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Document 31970D0325
70/325/EEC: Decision of the Commission of 18 June 1970 on the model for the standard form of report whereby Member States are to forward to the Commission the information required for drawing up the general report which the Commission must present annually to the Council on the implementation by Member States of the Council Regulation on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport (Article 17 (1) and (2) of Regulation (EEC) No 543/69)
70/325/CEE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 1970, relativa al modello di resoconto tipo sulla base del quale gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione generale che essa deve inviare annualmente al Consiglio in merito all' applicazione data dagli Stati membri al regolamento del Consiglio per l' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (art. 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 543/69)
70/325/CEE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 1970, relativa al modello di resoconto tipo sulla base del quale gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione generale che essa deve inviare annualmente al Consiglio in merito all' applicazione data dagli Stati membri al regolamento del Consiglio per l' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (art. 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 543/69)
GU L 140 del 27.6.1970, p. 20–23
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 392 - 395
No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1986
70/325/CEE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 1970, relativa al modello di resoconto tipo sulla base del quale gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione generale che essa deve inviare annualmente al Consiglio in merito all' applicazione data dagli Stati membri al regolamento del Consiglio per l' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (art. 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 543/69)
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 27/06/1970 pag. 0020 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0048
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0338
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0048
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0392
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0059
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 1 pag. 0141
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 1 pag. 0141
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1970 relativa al modello di resoconto tipo sulla base del quale gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione generale che essa deve inviare annualmente al Consiglio in merito all'applicazione data dagli Stati membri al regolamento del Consiglio per l'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (art. 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 543/69) (70/325/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, visto il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 17, visti i pareri espressi dagli Stati membri durante la consultazione effettuata dalla Commissione il 6 novembre 1969 a Bruxelles, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2 del suddetto regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, considerando che in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 la Commissione deve trasmettere annualmente al Consiglio una relazione generale in merito all'applicazione del suddetto regolamento da parte degli Stati membri ; che per permettere alla Commissione di redigere questa relazione, gli Stati membri devono trasmetterle annualmente le informazioni necessarie sulla base di un resoconto tipo di cui la Commissione deve compilare il modello, previa consultazione degli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, sulla base di un resoconto tipo conforme al modello che figura in allegato alla presente decisione, di cui esso è parte integrante. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1970. Per la Commissione Il Presidente Jean REY (1)GU n. L 77 del 29.3.1969, pag. 49. ALLEGATO Modello di resoconto tipo sulla base del quale gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione generale che essa deve inviare annualmente al Consiglio in merito all'applicazione data dagli Stati membri al regolamento del Consiglio per l'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (art. 17 del regolamento (CEE) n. 543/69) I. ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO 1. Come viene organizzato sul piano amministrativo il controllo sulla applicazione delle disposizioni del regolamento? a) sulla strada, b) presso la sede dell'impresa. 2. Qual'è il numero e quali sono i poteri degli agenti incaricati del controllo? a) sulla strada, b) presso la sede dell'impresa. 3. Quali sono i metodi d'ispezione per quanto concerne il luogo e la frequenza del controllo? a) sulla strada, b) presso la sede dell'impresa. Osservazioni Qualora, in una prima fase, determinati Stati membri non siano ancora in grado di fornire che dati quantitativi, detti Stati forniscono le informazioni che sono attualmente disponibili anche se, per un certo periodo transitorio, si tratterà soltanto di dati a carattere essenzialmente descrittivo ; in tal caso, i suddetti Stati membri prenderanno misure adeguate per potere fornire dati più completi quanto prima possibile. II. INFRAZIONI E SANZIONI 1. Qual'è il numero rilevato separatamente per i trasporti di merci, i trasporti regolari di viaggiatori ed i trasporti occasionali di viaggiatori, delle infrazioni constatate per ciascuna delle disposizioni del regolamento citate qui di seguito (1)? Osservazioni: Nella misura del possibile, gli Stati membri rileveranno separatamente, per un certo periodo transitorio le infrazioni commesse sul loro territorio da un lato da propri cittadini e dall'altro da cittadini stranieri. Essi prendono le misure opportune per potere, in un'epoca successiva, effettuare distinzioni nell'ambito delle categorie dei cittadini stranieri, in base al paese di origine di tali cittadini. 2. Qual'è l'entità delle infrazioni commesse rispettivamente dai cittadini nazionali e dai cittadini stranieri per quanto riguarda ciascuna delle disposizioni del regolamento citato qui di seguito? Osservazioni: Gli Stati membri prenderanno le misure opportune per potere, in un'epoca successiva, effettuare distinzioni in base al paese di origine per le infrazioni commesse da cittadini stranieri. (1)Le infrazioni alle disposizioni costrittive ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento devono essere citate soltanto nella misura in cui rappresentano delle infrazioni alle disposizioni del regolamento. 3. Quali sono le sanzioni che sono state applicate in ciascuno di questi casi? Osservazioni: Gli Stati membri, nel caso in cui non siano in grado, nella fase iniziale, di fornire dati dettagliati, presenteranno un resoconto generale delle sanzioni applicate, con particolare riguardo al livello di tali sanzioni. Essi esamineranno la possibilità di ottenere, in un'epoca successiva delle indicazioni più dettagliate che permettano di fornire alla Commissione un resoconto generale più approfondito. Elenco delle infrazioni a) Limitazione della distanza (450 km) per determinate categorie di veicoli quando non vi sono due conducenti a bordo, dall'inizio del viaggio (art. 6). b) Durata della guida continua (artt. 7, paragrafo 1, e 9 a)) - veicoli di cui all'articolo 6 : 4 ore; - altri veicoli di cui all'articolo 6 : 4 ore 30 minuti. c) Interruzioni di guida (art. 8) d) Durata giornaliera di guida (art. 7, paragrafi 2 e 3 e art. 9 b) et c)) - veicoli di cui all'articolo 6 : 8 ore; - altri veicoli : 9 ore - 2 volte per settimana 10 ore. e) Durata settimanale di guida (art. 7, paragrafo 4 e art. 9 d)) - veicoli di cui all'articolo 6 : 48 ore; - altri veicoli : 50 ore. f) Riposo giornaliero (art. 11) 1. Trasporti di merci: - 11 ore sulle 24 ore precedenti con deroga di 2 volte 9 ore per settimana nel luogo di sede oppure 2 volte 8 ore fuori del luogo di sede. 2. Trasporti di viaggiatori: - 10 ore sulle 24 ore precedenti, oppure - 11 ore sulle 24 ore precedenti con deroga di 2 volte 9 ore e 2 volte 10 ore per settimana (condizione : un riposo ininterrotto di 4 ore oppure 2 volte 2 ore durante la giornata). g) Riposo settimanale (art. 12) Ogni periodo di 7 giorni consecutivi deve comprendere un periodo di riposo di 24 ore preceduto o seguito immediatamente da un riposo giornaliero. h) Libretto di controllo (art. 14 e allegati) 1. In quale proporzione i conducenti controllati risultano in possesso del libretto. 2. Tenuta del libretto in conformità alle disposizioni del regolamento. i) Controllo dei servizi regolari (art. 15) 1. Obbligo per l'impresa di stabilire: - l'orario di servizio, - il registro di servizio. 2. Obbligo per ciascun membro dell'equipaggio di essere munito: - di una copia dell'orario di servizio, - di un estratto del registro di servizio. III. ASSISTENZA RECIPROCA MULTILATERALE FRA STATI MEMBRI E COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI (art. 18 paragrafi 2 e 3) 1. Assistenza reciproca (art. 18 paragrafo 2) - in quale settore e secondo quali modalità lo Stato membro ha accordato assistenza agli altri Stati membri? - in quale settore e secondo quali modalità lo Stato membro ha beneficiato dell'assistenza degli altri Stati membri? 2. Comunicazione delle infrazioni (art. 18, paragrafo 3) - comunicazioni fatte dallo Stato membro; - comunicazioni ricevute dallo Stato membro. 3. Comunicazione delle sanzioni (art. 18, paragrafo 3) - comunicazioni fatte dallo Stato membro; - comunicazioni ricevute dallo Stato membro. IV. CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI 1. Valutazione complessiva dell'applicazione delle disposizioni del regolamento. 2. a) L'impiego del libretto individuale di controllo ha dato luogo a difficoltà per il controllo di trasporti internazionali fra Stati membri ? Quali? b) Quali soluzioni possono esservi apportate? 3. Proposta di adattamento dello schema di resoconto tipo in vista della sua applicazione. - ai trasporti internazionali (a decorrere dall'1 ottobre 1970); - ai trasporti internazionali a destinazione ed in provenienza dai paesi terzi (1º ottobre 1970). 4. Proposte in merito alle misure che potrebbero venire esaminate per migliorare o facilitare l'applicazione del regolamento.