando le importazioni sono rese vuoi impossibili, vuoi più difficili od onerose dello smercio della produzione nazionale, senza che ciò si riveli necessario per raggiungere un obiettivo che rientri nell'ambito dei poteri degli Stati di disciplinare il commercio, poteri che il trattato lascia impregiudicati ; che tale è, in particolare, il caso quando detto obiettivo può essere raggiunto, altrettanto efficacemente, con altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi ; che tale è altresì il caso quando gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, derivanti da dette disposizioni, sono sproporzionati rispetto al risultato voluto; considerando che tali misure producono pertanto un effetto equivalente a quello delle restrizioni quantitative all'importazione; considerando che l'unione doganale non può essere realizzata senza la soppressione di dette misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione; considerando che tutte le misure di effetto equivalente devono essere soppresse dagli Stati membri al più tardi alla fine del periodo transitorio, anche se una direttiva della Commissione non imponga loro espressamente tale obbligo; considerando che le disposizioni del trattato concernenti la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente fra gli Stati membri si applicano sia ai prodotti originari e provenienti dagli Stati membri che ai prodotti originari dei paesi terzi messi in libera pratica negli altri Stati membri; considerando che l'articolo 33, paragrafo 7, non si applica alle misure del genere sopra menzionato, che rientrano nella sfera d'applicazione di altre disposizioni del trattato e, segnatamente, degli articoli 37, paragrafo 1, e 44 del trattato o formano parte integrante d'una organizzazione nazionale di mercato agricolo; considerando che l'articolo 33, paragrafo 7, non si applica alle tasse e imposizioni contemplate dagli articoli 12 e seguenti e 95 e seguenti, nè agli aiuti di cui all'articolo 92; considerando che le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 7, fanno salva l'applicazione segnatamente delle disposizioni degli articoli 36 e 223, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva ha per oggetto l'eliminazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3, vigenti alla data di entrata in vigore del trattato. Articolo 2 1. Formano oggetto della presente direttiva le misure, diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali. 2. Formano, in particolare, oggetto della presente direttiva le misure che subordinano l'importazione o lo smercio dei prodotti importati, ad ogni stadio di commercializzazione, ad una condizione - diversa da una formalità - richiesta per i soli prodotti importati o ad una condizione diversa e più difficile rispetto a quella richiesta per i prodotti nazionali. Formano, parimenti, oggetto della presente direttiva le misure che favoriscono i prodotti nazionali o accordano loro una preferenza, diversa da un aiuto, soggetta o meno a condizioni. 3. Fra le misure sopra menzionate sono da annoverare, in particolare, quelle che: a) impongono per i soli prodotti importati prezzi minimi o massimi al di sotto o al disopra dei quali le importazioni sono vietate, ridotte o sottoposte a condizioni suscettibili di ostacolare le importazioni; b) impongono prezzi meno vantaggiosi per i prodotti importati rispetto a quelli fissati per i prodotti nazionali; c) fissano utili di commercializzazione od ogni altro elemento di prezzo per i soli prodotti importati o li fissano in maniera diversa per i prodotti nazionali ed i prodotti importati a danno di questi ultimi; d) rendono impossibile un'eventuale maggiorazione di prezzo del prodotto importato corrispondente alle spese ed agli oneri aggiuntivi inerenti all'importazione; e) fissano i prezzi dei prodotti in funzione del prezzo di costo o della qualità dei soli prodotti nazionali ad un livello tale da ostacolare l'importazione; f) deprezzano un prodotto importato, provocando in particolare una diminuzione del valore intrinseco, o lo rendono più costoso; g) subordinano l'accesso dei prodotti importati al mercato nazionale alla condizione che vi sia un responsabile o un rappresentante sul territorio dello Stato membro importatore; h) impongono condizioni di pagamento per i soli prodotti importati oppure condizioni differenti e più difficili rispetto a quelle imposte per i prodotti nazionali; i) subordinano l'importazione al deposito di una cauzione o di un acconto; j) impongono condizioni, concernenti in particolare la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'identificazione, il condizionamento, dei soli prodotti importati oppure condizioni differenti e più difficili per i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali; k) impediscono l'acquisto da parte dei privati dei soli prodotti importati, incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali, impongono tale acquisto oppure gli accordano una preferenza; l) vietano, in tutto o in parte, per i soli prodotti importati, l'utilizzazione delle installazioni o delle attrezzature nazionali, o riservano, in tutto o in parte, l'uso di tali installazioni o attrezzature ai soli prodotti nazionali; m) vietano o limitano la pubblicità per i soli prodotti importati o riservano, in tutto o in parte, tale possibilità ai soli prodotti nazionali; n) vietano, limitano o impongono lo stoccaggio per i soli prodotti importati ; riservano, in tutto o in parte, le possibilità di stoccaggio ai soli prodotti nazionali o subordinano lo stoccaggio dei prodotti importati a condizioni diverse e più difficili rispetto a quelle richieste per i prodotti nazionali; o) subordinano l'importazione alla condizione che sia accordata la reciprocità da parte di uno o più Stati membri; p) prescrivono che i prodotti importati siano, in tutto o in parte, conformi ad una regolamentazione diversa da quella del paese importatore; q) fissano per i prodotti importati termini insufficienti o eccessivi rispetto al normale svolgimento delle diverse operazioni cui tali termini si riferiscono; r) prescrivono per i prodotti importati controlli - diversi da quelli inerenti alle procedure di sdoganamento - cui non è soggetta la produzione nazionale o effettuati, per quanto riguarda i prodotti importati, in maniera più rigorosa che non per la produzione nazionale, ancorché ciò non sia necessario per assicurare una protezione equivalente; s) rivervano ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono né denominazioni di origine né indicazioni di provenienza. Articolo 3 La presente direttiva concerne ugualmente le misure relative alla commercializzazione dei prodotti e riguardanti, in particolare, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'identificazione, il condizionamento, applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, i cui effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale. Tale è, in particolare, il caso: - quando gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci sono sproporzionati rispetto al risultato perseguito; - quando il medesimo obiettivo può essere raggiunto con altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi. Articolo 4 1. Gli Stati membri addottano tutti i provvedimenti necessari per eliminare le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, che formano oggetto della presente direttiva, per quanto concerne i prodotti da ammettere in libera circolazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del trattato. 2. Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti presi in applicazione della presente direttiva. Articolo 5 1. La presente direttiva non si applica alle misure: a) di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE; b) di cui all'articolo 44 del trattato CEE o che formano parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato agricolo che non sia stata ancora sostituita da un'organizzazione comune. 2. La presente direttiva fa salva l'applicazione degli articoli 36 e 223 del trattato CEE. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969. Per la Commissione Il Presidente Jean REY DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1969 relativa alle modalità di trasmissione degli esemplari supplementari del documento di transito comunitario previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 542/69 (70/51/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario (1), in particolare l'articolo 55, considerando che per assicurare fino al 31 dicembre 1970 incluso la rilevazione statistica del transito attraverso gli Stati membri tutti i documenti che costituiscono la base per la rilevazione statistica devono essere trasmessi immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero; considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del transito comunitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Quando un esemplare supplementare del documento di transito comunitario è consegnato ad un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna, questo lo trasmette immediatamente alla dogana dello Stato membro che il mezzo di trasporto ha appena lasciato. La dogana trasmette detto esemplare supplementare al servizio competente per le statistiche del commercio estero. Articolo 2 Quando un esemplare supplementare del documento di transito comunitario è consegnato ad un ufficio di passaggio che non è situato ad una frontiera interna, e non è possibile ricorrere alla stessa procedura di trasmissione prevista all'articolo 1, questo ufficio immediatamente lo trasmette, direttamente per posta, al servizio che, nello Stato membro che il mezzo di trasporto ha lasciato per ultimo, è competente per le statistiche del commercio estero. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969. Per la Commissione Il Presidente Jean REY (1)GU n. L 77 del 29.3.1969, pag. 1.