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Document 31968R0876

Regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

GU L 155 del 3.7.1968, pp. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 234 - 236

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/876/oj

31968R0876

Regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 03/07/1968 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0084
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0226
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0084
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0234
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0105
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0179
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0179


I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE) N. 876/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968 che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione di prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari devono essere fissate secondo taluni criteri che consentano di coprire la differenza tra i prezzi di detti prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, rispettando gli obiettivi generali dell'organizzazione comune ; cha a tal fine è necessario tener conto da un lato della situazione dell'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari e dei loro prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi di detti prodotti nel commercio internazionale;

considerando che, data la disparità dei prezzi ai quali i prodotti lattiero-caseari sono offerti, occorre, per coprire la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale e quelli nella Comunità, prendere in considerazione le spese commerciali e di resa;

considerando che per consentire l'osservazione dell'evoluzione di tali prezzi occorre che i prezzi stessi siano determinati secondo taluni principi ; che a questo scopo è opportuno prendere in considerazione, per quanto concerne i prezzi nel commercio internazionale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e nei paesi di destinazione, nonché i prezzi costatati alla produzione nei paesi terzi e i prezzi franco frontiera della Comunità ; che, per quanto riguarda i prezzi nella Comunità, è opportuno basarsi, in mancanza di mercati rappresentativi per i prodotti del settore lattiero-caseario, sui prezzi praticati che si rivelano più favorevoli ai fini dell'esportazione;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione dell'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, in ragione sia della lontananza dei mercati della Comunità dai paesi di destinazione, sia delle condizioni particolari d'importazione di taluni paesi di destinazione;

considerando che, allo scopo di offrire agli esportatori della Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità delle restituzioni e dell'elenco dei prodotti che ne usufruiscono, è necessario prevedere che la fissazione delle restituzioni abbia luogo secondo una periodicità determinata in funzione degli usi commerciali ; che per motivi analoghi occorre prevedere la possibilità di fissare in anticipo le restituzioni;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, è necessario che il regime amministrativo al quale sono sottoposti gli operatori sia il medesimo in tutta la Comunità ; che la concessione di una restituzione per i prodotti in questione importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi non sembra giustificata in tutti i casi ; che il versamento a determinate condizioni di un ammontare pari al prelievo riscosso all'importazione è sufficiente per consentire la reimmissione sul mercato mondiale di tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali. (1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) La situazione e le prospettive di evoluzione,

- sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità;

- nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) Le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione;

c) Gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

d) L'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

e) L'aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

1. I prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione.

2. I prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare: a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, differenziata secondo la destinazione.

Articolo 5

1. L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane.

Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, l'ammontare della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 è quello valido il giorno dell'esportazione.

3. L'ammontare della restituzione può essere fissato in anticipo. In tal caso, la restituzione valida il giorno del deposito della domanda del titolo d'esportazione è applicata, a richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda del titolo, ad un'esportazione da realizzare entro il periodo di validità del titolo.

Tuttavia, la restituzione fissata in anticipo è adeguata

a) in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore al momento dell'esportazione per il prodotto pilota del gruppo cui appartiene il prodotto in questione, e

b) per quanto riguarda i prodotti che fruiscono di un aiuto e quelli nei quali sono incorporati prodotti che fruiscono di un aiuto, in funzione dell'aiuto che sarà in vigore al momento dell'esportazione.

Le disposizioni dei commi precedenti possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

I prodotti pilota e i gruppi di prodotti di cui al terzo comma sono quelli definiti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 (1).

Articolo 6

1. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti: - sono stati esportati fuori della Comunità, e

- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 7.

2. In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1, purché venga fornita la prova (1) GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 3.

che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 7

1. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova: - dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

- del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

2. In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo pagato all'importazione se questo è uguale o inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione ; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

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