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Document 31965L0569

    Direttiva 65/569/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1965, che modifica la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservatici che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

    GU 222 del 28.12.1965, p. 3263–3264 (DE, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/1967; abrog. impl. da 31967L0427

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1965/569/oj

    31965L0569

    Direttiva 65/569/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1965, che modifica la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservatici che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

    Gazzetta ufficiale n. 222 del 28/12/1965 pag. 3263 - 3264
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0084
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0197
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0084
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0036
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0036


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 23 dicembre 1965

    che modifica la direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

    ( 65/569/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100 ,

    Vista la proposta della Commissione ,

    Visto il parere del Parlamento Europeo (1) ,

    Visto il parere del Comitato economico e sociale ,

    Considerando che , a norma dell'articolo 5 , lettera b ) , della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa ai conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (2) , gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni delle legislazioni nazionali relative al trattamento in superficie degli agrumi mediante il difenile l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio ;

    Considerando che , se gli agrumi trattati mediante le suddette sostanze non potessero più essere commercializzati all'interno della Comunità , l'approvvigionamento di agrumi delle regioni lontane dai luoghi di produzione diverrebbe largamente insufficiente , e verrebbe addirittura interrotto in aleuni periodi dell'anno ;

    Considerando che non sarà possibile ancora per parecchi mesi portare a termine gli studi sui metodi che consentono di controllare il tasso residuo di tali sostanze negli agrumi venduti al consumatore ; che pertanto , per consentire agli Stati membri di continuare ad applicare le rispettive legislazioni in materia , appare necessario prorogare al 31 dicembre 1966 il termine del 31 dicembre 1965 stabilito all'articolo 5 , lettera b ) , della direttiva del 5 novembre 1963 ;

    Considerando che è opportuno concedere a ciaseuno Stato membro la facoltà di stabilire che agli agrumi trattati venga apposto un timbro o un'etichetta indicanti il trattamento effettuato ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    L'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 5 novembre 1963 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiégati nelle derrate destinate all'alimentazione umana , viene modificato nel modo seguente :

    - la data del 31 dicembre 1965 che figura alla lettera b ) è sostituita con quella del 31 dicembre 1966 ;

    - la lettera b ) è completata con la seguente disposizione :

    « Tuttavia ciascuno Stato membro può stabilire che gli agrumi sottoposti ad un trattamento in superficie con le sostanze suddette debbano essere oggetto di una timbratura o di un'etichettatura recante l'indicazione del trattamento effettuato . »

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addí 23 dicembre 1965 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. COLOMBO

    (1) GU n. 209 dell'11 . 12 . 1965 , pag. 3139/65 .

    (2) GU n. 12 del 27 . 1 . 1964 , pag. 161/64 .

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