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Document 31969R0786

    Regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi

    GU L 105 del 2.5.1969, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie III tomo 1966-1972 pag. 11 - 13

    Altre edizioni speciali (DA, EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981; abrogato da 31981R3247

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/786/oj

    31969R0786

    Regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 02/05/1969 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale danese: serie III capitolo 1966-1972 pag. 0011
    edizione speciale inglese: serie III capitolo 1966-1972 pag. 0011
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0121


    ++++

    ( 1 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .

    ( 2 ) GU n . L 289 del 29 . 11 . 1968 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 4 ) GU n . L 314 del 31 . 12 . 1968 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . 111 del 10 .6 . 1967 , pag . 2198/67 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 786/69 DEL CONSIGLIO

    del 22 aprile 1969

    relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1892/68 ( 2 ) , in particolare l'articolo 2 , paragrafo 1 , e l'articolo 6 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che occorre determinare le condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia _ in appresso denominato il " Fondo " _ in ordine al finanziamento comunitario delle spese di intervento per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati ;

    considerando che le integrazioni concesse in applicazione degli articoli 10 e 27 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2146/68 ( 4 ) , sono conformi alle condizioni fissate nell'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE ; che lo stesso vale per le restituzioni alla produzione concesse in applicazione dell'articolo 19 del primo di detti regolamenti , per i premi all'ammasso concessi in applicazione dell'articolo 11 , paragrafo 2 , di detto regolamento , nonchè per le integrazioni supplementari per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia :

    considerando che i regimi di integrazione per l'olio d'oliva e i semi oleosi comportano sistemi di controllo che prevedono , per quanto concerne i semi e i prodotti contenenti olio d'oliva importati , un deposito cauzionale che resta acquisito qualora , entro un dato termine , non venga fornita la prova che i prodotti in questione non sono più in grado di fruire dell'integrazione ; che quando il deposito cauzionale resta acquisito , e giustificato presumere che l'integrazione sia stata pagata indebitamente ; che occorre pertanto diminuire l'ammontare delle integrazioni imputabili al Fondo dell'ammontare dei depositi cauzionali non rimborsati ;

    considerando che le perdite eventualmente causate dagli interventi di cui all'articolo 11 , paragrafo 1 , e all'articolo 26 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE devono essere imputate al Fondo , in quanto tali interventi sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE ; che occorre stabilire un metodo forfettario per l'assunzione di tali perdite , tenendo conto del margine di valutazione di cui dispongono gli Stati membri nell'ambito della regolamentazione comunitaria , nonchè del fatto che un certo numero di spese non è armonizzato ;

    considerando che occorre prevedere disposizioni al fine di evitare che il Fondo subisca le conseguenze finanziarie di eventuali inadempienze costatate al momento dell'applicazione del regime di intervento ;

    considerando che anche le azioni previste agli articolo 12 e 27 , paragrafo 2 , del regolamento n . 136/66/CEE sono conformi alle condizioni fissate all'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE ; che tali azioni non sono ancora state attuate , ma occorre riconoscere fin da ora il principio della loro imputabilita al Fondo in virtu del suddetto articolo 6 ;

    considerando che , per applicare il metodo cosiddetto dei prodotti di base , di cui all'articolo 2 del regolamento n . 17/64/CEE , al rimborso delle restituzioni all'esportazione verzo i paesi terzi per il periodo dal 10 novembre 1966 al 30 giugno 1967 , occorre determinare il prodotto di base per l'olio d'oliva ed i suoi derivati ; che in effetti in questo settore l'onere all'importazione è calcolato secondo criteri propri solo per l'olio d'oliva della voce 15.07 A II ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi , si intendono per interventi sul mercato interno ai sensi dell'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE , le azioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 , dell'articolo 11 , paragrafi 1 e 2 , degli articoli 12 e 19 , dell'articolo 26 , paragrafo 1 , e dell'articolo 27 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento n . 136/66/CEE e le integrazioni supplementari decise in virtu dell'articolo 36 di detto regolamento .

    Articolo 2

    1 . Sono imputabili al Fondo , sezione garanzia :

    a ) le integrazioni concesse in applicazione dell'articolo 10 e dell'articolo 27 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE ;

    b ) le restituzioni alla produzione concesse sotto forma di versamento in denaro in applicazione dell'articolo 19 del regolamento n . 136/66/CEE ;

    c ) le perdite nette subite dagli organismi d'intervento sui guantitativi di olio di oliva e semi oleosi di orgine comunitaria , acquistati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 , paragrafo 1 , e dell'articolo 26 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE ;

    d ) i premi di ammasso concessi in applicazione dell'articolo 11 , paragrafo 2 , del regolamento n . 136/66/CEE ;

    e ) le integrazioni supplementari per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia , decise in applicazione dell'articolo 36 del regolamento n . 136/66/CEE .

    2 . Le condizioni d'imputabilità al Fondo , dello spese derivanti dall'articolo 12 e dall'articolo 27 , paragrafo 2 , del regolamento n . 136/66/CEE sono stabilite dopo prese le disposizioni d'applicazione in materia .

    Articolo 3

    L'ammontare delle spese imputabili al Fondo in applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) , e determinato previa deduzione dell'ammontare totale delle integrazioni che fossero state indebitamente pagate . Quist'ultimo ammontare è calcolato :

    a ) per quanto riguarda l'olio d'oliva , moltiplicando il quantitativo d'olio contenuto nei prodotti oggetto del deposito cauzionale che resta acquisito , per l'ammontare dell'integrazione in vigore alla data limite entro la quale avrebbe dovuto essere presentara la prova occorrente per lo svincolo ;

    b ) per quanto riguarda i semi oleosi , moltiplicando i quantitativi di semi importati , per i quali non è stata prodotta la prova che sono stati posti sotto il controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n . 116/67/CEE ( 5 ) o che sono stati messi in condizione di non poter fruire dell'integrazione , per l'ammontare dell'integrazione in vigore alla data limite entro la quale avrebbe dovuto canere presentata la prova .

    Articolo 4

    1 . Per l'applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , gli organismi d'intervento stabiliscono , per ciascuna campagna di commercializzazione e per ciascun prodotto per il quale è fissato un prezzo d'intervento , un conto che è :

    a ) addebitato degli elementi di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 ;

    b ) accreditato degli elementi di cui all'articolo 5 , paragrafo 2 .

    2 . I saldi dei conti di cui al paragrafo 1 sono riportati in un conto unico stabilito per ciascun periodo di contabilizzazione .

    3 . II saldo debitore del conto unico di cui al paragrafo 2 costituisce l'ammontare complessivo delle perdite nette subite dagli organismi d'intervento ai sensi dell'articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) .

    4 . L'eventuale saldo creditore del conto unico di cui al paragrafo 2 è riportato nel conto unico del periodo di contabilizzazione successivo .

    Articolo 5

    1 . Il conto di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 ,e addebitato :

    a ) del valore dei quantitativi giacenti in scorte all'anizion della campagna , calcolato moltiplicando detti quantitativi per il prezzo d'intervento valido il primo giorno della campagna in questione per la qualità tipo e , per quanto riguarda l'olio d'oliva , tenendo conto delle tabelle delle maggiorazioni e diminuzioni ;

    b ) dell'ammontare totale delle spese sostenute per gli acquisti effettuati durante la campagna in questione ;

    c ) dell'ammontare totale delle spese determinate , all'atto degli acquisti e delle vendite , dall'immagazzinamento e eventualmente dall'uscita dal magazzino , calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso entrata e unità di peso uscita determinato in conformita all'articolo 6 , paragrafo 2 ;

    d ) dell'ammontare totale delle spese determinate dall'ammasso , calcolato in base ad un ammontare forfettario per unita peso/durata determinato in conformita all'articolo 6 , paragrafo 2 ;

    e ) dell'ammontare totale delle spese determinate da un trasporto divenuto necessario dopo l'assunzione da parte dell'organismo d'intervento ed effettuato nelle condizioni , relative segnatamente alla necessità del trasporto , che saranno determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE ; tale ammontare comprende le spese , calcolate in conformità della lettera c ) , d'entrata e d'uscita dal magazzino causate da detto trasporto .

    2 . Il conto di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , e accreditato :

    a ) dell'ammontare totale delle entrate ottenute con le vendite effettuate durante la campagna in questione ;

    b ) del valore dei quantitativi in scorta l'ultimo giorno della campagna in questione , calcolato moltiplicando detti quantitativi per il prezzo di intervento valido il primo giorno della campagna successiva per la qualita tipo e , per quanto riguarda l'olio d'oliva , tenendo conto delle tabelle delle maggiorazioni e diminuzioni ;

    c ) del valore delle perdite di quantità che superano il limite di tolleranza che sarà stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE , calcolato moltiplicando tali quantità per il prezzo d'intervento di base valido il primo giorno della campagna in questione per la qualità tipo , senza tener conto delle tabelle delle maggiorazioni e diminuzioni , maggiorato del totale delle maggiorazioni mensili valide per detta campagna

    Le perdite quantità corrispondono alla differenza tra la scorta teorica risultante dall'inventario permanente e la scorta effettiva dell'ultimo giorno della campagna in questione costatata mediante inventario , oppure , se necessario , alla scorta contabile che sussiste dopo l'esaurimento della scorta effettiva del prodotto di cui trattasi ;

    d ) degli ammontari trattenuti agli assuntori dell'ammasso per il deprezzamento o perdita dei prodotti , semprechè non vi sia sovrapposizione con le disposizioni della lettera c ) o dell'articolo 7 .

    Articolo 6

    1 . I prezzi d'intervento di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , lettera a ) , e paragrafo 2 , lettera b ) . sono quelli validi per il centro d'intervento in cui i prodotte di cui trattasi sono immagazzinati o , se immagazzinati in un'altra località , per il centro d'intervento raggiungibile nel modo più iconomico .

    2 . Gli ammontari forfettari di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , lettere c ) e d ) , sono uniformi per la Comunita . Essi sono fissati secondo la proceduradi cui all'articolo 26 del regolamento n . 17/64/CEE , tenendo conto dei risultati di un esame effettuato in conformità dell'articolo 39 del regolamento n . 136/66/CEE .

    Articolo 7

    L'ammontare delle spese imputabili al Fondo a norma dell'articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , è diminuito dell'incidenza finanziaria delle negligenze imputabili agli Stati membri , costatate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n . 17/64/CEE , tenendo conto dei risultati di un esame effettuato conformemente all'articolo 39 del regolamento n . 136/66/CEE .

    Articolo 8

    1 . Per l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi , il prodotto di base e il sequente : olio di oliva della voce tariffaria 15.07 A II .

    2 . Per il periodo di contabilizzazione 1966/1967 sono imputabili al Fondo le integrazioni concesse in virtu dell'articolo 10 del regolamento n . 136/66/CEE per l'olio d'oliva estratto , fino al 30 giugno 1967 , da olive raccolte nella Comunita a fronte della campagna 1966/1967 .

    Articolo 9

    Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla campagna di commercializazione 1966/1967 per l'olio di oliva e dalla campagna 1967/1968 per i semi oleosi .

    Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addi 22 aprile 1969 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . P . BUCHLER

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