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Document 31965R0121

    Regolamento n. 121/65/CEE della Commissione, del 16 settembre 1965, che esonera dalla riscossione di importi supplementari i suini importati dell'Austria

    GU 155 del 18.9.1965, p. 2560–2561 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 80 - 81

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/121/oj

    31965R0121

    Regolamento n. 121/65/CEE della Commissione, del 16 settembre 1965, che esonera dalla riscossione di importi supplementari i suini importati dell'Austria

    Gazzetta ufficiale n. 155 del 18/09/1965 pag. 2560 - 2561
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0120
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0072
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0120
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0080
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0191
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0154
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0154


    REGOLAMENTO N. 121/65/CEE DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1965 che esonera dalla riscossione di importi supplementari i suini importati dall'Austria

    LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

    Visto il regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 4,

    Visto il regolamento n. 96/63/CEE della Commissione del 13 agosto 1963 (2), relativo alla determinazione dell'importo supplementare a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 98/65/CEE (3), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

    Considerando che, per evitare perturbazioni nel commercio dei prodotti contemplati dal regolamento n. 20, dovute ad offerte in provenienza dai paesi terzi a prezzi inferiori ai prezzi limite, è necessario aumentare negli Stati membri i prelievi nei confronti dei paesi terzi, fissati a norma dell'articolo 1 del suddetto regolamento, di un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo d'offerta franco frontiera e il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi;

    Considerando che, tuttavia, questo importo supplementare non si aggiunge ai prelievi nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo effettivo applicato all'importazione dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico;

    Considerando che, con lettere del 6 aprile 1963 e del 13 luglio 1965, il governo della Repubblica federale d'Austria si è dichiarato disposto a fornire tali garanzie per i suini vivi e macellati di origine austriaca; che vigilerà affinché vengano adottate le misure seguenti:

    1. Le autorizzazioni all'esportazione negli Stati membri della Comunità Economica Europea saranno accordate soltanto per contratti dai quali risulti che il prezzo d'offerta franco frontiera non è inferiore al prezzo limite nei confronti dei paesi terzi;

    2.Qualora il prezzo d'acquisto minimo di 12 scellini austriaci al kg, partenza azienda, per i suini da macello vivi non sia rispettato, il pagamento della restituzione all'esportazione verrà negato;

    3.Le restituzioni all'esportazione verranno calcolate di nuovo in modo da tener conto delle differenze tra i prezzi praticati sui mercati austriaci e il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi;

    4. Certificati d'origine e certificati di sanità verranno concessi soltanto per i suini vivi e macellati di origine austriaca;

    che il governo della Repubblica federale d'Austria si è inoltre dichiarato disposto:

    - a trasmettere alla Commissione e allo Stato membro importatore, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione, i dati relativi alle esportazioni nella Comunità di suini vivi e macellati, con indicazione delle quantità, della data di consegna, del paese destinatario, del luogo di transito di frontiera e del prezzo di offerta franco frontiera;

    - a permettere alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure adottate dal governo austriaco, in particolare per quanto riguarda l'osservanza del prezzo d'acquisto minimo, partenza azienda, e il calcolo delle restituzioni all'esportazione;

    Considerando che, dopo esame della domanda del governo austriaco, si può concludere che le misure previste sono idonee a garantire che il prezzo effettivo all'importazione dei prodotti menzionati dal territorio della Repubblica federale d'Austria nella Comunità, non sarà inferiore al prezzo limite e che qualsiasi deviazione di traffico sarà evitata; che non è pertanto necessario fissare importi supplementari nei confronti delle importazioni dalla Repubblica federale d'Austria dei prodotti menzionati;

    Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prelievi nei confronti dei paesi terzi per le importazioni di suini vivi e macellati (ex 01.03 ex A II ed ex 02.01 ex A III a) della tariffa doganale comune) originari e in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, non vengono aumentati di un importo supplementare.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1965.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Walter HALLSTEIN

    (1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

    (2) GU n. 126 del 17. 8. 1963, pag. 2253/63.

    (3) GU n. 121 del 5. 7. 1965, pag. 2077/65.

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