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Document 22025D2255

DECISIONE N. 4/2025 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PAESI DI TRANSITO COMUNE, del 19 settembre 2025, per quanto riguarda le modifiche all'appendice III di tale convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Repubblica di Moldova [2025/2255]

PUB/2025/1250

GU L, 2025/2255, 7.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2255/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2255/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2255

7.11.2025

DECISIONE N. 4/2025 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PAESI DI TRANSITO COMUNE

del 19 settembre 2025

per quanto riguarda le modifiche all'appendice III di tale convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Repubblica di Moldova [2025/2255]

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Moldova ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito ("convenzione") e ha ricevuto un invito in tal senso a seguito della decisione n. 3/2025 del 19 settembre 2025 del comitato congiunto istituito dalla convenzione.

(2)

Per la Repubblica di Moldova non è necessario inserire una nuova versione linguistica dei riferimenti utilizzati nella convenzione, in quanto la lingua ufficiale della Repubblica di Moldova è il rumeno.

(3)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Moldova alla convenzione.

(4)

Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Repubblica di Moldova alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5)

La convenzione dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui la Repubblica di Moldova diventa parte contraente della convenzione.

2.   I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore al 30 settembre 2025 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 31 dicembre 2026.

Fatto a Berna, il 19 settembre 2025

Per il comitato congiunto EU-PTC

Il presidente

Marco BENZ


ALLEGATO

1.   

L'appendice III della convenzione è così modificata

a)

L'allegato C1 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO C1

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA

I.   Impegno del fideiussore

1.

Il(la) sottoscritto(a)(1)

residente a(2)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(5), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia(6):

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti(7), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale(8):

Descrizione delle merci

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(9) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a… il …

(Firma)(10)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del fideiussore accettato il … a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n…del…(11)

(Timbro e firma)

________________

Note:

(1)

Cognome e nome o ragione sociale.

(2)

Indirizzo completo.

(3)

Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

(4)

Cancellare il nome dello Stato/i nomi degli Stati sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(5)

I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(6)

Cognome e nome, o ragione sociale, nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia.

(7)

Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

(8)

Inserire una delle operazioni doganali seguenti:

a)

custodia temporanea;

b)

regime di transito unionale/regime di transito comune;

c)

regime di deposito doganale;

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;

e)

regime di perfezionamento attivo;

f)

regime di uso finale;

g)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento;

h)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;

i)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

j)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

k)

regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione;

l)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

(9)

Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

(10)

Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di…", indicando l'importo in lettere.

(11)

Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.
".

b.

L'allegato C2 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO C2

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I.   Impegno del fideiussore

1.

Il(la) sottoscritto(a)(1)

residente a(2)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, dell'Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(4), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(5) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma)(6)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il …

(Timbro e firma)

________________

Note:

(1)

Cognome e nome o ragione sociale.

(2)

Indirizzo completo.

(3)

Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

(4)

I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(5)

Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

(6)

Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".
".

c)

L'allegato C4 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO C4

IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE — GARANZIA GLOBALE

I.   Impegno del fideiussore

1.

Il(la) sottoscritto(a)(1)

residente a(2)

si costituisce fideiussore in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(5), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia(6)

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti(7) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di:

a)

che rappresenta il 100/50/30 %(8) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis,

e

b)

che rappresenta il 100/30 %(8) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri sorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.

1 bis.

Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate(9):

a)

custodia temporanea – … ;

b)

regime di transito unionale/regime di transito comune – … ;

c)

regime di deposito doganale – … ;

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione – … ;

e)

regime di perfezionamento attivo – … ;

f)

regime di uso finale – … ;

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – …

1 ter.

Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri sorti sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate(9):

a)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento – … ;

b)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento – … ;

c)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – … ;

d)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – …

e)

regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione – … ;

f)

regime di uso finale – … (10);

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – …

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(11) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma)(12)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato …

(Timbro e firma)

________________

Note:

(1)

Cognome e nome o ragione sociale.

(2)

Indirizzo completo.

(3)

Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, l'Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell'Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell'ambito del transito comune sia valida nell'Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord.

(4)

Cancellare il nome del paese/i nomi dei paesi sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(5)

I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(6)

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

(7)

Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

(8)

Cancellare le menzioni inutili.

(9)

I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione.

(10)

Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

(11)

Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.

(12)

Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di…", indicando l'importo in lettere.
";

2.   

Nell'allegato C5, casella 7, il termine "MOLDOVA" è inserito dopo il termine "ISLANDA".

3.   

Nell'allegato C6, casella 6, il termine "MOLDOVA" è inserito dopo il termine "ISLANDA".


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2255/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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