This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31969L0464
Council Directive 69/464/EEC of 8 December 1969 on control of Potato Wart Disease
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, cocernente la lotta contro la rogna nera della patata
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, cocernente la lotta contro la rogna nera della patata
GU L 323 del 24.12.1969, p. 1–2
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 561 - 562
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogato da 32016R2031
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, cocernente la lotta contro la rogna nera della patata
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0249
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0545
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0249
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0561
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0170
++++ ( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 454/67 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1969 concernente la lotta contro la rogna nera della patata ( 69/464/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che la produzione di patate ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ; considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ; considerando che la protezione della patata contro tali organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ; considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbero di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti sumultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ; considerando che uno degli organismi novici più pericolosi per la patata è il Synchytrium endobioticum ( Schilb . ) Perc . , agente patogeno della malattia crittogamica " rogna nera " ; considerando che questa malattia si è manifestata in vari Stati membri e che esistono ancora nella Comunità taluni focolai d'infezione di scarsa entità ; considerando che la coltura di patate su tutto il territorio della Comunità resterà esposta ad un pericolo permanente , se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale malattia e prevenirne la propagazione ; considerando che , per debellare detto organismo nocivo , è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose ; considerando che le varietà di patate resistenti a talune razze dell'organismo nocivo in questione svolgono una funzione importante ; che la loro utilizzazione , soprattutto nelle zone di sicurezza che circondano le parcelle contaminate , rappresenta una necessita fondamentale ; che è pertano nell'interesse generale provvedere alla pubblicazione periodica dell'elenco delle varietà resistenti ; considerando che , per l'accertamento della contaminazione o della resistenza delle varietà , occorre applicare metodi appropriati che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la rogna nera e impedire la propagazione di tale malattia crittogamica . Articolo 2 1 . Non appena costatata la presenza del Synchytrium endobioticum ( Schilb . ) Perc . , agente patogeno della rogna nera , gli Stati membri delimitano la parcella contaminata ed una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti . 2 . Una parcella si considera contaminata quando è stata costatata la presenza dei sintomi di rogna nera su almeno un vegetale di tale parcella . Articolo 3 Gli Stati membri dispongono che i tuberi e gli steli di patate provenienti da parcelle contaminate subiscano un trattamento volto a distruggere l'organismo nocivo . Qualora non sia più possibile determinare il luogo ove sono stati raccolti i tuberi e gli steli contaminati , l'intera partita in cui i tuberi o gli steli sono stati trovati deve essere sottoposta al trattamento . Articolo 4 Gli Stati membri dispongono che sulle parcelle contaminate , a ) non possano essere coltivate patate , b ) non possano essere coltivate , messe a dimora o accumulate piante destinate al trapianto . Articolo 5 1 . Gli Stati membri dispongono che nella zona di sicurezza vengano coltivate soltanto varietà di patate resistenti alle razze di Synchytrium endobioticum costatate sulle parcelle contaminate . 2 . Una varietà di patate è considerata resistente ad una razza di Synchytrium endobioticum quando reagisce alla contaminazione da agente patogeno di tale razza in misura tale da non far temere un'infezione secondaria . Articolo 6 Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro la rogna nera o per prevenirne la propagazione , solo se la presenza del Synchytrium endobioticum non è più costatata . Articolo 7 Gli Stati membri vietano la detenzione di colture di Synchytrium endobioticum . Articolo 8 Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle misure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 a fini scientifici , per esperimenti , o per lavori di selezione , a condizione che tali deroghe non compromettano la lotta contro la rogna nera e non prevochino un pericolo di propagazione della malattia . Articolo 9 Gli Stati membri possono adottare misure supplementari o più rigorose di prevenzione o di lotta contro la rogna nera , ove cio sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione . Articolo 10 1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , anteriormente al 1 * gennaio di ogni anno , l'elenco di tutte le varietà di patate da essi ammesse alla commercializzazione di cui , in base a esami ufficiali , essi abbiano determinato la resistenza al Synchytrium endobioticum . Gli Stati membri comunicano le razze alle quali tali varietà sono resistenti . 2 . In base alle comunicazioni degli Stati membri , la Commissione assicura ogni anno , in linea di massima anteriormente al 1 * febbraio , la pubblicazione di un inventario di queste varietà resistenti . Articolo 11 Gli Stati membri provvedono a che gli accertamenti in materia di contaminazione da parte del Synchytrium endobioticum e di resistenza delle varietà di patate a tale organismo nocivo siano effettuati in base a metodi appropriati , che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri . Articolo 12 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 . Per il Consiglio Il Presidente J . M . A . H . LUNS