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Document 31968R0885

    Regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi

    GU L 156 del 4.7.1968, p. 2–3 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 237 - 238

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/885/oj

    31968R0885

    Regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 04/07/1968 pag. 0002 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0087
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0229
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0087
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0237
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0108
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0182
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0182


    REGOLAMENTO (CEE) N. 885/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968 che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine devono essere fissate secondo criteri tali da consentire di coprire la differenza fra i prezzi di tali prodotti nella Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale, rispettando gli obiettivi generali dell'organizzazione comune ; che a tal fine è necessario tener conto sia della situazione dell'approvvigionamento di carni bovine e dei relativi prezzi nella Comunità, sia della situazione dei prezzi sul mercato mondiale ; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di calcolare l'importo della restituzione per le carni, tenendo conto dei coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68;

    considerando che la rilevazione dell'andamento dei prezzi richiede che questi prezzi siano stabiliti secondo principi generali ; che a tal fine occorre prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi sul mercato mondiale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione, nonché i prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi ed i prezzi franco frontiera della Comunità ; che, per quanto riguarda i prezzi della Comunità, è opportuno basarsi sui prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità, nonché sui prezzi praticati all'esportazione;

    considerando che è necessario prevedere la possibilità di una diversificazione dell'importo delle restituzioni a seconda della destinazione dei prodotti, a causa delle condizioni particolari d'importazione in alcuni paesi di destinazione;

    considerando che, per assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo delle restituzioni ed una certezza per quanto riguarda l'elenco dei prodotti che beneficiano di una restituzione, è opportuno prevedere che l'elenco e gli importi possano essere valevoli per un periodo relativamente luongo e determinato in funzione degli usi commerciali;

    considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le stesse in tutta la Comunità ; che la concessione di una restituzione per i prodotti di cui trattasi, importati da paesi terzi e riesportati verso i medesimi, in linea di massima non appare giustificata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 2

    Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) la situazione e le prospettive di evoluzione,

    - sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti del settore delle carni bovine, nonché delle disponibilità;

    - sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore delle carni bovine;

    b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, che consistono nell'assicurare a questi mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

    c) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

    d) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

    Inoltre, per il calcolo della restituzione dei prodotti diversi dai vitelli e dai bovini adulti, può essere tenuto conto dei coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68. (1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

    Articolo 3

    1. I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto: a) dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità;

    b) dei prezzi praticati all'esportazione.

    2. I prezzi sul mercato mondiale sono stabiliti tenendo conto: a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

    b) dei prezzi più favorevoli praticati all'importazione in provenienza da paesi terzi nei paesi terzi di destinazione;

    c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenendo conto, all'occorrenza, delle sovvenzioni concesse da tali paesi;

    d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

    Articolo 4

    Qualora se ne ravvisi la necessità in base alla situazione del mercato mondiale o alle occorrenze specifiche di alcuni mercati, la restituzione può essere differenziata, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, secondo la destinazione di detti prodotti.

    Articolo 5

    Per i prodotti diversi da quelli delle voci 15.02 B I e 16.02 B III b) 1, l'elenco dei prodotti per i quali viene concessa una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione stessa sono fissati almeno una volta al mese. Per i prodotti delle voci 15.02 B I e 16.02 B III b) 1, detto elenco e detto importo sono fissati almeno una volta ogni 3 mesi.

    Articolo 6

    1. Il versamento della restituzione è effettuato quando è fornita la prova che i prodotti: - sono stati esportati fuori della Comunità;

    - sono di origine comunitaria, salvo deroga decisa ai sensi dell'articolo 7.

    2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione è versata alle condizioni previste al paragrafo 1, a condizione che sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

    Deroghe a tale norma possono tuttavia essere previste secondo la procedura menzionata al paragrafo 3, purché siano fissate condizioni tali da offrire garanzie equivalenti.

    3. Possono essere adottate disposizioni complementari, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 7

    Salvo deroga decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. FAURE

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