Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31964L0222

    Direttiva 64/222/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

    GU 56 del 4.4.1964, p. 857–863 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 120 - 122

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/222/oj

    31964L0222

    Direttiva 64/222/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

    Gazzetta ufficiale n. 056 del 04/04/1964 pag. 0857 - 0863
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0011
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0112
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0011
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0120
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0025
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0028
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0028


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (64/222/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63 paragrafo 2 e l'articolo 66,

    Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo V, 2º e 3º comma,

    Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2) e in particolare il titolo VI, 2º e 3º comma,

    Vista la proposta della Commissione,

    Visto il parere del Parlamento Europeo (3),

    Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    Considerando che i Programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime e se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

    Considerando che, nel settore delle attività nel commercio all'ingrosso e degli intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato, non tutti gli Stati membri prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio per l'attività in questione e che, nei paesi in cui tali condizioni esistono, esse corrispondono a esigenze limitate consistenti nel pretendere il possesso di un titolo d'idoneità professionale o di un diploma equivalente rilasciati in conformità di disposizioni legislative;

    Considerando che, tenuto conto della limitata portata della regolamentazione esistente in alcuni Stati membri e dell'assenza della stessa in altri Stati membri, non è parso necessario né possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni; (1)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3)GU n. 84 del 4.6.1963, pag. 1578/63. (4)Vedi pag. 862/64 della presente GU.

    che tale coordinamento dovrà essere attuato in una fase ulteriore;

    Considerando tuttavia che, in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali sono previste dai Programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

    Considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie devono consistere principalmente nell'ammettere, nei paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione nel paese di provenienza durante un periodo regionevole e non troppo lontano nel tempo per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

    Considerando che è egualmente opportuno prevedere, per gli Stati che non subordinano ad alcuna regolamentazione l'accesso alle attività considerate, la possibilità di essere autorizzati, ove occorra per una o più attività, di esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività considerata nel paese di provenienza, al fine di evitare in questi Stati un afflusso sproporzionato di persone che non avrebbero potuto soddisfare alle condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di provenienza;

    Considerando che simili autorizzazioni possono essere ammesse soltanto con grande prudenza, poiché, ove fossero troppo generalizzate, potrebbero ostacolare la libera circolazione ; che occorre quindi delimitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il Trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure;

    Considerando che le misure previste nella presente direttiva cesseranno di avere motivo di essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in argomento e l'esercizio di quest'ultima, nonché il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori saranno stati attuati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie per lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali come anche per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediario del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

    2. Le attività considerate sono quelle a cui si applicano le direttive del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività che rientrano nel commercio all'ingrosso, e del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediario del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

    Articolo 2

    Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 paragrafo 2, o l'esercizio di detta attività sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata per la durata di tre anni a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, e a condizione che tale attività non sia cessata da più di due anni, alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 4 paragrafo 2.

    Articolo 3

    1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 paragrafo 2 o l'esercizio di tale attività non sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali e qualora questo Stato debba fronteggiare conseguenze gravi e dannose risultanti dall'applicazione delle direttive del Consiglio di cui all'articolo 1 paragrafo 2, detto Stato può chiedere alla Commissione l'autorizzazione, per un periodo limitato e per una o più attività determinate, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tale attività nel suo territorio la prova che essi hanno la qualifica richiesta per esercitarla nel paese di provenienza o a titolo indipendente o in qualità di dirigenti di azienda.

    Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone il cui paese di provenienza non subordina l'accesso alle attività di cui trattasi alla prova di determinate conoscenze, né nei confronti di quelle che risiedono nel paese ospitante da almeno 5 anni.

    2. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione stabilisce senza indugio le condizioni e le modalità di applicazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 4

    1. È considerata come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi degli articoli 2 e 3 ogni persona che abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente: a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;

    b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto se tale funzione importa una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato.

    2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 paragrafo 1 sono soddisfatte risulta da una attestazione rilasciata dall'autorità o organismo competente del paese di provenienza e che l'interessato dovrà presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione.

    3. Gli Stati membri designano entro il termine previsto dall'articolo 6 le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni suddette e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 5

    Le disposizioni della presente direttiva restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per il coordinamento delle regolamentazioni nazionali riguardanti l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse.

    Articolo 6

    Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri si curano di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo regolato dalla presente direttiva.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addí 25 febbraio 1964.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. FAYAT

    CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva relativa alle misure transitorie per il commercio all'ingrosso e le attività di intermediari A. DOMANDA DI PARERE

    Nella 97a sessione del 25/26 febbraio 1963, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente agli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale in merito alla proposta della Commissione di direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del Commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

    La domanda di parere in merito al testo riportato qui appresso è stata indirizzata dal sig. Eugène Schaus, Presidente del Consiglio, al sig. Émile Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 28 febbraio 1963.

    Proposta di direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate del commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria (intermediari) (articoli 54,63)

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il Trattato e in particolare gli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2,

    Viste le disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e in particolare il titolo V, 2º e 3º comma,

    Viste le disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e in particolare il titolo VI, 2º e 3º comma,

    Vista la proposta della Commissione,

    Visto il parere del Comitato economico e sociale,

    Visto il parere del Parlamento Europeo,

    Considerando che i programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli e dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le attività considerate e il loro esercizio e se, in attesa del riconoscimento o del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

    Considerando che, nel settore delle attività professionali nel commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria, non tutti gli Stati membri prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio e che nei paesi in cui tali condizioni esistono esse corrispondono a esigenze limitate consistenti nel pretendere il possesso di un titolo d'idoneità professionale o di un diploma equivalente rilasciati in base a disposizioni legislative;

    Considerando che, tenuto conto della limitata portata della regolamentazione esistente in alcuni Stati membri e dell'assenza della stessa in altri Stati membri, non è parso necessario nè possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni che tale coordinamento dovrà essere attuato in una fase ulteriore ; che ciò vale altresì per il riconoscimento reciproco dei titoli cui, in alcuni Stati membri, è subordinato l'accesso alle dette attività, dato che tali titoli non corrisponderanno ad esigenze comparabili finchè non si sarà provveduto a un coordinamento delle condizioni generali d'accesso;

    Considerando tuttavia che, in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, espressamente autorizzate dai programmi generali, al fine precipuo di tener conto dell'assenza di regolamentazione in alcuni Stati membri e di evitare che tale situazione possa, da un lato, recar pregiudizio, in maniera anormale, ai cittadini degli Stati in cui l'accesso a tali attività non è soggetto ad alcuna condizione e, dall'altro, determinare una liberalizzazione dello stabilimento e dei servizi a senso unico verso gli Stati ove non vige una regolamentazione, a beneficio di persone che non avrebbero potuto soddisfare le condizioni d'accesso e d'esercizio richieste nel loro paese di origine;

    Considerando che per evitare tale conseguenza le misure transitorie devono consistere: - per i paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, nel riconoscere come prova sufficiente che il beneficiario è in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini, l'esercizio effettivo della professione nel paese di origine durante un periodo ragionevole e non troppo lontano;

    - nell'autorizzare, eventualmente, lo Stato in cui l'accesso alle attività considerate non è soggetto ad alcuna regolamentazione, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività di cui trattasi nei paesi di origine;

    Considerando che, sotto questo secondo aspetto, le misure transitorie devono ispirarsi a una grande prudenza, poichè esse limitano parzialmente la soppressione delle discriminazioni e potrebbero pertanto, ove fossero generalizzate, ostacolare la libera circolazione ; che occorre quindi limitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e - onde garantire la debita considerazione degli interessi comunitari e degli altri Stati membri - affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il Trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure;

    Considerando che le misure previste nella presente direttiva perderanno la loro ragion d'essere quando si sarà attuato il coordinamento delle condizioni d'accesso e d'esercizio e il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori ; che comunque esse dovranno essere abrogate al termine del periodo transitorio in quanto non possono surrogare, dopo tale data, l'obbligo di ricorrere ai meccanismi espressamente previsti dal Trattato e cioè il coordinamento delle regolamentazioni nazionali e il reciproco riconoscimento dei titoli cui è subordinato in ogni paese l'accesso all'attività non salariata di cui trattasi e il suo esercizio ove ciò si riveli necessario per facilitare l'accesso e l'esercizio medesimi;

    Considerando che è evidente che le misure previste nella presente direttiva non pregiudicano minimamente la totale soppressione di tutte le restrizioni a norma delle direttive del Consiglio del... e del... negli Stati membri che prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio applicabili ai loro cittadini, a beneficio dei cittadini degli altri Stati membri che soddisfino dette condizioni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni indicate, le presenti misure transitorie per lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali e per la prestazione dei servizi da parte di dette persone o società, nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria.

    2. Le attività considerate sono quelle definite rispettivamente nelle direttive del Consiglio del... e del... relative alla soppressione delle restrizioni discriminatorie.

    3. Tuttavia le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'esercizio del commercio dei prodotti tossici, dei prodotti fitosanitari tossici e degli agenti patogeni.

    Articolo 2

    1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 paragrafo 2 o il suo esercizio siano subordinati al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata: a) durante tre anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, purché al momento del deposito della domanda di cui al paragrafo 3, il richiedente non abbia cessato detta attività da più di due anni;

    b) ovvero a titolo indipendente nei due anni immediatamente precedenti la data del deposito di tale domanda.

    2. Per «dirigente d'azienda» ai sensi del paragrafo 1 a) s'intende ogni persona che abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente: a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;

    b) la funzione di capo d'azienda aggiunto se tale funzione importa una responsabilità economica e commerciale corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato.

    3. Lo Stato membro concede l'autorizzazione ad esercitare l'attività di cui trattasi su richiesta della persona interessata, corredata da una attestazione d'esercizio effettivo della professione nel paese di origine alle condizioni indicate al paragrafo 1. Tale attestazione è rilasciata dall'autorità competente designata a tal fine dal paese di origine.

    Articolo 3

    1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 paragrafo 2 o il suo esercizio non siano subordinati al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, e detto Stato membro debba eliminare, in esecuzione delle direttive del Consiglio del... e del..., le restrizioni discriminatorie vigenti, esso può, dietro una richiesta, essere autorizzato dalla Commissione, per un periodo limitato e per una o più attività determinate, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tale attività sul suo territorio, la prova che essi sono qualificati per esercitare dette attività nel paese di origine. La Commissione stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione di tale autorizzazione e in particolare il suo periodo di validità.

    Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone il cui paese di origine non subordini l'accesso alle attività di cui trattasi alla prova di determinate conoscenze.

    2. In caso d'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro rilascia automaticamente un'autorizzazione ad esercitare l'attività di cui trattasi dietro semplice presentazione da parte della persona interessata di una attestazione rilasciata dall'autorità competente, a tal fine designata dal paese di origine, che certifichi il diritto d'esercitare l'attività di cui trattasi in tale paese.

    Articolo 4

    Le misure previste dall'articolo 2 restano in vigore fino a quando siano emanate disposizioni per il coordinamento delle regolamentazioni nazionali relative all'accesso e all'esercizio delle attività di cui trattasi e per il reciproco riconoscimento dei titoli, ma non oltre la fine del periodo transitorio.

    Le misure previste all'articolo 3 non possono essere autorizzate oltre i termini stabiliti al paragrafo precedente.

    Articolo 5

    Gli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni relative alle autorità competenti da essi designate per il rilascio delle attestazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 3 e all'articolo 3 paragrafo 2, e trasmettono alla Commissione l'elenco delle stesse.

    Articolo 6

    Gli Stati membri adottano le opportune misure per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva nei sei mesi successivi alla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri che, successivamente alla notificazione della presente direttiva, intendano emanare o modificare in maniera sostanziale disposizioni legislative regolamentari o amministrative relative all'accesso alle attività considerate, devono prevedere, a beneficio dei cittadini degli altri Stati membri, misure conformi alla presente direttiva.

    Inoltre, essi devono informare del progetto la Commissione in tempo utile perché essa possa presentare le sue osservazioni.

    Articolo 8

    La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

    Nella 27a Sessione tenuta a Bruxelles il 27/28/29 marzo 1963, il Comitato economico e sociale ha formulato il seguente parere:

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

    in merito alla «Direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate del Commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari)»

    IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

    Vista la richiesta di parere del 27 febbraio 1963 del Consiglio di Ministri della C.E.E. in ordine alla «Direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate del commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari)»,

    Visti gli articoli 54, 2º comma, e 63, 2º comma, del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

    Visto il proprio parere in merito al «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento» (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961),

    Visto il proprio parere in merito al «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi» (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961),

    Visto il proprio parere in merito al progetto di «Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso» (doc. CES 42/63 del 4 febbraio 1963),

    Visto il proprio parere in merito al progetto di «Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari)» (doc. CES 43/63 del 4 febbraio 1963),

    Visto l'art. 23 del proprio regolamento interno,

    Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi in data 12.3.1963. (doc. CES 98/63 fin.),

    Visto il rapporto presentato dal relatore, signor Hieronimi, e visto quanto la propria Assemblea plenaria ha deliberato alla 27a Sessione (seduta del 27 marzo 1963),

    Considerato che l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di commercio all'ingrosso e di intermediari non può, di per se stessa, determinare la libera circolazione ai sensi degli articoli da 52 a 66 del Trattato;

    Considerato che, al contrario, le disposizioni di ammissione esistenti potrebbero ostacolare l'accesso alla professione e l'esercizio di questa in una misura considerevolmente più forte nei riguardi dei professionisti nazionali e che tali ostacoli dovrebbero essere eliminati quanto prima mediante direttive sul coordinamento ed il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

    Considerato che il coordinamento delle disposizioni relative all'accesso alle professioni inerenti il commercio all'ingrosso e gli intermediari devono vertere anche sulle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che facciano dipendere l'ammissione dal risultato di una procedura di esame delle necessità economiche;

    Considerato che tale ulteriore coordinamento può e deve essere efficacemente predisposto da misure transitorie,

    EMETTE IL SEGUENTE PARERE:

    La proposta di una «direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate del commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria (intermediari)» è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica che seguono: 1. Il Comitato considera della massima importanza che nei singoli Stati membri la suddetta direttiva sia emanata e applicata al più presto e contemporaneamente alla «Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso» ed alla «Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari)».

    2. Il Comitato chiede alla Commissione che, in ottemperanza all'art. 57, § 2 del Trattato, presenti quanto prima proposte di coordinamento senza attendere la fine del periodo transitorio. Sarebbe anche opportuno non trascurare i problemi dell'uniformazione delle disposizioni concernenti i viaggiatori di commercio.

    3. Il Comitato è d'avviso che nelle disposizioni per l'accesso alle professioni inerenti il commercio all'ingrosso e quelle di intermediari, l'autorizzazione eventualmente richiesta non si dovrebbe far dipendere dal numero delle aziende esistenti nel settore considerato.

    4. A parere del Comitato, l'art. 3 potrebbe anche sembrare di per sé superflo per il commercioal l'ingrosso. Se, malgrado tutto, accetta quest'articolo, è unicamente nella prospettiva del desiderio, peraltro comprensibile, della Commissione, di prevedere nelle direttive inerenti l'attuazione dei Programmi generali una clausola di salvaguardia. Il Comitato confida tuttavia che la Commissione non rilasci agli Stati membri autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 che nei casi di assoluta e provata necessità.

    5. Tenuto conto dei motivi esposti nella relazione, il Comitato propone le seguenti modifiche: a) Penultimo considerando (pag. 3, ultimo paragrafo della proposta della Commissione):

    Testi tedesco e francese da adattare ai testi italiano ed olandese, che restano immutati.

    b) Articolo 2, punto 2;

    Nel testo tedesco questo punto deve essere adattato alle versioni francese, olandese ed italiana, che rimangono immutate.

    Cosí deliberato a Bruxelles, addí 27 marzo 1963.

    Il Presidente

    del

    Comitato economico e sociale

    Émile ROCHE

    Top