Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0169

    Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

    GU L 133 del 4.6.1969, p. 6–8 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 232 - 234

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; abrogato da 32007L0074

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/169/oj

    31969L0169

    Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

    Gazzetta ufficiale n. L 133 del 04/06/1969 pag. 0006 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0010
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0218
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0010
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0232
    edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0017
    edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0019
    edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0019


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 28 maggio 1969

    relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre impozioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

    ( 69/169/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 99 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che nonostante l'attuazione dell'unione doganale che comporta l'abolizione dei dazi e della maggior parte delle imposte di effetto equivalente negli scambi tra gli Stati membri , occorre mantenere nei suddetti scambi la tassazione all'importazione e lo sgravio fiscale all'esportazione fino ad una più avanzata armonizzazione delle imposte indirette ;

    considerando che è opportuno , già prima di tale armonizzazione , che la popolazione degli Stati membri prenda più fortemente coscienza della realtà del mercato comune e che si rendono quindi necessarie misure per una maggiore liberalizzazione della tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra gli Stati membri ; che la necessità di tali misure e stata ripetutamente sottolineata da membri del Parlamento europeo ;

    considerando che siffatte agevolazioni nel traffico viaggiatori rappresentano un ulteriore passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno ;

    considerando che dette agevolazioni devono essere limitate ad importazioni prive di carattere commerciale , effettuate da viaggiatori , e che in generale le merci oggetto di tali importazioni non possono essere acquistate nel paese di provenienza ( paese di uscita ) se non gravate degli oneri fiscali , per cui la rinuncia del paese d'entrata a riscuotere imposte sulla cifra d'affari ed altre imposizioni indirette interne all'importazione , nella misura prevista , evita una doppia imposizione , senza tradursi in una mancata tassazione ;

    considerando che si rende ugualmente necessaria una regolamentazione comunitaria per le agevolazioni in materia di tassazione all'importazione nel traffico viaggiatori tra paesi terzi e la Comunità ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Nell'ambito del traffico viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità si applica la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione alie merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per ciascun viaggiatore , non superi venticinque unità di conto .

    2 . Per i viaggiatori di eta inferiore a quindici anni gli Stati membri hanno la facolta di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unita di conto .

    3 . Qualora il valore globale di più merci superi , per persona , rispettivamente l'ammontare di venticinque unità di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2 , la franchigia è accordata sino a concorrenza di tali ammontari , per le merci che , importate separatamente , avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa . Non e ammesso alcun frazionamento del vare delle singole merci .

    Articolo 2

    1 . Nell'ambito del traffico viaggiatori tra Stati membri si applica la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all'importazione alle merci che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato , contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per ciascun viaggiatore , non superi settanta cinque unita di conto . Tale franchigia è accordata anche alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori in transito su un territorio diverso da quello di uno Stato membro .

    2 . Per i viaggiatori di eta inferiore ai quindici anni gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a venti unita di conto .

    3 . Qualora il valore globale di più merci superi , per persona , rispettivamente l'ammontare di settantacinque unita di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2 , la franchigia è accordata sino a concorrenza di tale ammontare per le merci che , importate separatamente , avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa . Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci .

    Articolo 3

    Ai fini dell'applicazione della presente direttiva :

    1 . Il valore degli effetti personali temporaneamente importati o reimportati in seguito alla loro esportazione temporanea non viene preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2 .

    2 . Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che :

    a ) presentano carattere occasionale , e

    b ) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono , purché esse , per la loro natura o quantità , non facciano sorgere il dubbio che l'importazione avvenga per motivi commerciali .

    Articolo 4

    1 . Fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia ai viaggiatori non residenti in Europa , ogni Stato membro stabilisce i seguenti limiti quantitativi per quanto riguarda l'importazione , in franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne , delle merci in appresso indicate :

    a ) prodotti del tabacco :

    200 sigarette

    oppure 100 sigaretti

    ( sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo )

    oppure 50 sigari

    oppure 250 grammi di tabacco da fumo :

    b ) bevande alcoliche :

    _ bevande distillate e bevande alcoliche , di gradazione alcolica superiore a 22 *

    1 bottiglia standard

    ( da 1 0,70 a I 1 )

    oppure

    bevande distillate e bevande alcoliche , aperitivi a base di vino o di alcole , di gradazione alcolica pari od inferiore a 22 * , vini spumanti , vini liquorosi in totale 2 litri

    e

    _ vini tranquilli in totale 2 litri ;

    c ) profumi 50 grammi

    e

    acque di toletta 1/4 di litro ;

    d ) caffe 500 grammi

    o estratti ed essenze di caffe 200 grammi ;

    e ) te 100 grammi

    o estratti ed essenze di te 40 grammi .

    2 . I viaggiatori di età inferiore ai quindici anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e d ) .

    3 . Nei limiti fissati al paragrafo 1 e tenuto conto delle restrizioni previste al paragrafo 2 , il valore delle merci elencate al paragrafo 1 non è preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui agli articoli 1 e 2 .

    Articolo 5

    1 . Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o i quantitativi delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate :

    _ nell'ambito del traffico frontaliero ;

    _ dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale ;

    _ dagli appartenenti alle forze armate di uno Stato membro , ivi compresi il personale civile , nonche il coniuge e i figli a carico , di stanza in un altro Stato membro .

    2 . Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dalla franchigia le merci di cui alle voci 71.07 e 71.08 della tariffa doganale comune .

    3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre le quantita delle merci di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettere a ) e d ) , per i viaggiatori che , venendo da un paese terzo , entrano in uno Stato membro .

    Articolo 6

    Gli Stati membri adottano opportune misure che impediscono la concessione di sgravi fiscali per forniture ai viaggiatori il cui domicilio , residenza abituale o centro di attività professionale è situato in uno degli altri Stati membri e che beneficiano della regolamentazione prevista dalla presente direttiva .

    Articolo 7

    Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dal cambio degli importi in unità di conto previsti agli articoli 1 e 2 .

    Articolo 8

    1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1 * gennaio 1970 .

    2 . Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva .

    La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 28 maggio 1969 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G THORN

    Top