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Document 31968D0406
68/406/EEC: Commission Decision of 4 December 1968 authorizing the French Republic to take certain protective measures in accordance with Article 108 (3) of the Treaty (Only the French text is authentic)
68/406/CEE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1968, che autorizza la Repubblica francese ad adottare talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
68/406/CEE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1968, che autorizza la Repubblica francese ad adottare talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
GU L 295 del 7.12.1968, p. 10–11
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL)
edizione speciale inglese: serie II tomo I(2) pag. 380 - 381
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1984; fine validata parziale abrog. impl. da 31985D0014
68/406/CEE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1968, che autorizza la Repubblica francese ad adottare talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 07/12/1968 pag. 0010 - 0011
edizione speciale danese: serie II tomo I(2) pag. 0299
edizione speciale inglese: serie II tomo I(2) pag. 0380
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0035
II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1968 che autorizza la Repubblica francese ad adottare talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (68/406/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3, vista la decisione della Commissione del 23 luglio 1968, in particolare l'articolo 9, considerando che la situazione economica eccezionale esistente in Francia nei mesi di maggio e giugno 1968 e gli effetti negativi sull'equilibro esterno della sua economia hanno indotto il Consiglio ad accordare a detto paese il concorso reciproco previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, mediante una direttiva del 20 luglio 1968 ; che, non potendo il concorso reciproco ovviare, da solo, a tale squilibrio, la Commissione ha autorizzato, con decisione del 23 luglio 1968, adottata in virtu dell'articolo 108, paragrafo 3, la Repubblica francese a mantenere in vigore, a titolo temporaneo ed eccezionale, misure di restrizioni di cambio in deroga agli obblighi imposti dal trattato, nonché alle direttive prese per la sua applicazione nel settore dei movimenti dei capitali; considerando che la Repubblica francese aveva posto fine a tali misure nel settembre del 1968, in considerazione dei risultati già raggiunti a quella data nel processo di normalizzazione del proprio equilibrio economico ; che, tuttavia, prima che tale processo fosse pervenuto a ristabilire completamente la situazione, in particolare par quanto riguarda gli scambi finanziari con l'estero, un brusco aggravamento della bilancia globale, brutalmente rafforzato da movimenti speculativi, ha provocato massicce evasioni di capitali, che hanno obbligato il governo francese a ristabilire urgentemente delle restrizioni di cambio, ancora piú forti rispetto a quelle adottate nel maggio 1968; considerando che il concorso reciproco accordato dal Consiglio il 20 luglio 1968 rimane in vigore ; che inoltre gli altri Stati membri, insieme a taluni Stati terzi, hanno messo a disposizione della Francia un notevole contributo finanziario ; che la Repubblica federale di Germania ha applicato misure intese a facilitare le importazioni sul suo territorio ed a tassare le esportazioni, nonché a frenare le entrate di capitali ; che però il severo programma di restrizioni economiche e finanziarie elaborato dal governo francese nel rispetto delle norme del trattato può evidentemente essere attuato soltanto con la garanzia di una protezione momentanea delle sue riserve di cambio, concernente sostanzialmente i movimenti di capitali a carattere finanziario, eccettuate le transazioni correnti su merci e servizi ed altre transazioni invisibili ; che tuttavia in quest'ultimo settore è altresí giustificata, a titolo eccezionale, in deroga all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, una limitazione delle uscite di divise relative ai viaggi d'affari; considerando che, per gli stessi motivi, sono pure giustificati, in deroga rispettivamente agli articoli 31 e 34 del trattato, l'obbligo di domiciliare le operazioni d'importazione e d'esportazione presso intermediari autorizzati, nonché l'obbligo di esigere il pagamento delle merci esportate nei 180 giorni successivi all'arrivo di dette merci al luogo di destinazione; considerando che la Repubblica francese può essere pertanto autorizzata a mantenere le restrizioni ed i controlli reintrodotti d'urgenza il 25 novembre 1968, fino al momento in cui le misure di risanamento dell'equilibrio globale dell'economia francese avranno eliminato i rischi di movimenti specultativi di capitali; considerando che gli elementi di cui sopra comportano la necessità di modificare la decisione della Commissione del 23 luglio 1968 per quanto riguarda le misure relative ai cambi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica francese è autorizzata, a titolo temporaneo: a) a vietare o a subordinare ad autorizzazione preliminare di cambio la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e i trasferimenti relativi ai movimenti di capitali di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960 (prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67), modificata dalla direttiva n. 63/21/CEE del 18 dicembre 1962, entro i limiti delle misure effettivamente in vigore alla data della ratifica della presente decisione; b) ad assoggettare a limitazione o sottoporre all'autorizzazione preliminare le importazioni e le esportazioni dei mezzi di pagamento necessari per i viaggi d'affari; c) ad esigere l'assunzione del domicilio presso intermediari autorizzati per le operazioni d'importazione e d'esportazione di merci, nonché ad imporre, per il pagamento delle merci esportate, un termine di 180 giorni a decorrere dall'arrivo delle suddette merci al luogo di destinazione. Articolo 2 La Commissione procede all'esame permanente dell'applicazione delle suddette misure. La Commissione si riserva di rapportare o modificare la presente autorizzazione non appena la normalizzazione dei circuiti finanziari sarà sufficientemente avanzata. Articolo 3 L'articolo 1 della decisione del 23 luglio 1968 è abrogato. Articolo 4 La presente decisione è destinata alla Repubblica francese. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1968. Per la Commissione Il Presidente Jean REY