EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D1565

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2024, del 2 febbraio 2024, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1565]

GU L, 2024/1565, 27.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1565/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1565/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1565

27.6.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 8/2024

del 2 febbraio 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1565]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1042 della Commissione, del 26 maggio 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di folpet in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione, del 30 maggio 2023, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di pesce, pendimetalin, grasso di pecora e spirotetrammato in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1068 della Commissione, del 1o giugno 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1069 della Commissione, del 1o giugno 2023, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bixafen, ciprodinil, fenexamide, fenpicoxamid, fenpirossimato, flutianil, isoxaflutole, mandipropamide, metossifenozide e spinetoram in o su determinati prodotti (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

"-

32023 R 1042: Regolamento (UE) 2023/1042 della Commissione, del 26 maggio 2023 (GU L 140 del 30.5.2023, pag. 37)

-

32023 R 1049: Regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione, del 30 maggio 2023 (GU L 141 del 31.5.2023, pag. 1)

-

32023 R 1068: Regolamento (UE) 2023/1068 della Commissione, del 1o giugno 2023 (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 27)

-

32023 R 1069: Regolamento (UE) 2023/1069 della Commissione, del 1o giugno 2023 (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 40)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

"-

32023 R 1042: Regolamento (UE) 2023/1042 della Commissione, del 26 maggio 2023 (GU L 140 del 30.5.2023, pag. 37)

-

32023 R 1049: Regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione, del 30 maggio 2023 (GU L 141 del 31.5.2023, pag. 1)

-

32023 R 1068: Regolamento (UE) 2023/1068 della Commissione, del 1o giugno 2023 (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 27)

-

32023 R 1069: Regolamento (UE) 2023/1069 della Commissione, del 1o giugno 2023 (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 40)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2023/1042, (UE) 2023/1049, (UE) 2023/1068 e (UE) 2023/1069 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L 140 del 30.5.2023, pag. 37.

(2)   GU L 141 del 31.5.2023, pag. 1.

(3)   GU L 143 del 2.6.2023, pag. 27.

(4)   GU L 143 del 2.6.2023, pag. 40.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1565/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top