Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31964K0001

    Raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 ai Governi degli Stati membri relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

    GU 8 del 22.1.1964, p. 99–106 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 91 - 98

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1964/1/oj

    31964K0001

    Raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 ai Governi degli Stati membri relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. 008 del 22/01/1964 pag. 0099 - 0106
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0035
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0035
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0084
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0091
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0038
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0010
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0010


    RACCOMANDAZIONI RACCOMANDAZIONE N. 1-64 del 15 gennaio 1964 ai Governi degli Stati membri relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

    L'ALTA AUTORITÀ,

    Visti gli artt. da 2 a 5, 8, 14, 57, 71, 74, 81, 86 e l'Allegato I del Trattato,

    Visto l'accordo del 19 novembre 1957, intervenuto fra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di Ministri, in merito all'armonizzazione dei diritti doganali sull'acciaio applicati all'entrata nella Comunità,

    Visti gli accordi del 21 dicembre 1954, sulle relazioni fra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del 25 novembre 1957 sulle relazioni commerciali fra le stesse Alte Parti Contraenti,

    Viste le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.),

    Considerato che: - uno squilibrio crescente tra l'offerta e la domanda caratterizza da mesi la situazione dell'acciaio sul mercato comune ; l'incremento delle capacità di produzione, verificatosi non soltanto nei paesi della Comunità ma anche in tutti gli altri paesi del mondo produttori di acciaio, ha provocato una concorrenza maggiore sul mercato mondiale ; tale concorrenza ha causato non soltanto una diminuzione delle esportazioni di acciaio della Comunità ma anche e soprattutto un incremento costante delle importazioni di prodotti siderurgici della Comunità in provenienza dai paesi terzi, così da provocare, in definitiva, un'eccedenza delle offerte di prodotti siderurgici sul mercato comune;

    - nel corso degli anni dal 1960 al 1963, le importazioni di prodotti siderurgici (acciaio e ghise) nella Comunità e la produzione interna della Comunità si sono sviluppati nei termini seguenti: >PIC FILE= "T0001501">

    - dai prospetti di cui sopra risulta che, soprattutto nel corso dell'ultimo anno per l'acciaio e degli ultimi due anni per le ghise, le importazioni di acciaio in provenienza da paesi terzi sono state effettuate nella Comunità in quantità comparativamente aumentate, mentre la produzione interna della Comunità di acciaio greggio e di ghise è rimasta agli stessi livelli;

    - in volume crescente e connesse all'eccedenza dell'offerta mondiale sulla domanda, tali esportazioni vengono effettuate a bassi prezzi di produzione marginale ; il relativo incremento delle importazioni e i prezzi bassi esercitano insieme una pressione continua e crescente sui prezzi praticati dalle imprese siderurgiche all'interno della Comunità ; al fine di fronteggiare tale concorrenza, queste ultime imprese sono costrette ad esercitare il diritto di allineamento, previsto all'art. 60 del Trattato, per gran parte della loro produzione, che viene smerciata a bassi prezzi di produzione marginale;

    - di conseguenza tali importazioni, nel loro insieme, hanno arrecato un pregiudizio serio alla produzione, nel mercato comune, dei prodotti similari o direttamente concorrenti ; il pregiudizio consiste particolarmente in una forte diminuzione delle entrate così da provocare una contrazione dei programmi di investimento, necessari allo sviluppo e all'incremento delle capacità produttive, e da mettere in grave pericolo la stabilità dell'occupazione in alcune regioni della Comunità ; questi effetti pregiudizievoli ostacolano il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 let. c), d), e) e g) e sono, nel loro insieme, di natura tale da impedire il funzionamento normale del mercato comune;

    - l'Alta Autorità, per ovviare a tale situazione, ha già adottato provvedimenti relativi al mercato interno, in particolare essa ha perfezionato e completato le norme di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 60 del Trattato ; tali provvedimenti non sarebbero peraltro sufficienti per fronteggiare la situazione attuale nel mercato comune ; prima di prendere in esame gli interventi diretti nel campo della produzione comunitaria, l'Alta Autorità deve, secondo l'ordine imposto dal Trattato (particolarmente agli artt. 5 e 57) per gli interventi, ricorrere con precedenza ai modi di azione indiretti ; questi comprendono non soltanto i provvedimenti in materia di prezzi, ma egualmente quelli relativi alla politica commerciale previsti in particolare all'art. 74 del Trattato;

    - il sistema dei diritti doganali per i prodotti siderurgici in vigore nella Comunità si basa su una tariffa armonizzata, il cui livello è stato fissato dai Governi degli Stati membri secondo un accordo intervenuto alla fine del periodo transitorio ; tale livello armonizzato è nettamente inferiore a quello fissato dagli altri paesi grandi produttori di acciaio e le cui imprese sono in concorrenza diretta con le imprese della Comunità, tanto sul mercato comune che sui mercati esterni;

    - all'interno di tale protezione doganale armonizzata, i diritti italiani si trovano ad un livello la cui misura sarebbe in grado di ridurre in modo sensibile, anche per gli altri paesi della Comunità, gli effetti pregiudizievoli delle importazioni provenienti da paesi terzi ; i Governi degli Stati membri non hanno potuto raggiungere l'accordo unanime per fissare i loro diritti doganali al livello di quelli italiani attualmente applicati, considerati questi come saggi minimi ; l'Alta Autorità, in virtú della responsabilità generale che le attribusce l'art. 8 del Trattato per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dallo stesso, ritiene necessario raccomandare ai Governi di rafforzare in modo adeguato la loro protezione all'entrata nella Comunità;

    - tale aumento non è peraltro in contraddizione con le dichiarazioni fatte il 10 novembre 1952 dai Governi degli Stati membri e dall'Alta Autorità in occasione della deroga da parte dei paesi aderenti al G.A.T.T. ai sensi dell'art. XXV;

    - l'azione che l'Alta Autorità è indotta e intraprendere per fronteggiare la situazione di cui sopra, non è tale da impedire alla Comunità di partecipare costruttivamente ai negoziati generali doganali previsti nell'ambito del G.A.T.T.;

    - in tali circostanze è giustificato il ricorso alle misure di salvaguardia contemplate all'art. 74, 3 del Trattato ; la presente raccomandazione deve basarsi sui principi seguenti: 1. lo scopo della presente raccomandazione consiste nel rafforzamento della protezione doganale all'entrata nella Comunità, rafforzamento che, per la sua stessa natura, non può essere raccomandato soltanto in sè e per sè ma richiede la determinazione del suo saggio minimo, affinché siano garantiti l'omogeneità e il coordinamento necessari alla sua applicazione da parte degli Stati membri. Per raggiungere questo scopo, i Governi debbono scegliere i mezzi adeguati, sia rafforzando i diritti doganali ovvero introducendo imposizioni di natura diversa che colpiscano le importazioni.

    Tuttavia, poiché l'attuale protezione all'entrata nella Comunità è assicurata da un regime di diritti doganali armonizzati e cioè da un sistema inequivocabilmente definito, l'Alta Autorità ritiene, senza raccomandarlo formalmente, che il rafforzamento di tale protezione doganale dovrebbe essere particolarmente appropriato per soddisfare le esigenze della rapidità, dell'efficacia e dell'uniformità necessarie all'applicazione della presente raccomandazione;

    2. la raccomandazione deve riferirsi a tutte le voci della nomenclatura doganale, allo stesso tempo considerando che la situazione di fatto, che giustifica l'adozione di una protezione superiore all'entrata nella Comunità, si estende a tutti i prodotti e che l'insieme delle misure protettive per ciascun prodotto deve sempre tener conto dell'interdipendenza esistente fra i diversi prodotti siderurgici in oggetto. Possono tuttavia verificarsi situazioni differenti, tali da giustificare determinate deroghe, in ordine alle quali si deve pertanto fare riserva;

    3. anche se le difficoltà attuali del mercato dell'acciaio non si presentano nelle diverse regioni della Comunità con lo stesso grado di intensità, l'Alta Autorità deve considerare il mercato comune nel suo insieme;

    4. la raccomandazione relativa al rafforzamento della protezione all'entrata nella Comunità, riguarda il Governo della Repubblica italiana limitatamente all'obbligo di mantenere in vigore i saggi applicati in Italia alla data del 1º gennaio 1964, considerati questi come saggi minimi;

    5. la raccomandazione avrà riguardo alle situazioni acquisite riconosciute, per determinate voci della tariffa, da alcuni Stati membri nell'ambito del G.A.T.T. Ne consegue che per tali voci si avranno, all'entrata nella Comunità, saggi protettivi differenziati ; al fine di evitare distorsioni eventuali negli scambi ovvero complicazioni nell'economia di uno o più Stati membri è dunque necessario raccomandare ai Governi di ricercare, nella misura in cui essi sono interessati e in collaborazione con l'Alta Autorità, soluzioni adeguate;

    6. allo scopo di ovviare alle difficoltà derivanti da casi speciali, che possono insorgere soprattutto nel campo della politica commerciale o della tecnica doganale, deve essere prevista una procedura speciale per la concessione di deroghe ai saggi protettivi minimi che si raccomandano;

    7. appare necessario invitare i Governi ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti provvisori, al fine di impedire qualunque operazione speculativa che potrebbe verificarsi anteriormente all'effettiva applicazione della raccomandazione;

    8. il rafforzamento della protezione all'entrata nella Comunità, oggetto della presente raccomandazione, deve essere considerato come una misura a carattere temporaneo, intesa a porre rimedio alle difficoltà attuali.

    RACCOMANDA:

    Articolo 1

    Si raccomanda ai Governi degli Stati membri di adottare e con effetto dal 15 febbraio 1964, ogni provvedimento legislativo ed amministrativo idoneo ad istituire o mantenere una protezione minima all'entrata nella Comunità, che colpisca le importazioni di prodotti siderurgici nei loro rispettivi territori doganali, corrispondente al saggio meno elevato applicabile, per ciascuna voce della nomenclatura doganale comune della Comunità, dal Governo della Repubblica italiana alla data del 1º gennaio 1964. Tali saggi sono riportati nel prospetto allegato alla presente raccomandazione.

    Articolo 2

    1. La presente raccomandazione è applicabile soltanto nella misura in cui vengono rispettate le concessioni accordate dai singoli Stati membri, per determinate voci della tariffa doganale, in favore di paesi aderenti al G.A.T.T.

    2. Nella misura in cui, in applicazione del comma precedente, rimangono in vigore saggi diversi da quelli raccomandati all'art. 1, si raccomanda ai Governi di adottare, in collaborazione con l'Alta Autorità, provvedimenti adeguati al fine di impedire distorsioni negli scambi all'interno del mercato comune ovvero complicazioni nell'economia di uno o più Stati membri.

    Articolo 3

    Previa consultazione con i Governi degli Stati membri, l'Alta Autorità potrà derogare agli obblighi sanciti dall'art. 1 in casi speciali giustificati in particolare da ragioni di politica commerciale o da necessità di tecnica doganale.

    Articolo 4

    In attesa della realizzazione tecnica degli obblighi sanciti nella presente raccomandazione, i Governi degli Stati membri sono invitati ad adottare i provvedimenti provvisori opportuni.

    Articolo 5

    I prodotti siderurgici che formano oggetto della presente raccomandazione sono quelli indicati all'Allegato I del Trattato, numeri del codice da 4200 a 4500.

    Articolo 6

    1. La presente raccomandazione sarà notificata ai Governi degli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore per ciascun Governo per effetto della sua notificazione.

    2. L'Alta Autorità modificherà o abrogherà la presente raccomandazione qualora riconosca che i presupposti di fatto che la giustificano sono profondamente mutati o vengono a mancare.

    La presente raccomandazione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 15 gennaio 1964.

    Per l'Alta Autorità

    Il Presidente

    Dino DEL BO

    ALLEGATO alla raccomandazione n. 1-64 Diritti minimi applicabili al 1º gennaio 1964 dalla Repubblica italiana per i prodotti siderurgici della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

    >PIC FILE= "T0001502"> >PIC FILE= "T0001503">

    >PIC FILE= "T0001504">

    >PIC FILE= "T0001505">

    >PIC FILE= "T0001506">

    Top