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Document 31967L0227

    Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    GU 71 del 14.4.1967, p. 1301–1303 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1967 pag. 14 - 15

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/227/oj

    31967L0227

    Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    Gazzetta ufficiale n. 071 del 14/04/1967 pag. 1301 - 1303
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0012
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0014
    edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0003
    edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0003


    PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    dell'11 aprile 1967

    in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    ( 67/227/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea , ed in particolare gli articoli 99 e 100 ,

    Vista la proposta della Commissione ,

    Visto il parere del Parlamento Europeo ,

    Visto il parere del Comitato economico e sociale ,

    Considerando che l'obiettivo essenziale del Trattato è di instaurare , nel quadro di un'unione economica , un mercato comune , che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno ;

    Considerando che la realizzazione di tale obiettivo presuppone l'applicazione negli Stati membri di legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato comune ;

    Considerando che le legislazioni vigenti non rispondono alle suddette esigenze ; che è pertanto nell'interesse del mercato comune realizzare un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari , che sia diretta ad eliminare , per quanto possibile , i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza , tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario , e tale da consentire di raggiungere in seguito l'obiettivo della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri ;

    Considerando che dagli studi effettuati è risultato che l'armonizzazione deve giungere all'eliminazione dei sistemi di imposta cumulativa a cascata ed all'adozione , da parte di tutti gli Stati membri , di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto ;

    Considerando che un sistema di imposta sul valore aggiunto raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l'imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo campo d'applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione , nonché il settore delle prestazioni di servizi ; che , di conseguenza , è nell'interesse del mercato comune e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui applicazione comprenda altresí il commercio al minuto ;

    Considerando tuttavia che l'applicazione dell'imposta al commercio al minuto potrebbe incontrare , in taluni Stati membri , alcune difficoltà di ordine pratico e politico ; che per tale ragione è necessario lasciare agli Stati membri , con riserva di una consultazione preventiva , la facoltà di applicare il sistema comune solo fino allo stadio del commercio all'ingrosso incluso e di applicare , se del caso , allo stadio del commercio al minuto , ovvero allo stadio antecedente a quest'ultimo , un'imposta complementare autonoma ;

    Considerando che è necessario procedere per tappe , poiché l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari comporterà negli Stati membri notevoli modifiche alle loro strutture fiscali ed avrà sensibili conseguenze nei settori economico , sociale e del bilancio ;

    Considerando che la sostituzione dei sistemi di imposte cumulative a cascata vigenti nella maggior parte degli Stati membri con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto dovrà portare , anche se le aliquote e le esenzioni non sono armonizzate contemporaneamente , ad una neutralità concorrenziale nel senso che , all'interno di ciascun paese , sulle merci di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale , qualunque sia la lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione , e che , negli scambi internazionali , sia noto l'ammontare del carico fiscale gravante sulle merci affinché si possa effettuare un'esatta compensazione del carico stesso ; che è quindi opportuno prevedere , in una prima tappa , l'adozione , da parte di tutti gli Stati membri , del sistema comune di imposta sul valore aggiunto , senza la contemporanea armonizzazione delle aliquote e delle esenzioni ;

    Considerando che non è possibile prevedere fin d'ora in che modo ed entro quale termine l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari potrà raggiungere l'obiettivo della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri ; che è pertanto preferibile che l'inizio della seconda tappa e le misure da adottare per tale tappa siano determinati in un secondo tempo , sulla base di proposte presentate dalla Commissione al Consiglio ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Gli Stati membri sostituiscono il loro sistema attuale di imposte sulla cifra d'affari con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto definito dall'articolo 2 .

    In ciascuno Stato membro la legge che effettua tale sostituzione sarà promulgata nei più brevi termini , per poter entrare in vigore ad una data che sarà stabilita da ciascuno Stato membro tenendo conto della situazione congiunturale , ma che non sarà posteriore al 1 º gennaio 1970 .

    A decorrere dall'entrata in vigore di detta legge , lo Stato membro non può mantenere , né istituire alcuna misura forfettaria di compensazione all'importazione od all'esportazione a titolo di imposte sulla cifra d'affari per gli scambi tra gli Stati membri .

    Articolo 2

    Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi , qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione .

    A ciascuna transazione , l'imposta sul valore aggiunto , calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al suddetto bene o servizio , è esigibile , previa deduzione dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo .

    Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso .

    Tuttavia , sino al momento della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri , questi ultimi hanno la facoltà , con la riserva della consultazione di cui all'articolo 5 , di applicare tale sistema solo fino allo stadio del commercio all'ingrosso incluso e di applicare , se del caso , allo stadio del commercio al minuto , ovvero allo stadio antecedente a quest'ultimo , un'imposta complementare autonoma .

    Articolo 3

    Il Consiglio adotta , su proposta della Commissione , una seconda direttiva concernente la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto .

    Articolo 4

    Al fine di consentire al Consiglio di discuterne e , se possibile , di prendere decisioni prima della scadenza del periodo transitorio , la Commissione presenta al Consiglio , prima della fine del 1968 , proposte che indichino in qual modo ed entro quale termine l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari può raggiungere l'obiettivo della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri , garantendo la neutralità di tali imposte rispetto all'origine dei beni e delle prestazioni di servizi .

    A tal fine si dovrà tener conto , in particolare , del rapporto tra le imposte dirette e quelle indirette , che differisce nei vari Stati membri , degli effetti di una modifica dei sistemi fiscali sulla politica fiscale e di bilancio degli Stati membri nonché dell'influenza esercitata dai sistemi fiscali sulle condizioni di concorrenza e sulla situazione sociale nella Comunità .

    Articolo 5

    Qualora uno Stato membro preveda di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 , si rivolge alla Commissione in tempo utile e ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 del Trattato .

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addí 11 aprile 1967 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. VAN ELSLANDE

    SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    dell'11 aprile 1967

    in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    ( 67/228/CEE )

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